Articolo 62 quater del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 62Articolo 62 quater 1
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Art. 62-quater. (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) 1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136 .
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 , e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari ((, rispettivamente, al 18 per cento e al 13 per cento per l'anno 2026, al 20 per cento e al 15 per cento per l'anno 2027 e al 22 per cento e al 17 per cento a decorrere dall'anno 2028)) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma.
Entro il primo marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136 . (52) (71) (72)(129) 1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e' obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima della loro commercializzazione, la denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall' articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni. Il produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. (52)
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 . (52)(72)
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 , a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative.
3-quater. ((Per i prodotti di cui al comma 1-bis immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo, per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'imposta dovuta e' effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto, per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese e in tale caso non e' ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)) . ((133)) 4. ((Fermi restando i termini di versamento previsti dal comma 3-quater, con determinazione)) del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3. ((133)) 5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all' articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38 , adottato in attuazione dell' articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , quanto alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati. (52) (72)
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
5-ter. Per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 5-bis, l'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui al comma 1-bis ha durata pari a quattro anni con possibilita' di rinnovo. (129)
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. (52)(72)
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione. (57)
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , si applicano anche con riferimento ai prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111 , secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.(72)
7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze. (72)
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis. (124)
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di vendita. (124)

------------- AGGIORNAMENTO (52)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2014, n. 188 (con l'art. 2, comma 1 ) che l'efficacia delle presenti modifiche decorre dal 1° gennaio 2015.
--------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 15 aprile - 15 maggio 2015 n. 83 (in G.U. 1a s.s 20/05/2015, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall' art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 (Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonche' di fiammiferi, a norma dell' articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23 ), nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo". --------------- AGGIORNAMENTO (71)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 8, comma 4-bis) che i termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis del presente articolo sono sospesi fino al 18 dicembre 2018. --------------- AGGIORNAMENTO (72)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 , ha disposto (con l'art. 25-decies, comma 4) che "Le disposizioni dell' articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019. Fino al 31 dicembre 2018 continua ad applicarsi la disciplina fiscale previgente". --------------- AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 , ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° maggio 2024". --------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che "Il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 , per i soggetti che gestiscono gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie di cui al medesimo articolo 62-quater, comma 5-bis, che risultano in corso di validita' alla data del 1° gennaio 2026, e' differito di due anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026". ------------ AGGIORNAMENTO (133)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 , ha disposto (con l'art. 1, comma 124) che "Le disposizioni di cui al comma 119, lettere b), e) e f), hanno efficacia per i prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2026".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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