Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing" (traslativo o di godimento).
Commentari • 3
- 1. Bancarotta fraudolenta per distrazione: non serve il nesso causale con il fallimento (Cass. Pen. n. 50081/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, non è richiesto che la condotta distrattiva abbia un nesso causale con il successivo fallimento, essendo sufficiente il depauperamento del patrimonio sociale mediante destinazione delle risorse a impieghi estranei all'attività d'impresa; la fattispecie, nella forma prefallimentare, configura un reato di pericolo concreto, in cui l'atto deve risultare idoneo a porre in pericolo la garanzia dei creditori e tale pericolo deve permanere fino all'apertura della procedura concorsuale. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più …
Leggi di più… - 2. Bancarotta fraudolenta: è amministratore di fatto anche chi svolge solo una parziale attività di gestione (Cass. Pen. n.20204/22)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 gennaio 2023
Bancarotta patrimoniale e distrattiva 1. La massima La nozione di amministratore di fatto va valutata anche in base alle concrete attività gestionali svolte dall'individuo in riferimento alla società coinvolta. La determinazione dell'amministratore di fatto richiede un'analisi degli indicatori sintomatici che evidenzino la sua partecipazione diretta alla gestione della società, inclusi i rapporti con dipendenti, clienti e fornitori, nonché l'intervento nelle strategie aziendali. Questa qualifica può coesistere con quella formale, e la prova della posizione di amministratore di fatto si basa su elementi che dimostrino l'inserimento organico del soggetto nelle funzioni direttive e …
Leggi di più… - 3. Prova del reato di bancarotta fraudolenta per distrazioneDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 12 settembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2015, n. 44898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44898 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
448 9 8 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE ་ ་ ་ ་ ་ ་ UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 2923 Dott. STEFANO PALLA Presidente - N. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 4716/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI Consigliere - Dott. GIUSEPPE DE MARZO - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA IA N. IL 20/04/1970 CA AR N. IL 11/06/1946 OL TA MA N. IL 09/01/1951 avverso la sentenza n. 1049/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 13/05/2014 д visti gli atti, la sentenza, e il ricorso e 2 memore co m m on udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A ls een che ha concluso per i v"getto de cow д Udito, per la parte civile, l'Avv Udital difensor Avv. Luca Donell, the he concluso fer M2000должено ок хочи, яиси Дом г"iferiment от моћи мной Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13/05/2014 la Corte d'appello di Trieste, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di AN NT, AR NT e VI MA NT, in relazione ai reati di bancarotta documentale (capo 2a) e per distrazione di un furgone oggetto di un contratto di locazione finanziaria (capo 2b), loro contestati nella rispettiva qualità di amministratrice di diritto, la prima, e di amministratori di fatto, i restanti due, del Caseificio Primo Fiore s.r.l., dal 06/12/2002 sino alla data della dichiarazione di fallimento (24/03/2004).
2. Ciascuno degli imputati ha personalmente proposto ricorso per cassazione.
3. Il ricorso di AN NT è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge. La ricorrente rileva: a) con riferimento all'attribuzione dei fatti, che non è stata acquisita alcuna prova esauriente in ordine alla gestione della società da parte sua e alla consapevolezza in ordine a condotte di depauperamento del patrimonio sociale;
b) con riguardo alla bancarotta documentale, che del tutto falsa era la ricostruzione secondo la quale la documentazione trasmessa al curatore sarebbe stata irrilevante e che, in ogni caso, la deposizione del curatore era stata caratterizzata da lacune e dubbi;
c) con riguardo alla bancarotta distrattiva, che il contratto di leasing era destinato a risolversi di diritto per il caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
che sin da prima che ella assumesse l'incarico di amministratrice si era registrato l'inadempimento nel pagamento di alcune rate;
che il contratto era spirato il 20/07/2003 e non era stato esercitato il diritto di opzione entro il 20/08/2003, talché il bene doveva considerarsi come rientrato nella disponibilità della società locatrice (anticipando, per ragioni di ordine logico, quanto detto nel secondo motivo, in ricorso si sottolinea che proprio per tale ragione la locatrice aveva presentato querela in relazione al reato di appropriazione indebita); che, in ogni caso, non era stata operata alcuna verifica in ordine al valore del furgone al momento della dichiarazione di fallimento.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, con riferimento alla ritenuta bancarotta distrattiva, ribadendo le critiche sviluppate nel primo motivo e sottolineando che, nella specie, viene in questione un leasing traslativo.
4. Il ricorso proposto dal NT e dalla NT si affida a motivi che, per la loro sostanziale sovrapponibilità, possono essere esaminati congiuntamente.
4.1. Con il primo motivo di entrambi i ricorsi si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge. 1 Una prima articolazione investe l'attribuzione del ruolo di amministratori di fatto ai ricorrenti, in difetto di un puntuale accertamento dell'identità dei soggetti che i testi hanno identificato nel NT e nella NT. Le restanti critiche, che riguardano la ritenuta sussistenza della bancarotta documentale e quella distrattiva, sono identiche alle censure sviluppate, in relazione a tali fatti, nel primo motivo del ricorso presentato da AN NT.
4.2. Con il secondo motivo, si prospettano doglianze identiche a quelle articolate nel secondo motivo del ricorso proposto da AN NT.
5. Nell'interesse dei tre ricorrenti è stata depositata memoria contenente, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., un motivo nuovo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sottolineando come dagli atti del procedimento emergesse il ridotto valore economico del bene, tenuto conto del costo del riscatto e della svalutazione del veicolo nel frattempo intervenuta. Considerato in diritto 1. I due motivi del ricorso proposto da AN NT, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono, nel loro complesso, infondati. È certamente esatto che, in tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto 'testa di legno'), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251). E, tuttavia, la Corte territoriale ha appunto affrontato tale questione, rilevando che la ricorrente, secondo quanto emergeva dalla deposizione dei testi MA, US, TO, De RI, non era soggetto del tutto disinteressato, ma, anzi, appariva partecipe dell'attività imprenditoriale e quindi perfettamente in grado di comprendere ciò che accadeva. 2 да La ricorrente si sottrae al confronto con tali risultanze, reiterando assertivamente propriz la propria tesi difensiva della fotale estraneità gestionale. Sulla oggettività, poi, della bancarotta documentale, le critiche della ricorrente sono del tutto generiche, traducendosi in mere affermazioni ("del tutto falsa è la ricostruzione secondo la quale il curatore avesse ricevuto dal Sanneris Sissigno documentazione non rilevante"), non accompagnate dal riferimento ad alcun atto processuale che dia fondamento alla censura, ma solo da una parziale trascrizione della deposizione del curatore, che non consente alcuna obiettiva verifica della doglianza avente ad oggetto "i dubbi e le lacune" delle dichiarazioni di quest'ultimo. Del tutto irrilevanti sono le deduzioni concernenti la mancata dimostrazione della convocazione da parte del curatore, visto che la ricorrente risulta essere stata assolta già in primo grado dal reato di cui agli artt. 220 e 226, in relazione all'art. 49 1. fall. Con riferimento alla bancarotta distrattiva, si osserva: a) che la clausola risolutiva espressa prevede, come già osservato dalla Corte territoriale, la risoluzione di diritto, ma sempre che la parte interessata dichiari di volersene valere (art. 1456, comma secondo, cod. civ.); b) che il tentativo della ricorrente di correlare il rientro del veicolo nella disponibilità della concedente, per effetto dello spirare del termine di durata del contratto, introduce questioni di fatto che non risultano in tali termini poste con l'atto di appello e sono comunque sganciate dal puntuale riferimento al contenuto di risultanze probatorie del processo, giacché, anche a voler considerare il contenuto della deposizione del teste Cerasoli, riassunta nella sentenza di primo grado, emerge solo che il contratto prevedeva il pagamento di rate mensili sino al 20/07/2003, ma non la data prevista per l'esercizio del diritto di riscatto e la disciplina negoziale prevista per il periodo successivo;
c) che la questione della disponibilità del bene da parte della società fallita va esaminata in termini obiettivi e resta, pertanto, insensibile alla circostanza che la concedente abbia ritenuto di presentare querela per appropriazione indebita;
d) che il problema del valore del bene è stato affrontato dalla Corte territoriale, facendo riferimento, in modo non manifestamente illogico, al ridotto periodo di tempo decorso dal momento dell'acquisizione della disponibilità del veicolo e al fatto che nessun teste aveva riferito di danni significativi, talché le critiche contenute in ricorso, nel trincerarsi dietro la mancata verifica del valore, finiscono per risultare del tutto generiche;
e) che le considerazioni svolte nella memoria contenente un motivo nuovo di impugnazione, anche a voler prescindere dal dato che l'atto difensivo risulta pervenuto il 21/09/2015, comunque si traducono nella valutazione di merito di 3 elementi il cui contenuto resta sconosciuto a questa Corte, che non può accedere autonomamente alle risultanze istruttorie acquisite nel dibattimento. Va aggiunto, con riferimento all'unico profilo autonomo del secondo motivo, ruotante attorno alla qualificazione dell'operazione come leasing traslativo, che la giurisprudenza citata nella memoria sopra ricordata (Sez. 5, n. 29757 del 21/05/2010, D'Agostino, Rv. 248262) si riferisce al caso qui non ricorrente - : della cessione del contratto di leasing e giunge all'annullamento della sentenza impugnata, sottolineando che l'apparato argomentativo della decisione, in quel caso, lasciava nell'ombra un punto nodale della questione, ossia se i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria fossero mai entrati, di fatto, nella sfera di disponibilità della società fallita, a seguito di consegna. La configurabilità del reato di bancarotta per distrazione postula, infatti, che i beni non rinvenuti in sede di inventario siano entrati realmente nella sfera patrimoniale della società fallita, di talché possa ipotizzarsi quel distacco ingiustificato che integra sul piano oggettivo la fattispecie incriminatrice. La sentenza 29757 del 2010 cit., peraltro, condivisibilmente aggiunge che, ove il fallimento, come nel caso di specie, riguardi l'utilizzatore, può venire in rilievo la sola disponibilità di fatto, essendo pacifico che il soggetto non ha la disponibilità giuridica, almeno sino alla fine rapporto e, cioè, sino a quando, previo esercizio del diritto di opzione, il medesimo non abbia corrisposto il prezzo di riscatto, acquisendo così la proprietà del bene. Per quanto si è detto, la disponibilità di fatto la sola configurabile in capo all'utilizzatore postula, pur sempre, - l'avvenuta consegna del bene oggetto di contratto di leasing;
verificatosi tale indefettibile presupposto, la relativa appropriazione da parte sua integra distrazione, in quanto la sottrazione (o la dissipazione) del bene comporta un pregiudizio per la massa fallimentare che viene privata del valore dello stesso che avrebbe potuto essere conseguito mediante riscatto al termine del rapporto Op negoziale - e, al tempo stesso, gravata di ulteriore onere economico scaturante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione. Ed il pregiudizio si verifica sia nell'ipotesi di leasing c.d. traslativo che in caso di leasing di godimento, anche se si pone con diversa entità nelle due tipologie negoziali.
2. Infondati sono anche i primi due motivi dei ricorsi proposti dal NT e dalla NT, anch'essi esaminabili congiuntamente, per la loro connessione logica. Rinviando alle considerazioni sopra svolte, con riferimento alle critiche identiche a quelle prospettate nel ricorso proposto da AN NT, si osserva che l'unico profilo autonomo riguarda la censura concernente l'identificazione degli imputati, che, però, prima ancora che con l'univocità delle indicazioni delle generalità provenienti dai testi la quale rende del tutto superfluo un formale- 4 riconoscimento - collide con il rapporto di stretta collaborazione dei due ricorrenti con la figlia e persino con le ammissioni della NT, la quale, secondo quanto emerge dalla sentenza di primo grado, in sede di esame, pur nel quadro della tesi difensiva secondo cui la gestione dello stabilimento era affidata ad un terzo, ha riferito che i rapporti con quest'ultimo erano tenuti dal marito e forse dalla figlia, in tal modo rivelando con sicurezza che il loro ingresso nella vicenda non è il frutto di una sostituzione di persona ordita per ragioni che sono rimaste del tutto sconosciute.
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 01/10/2015 Il Componente estensore Il Presidente Stefano Palla Giuseppe De Marzo You by Stefan Tama BSFOMTATA IN CANCELLERIA add 9 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carniela Lanzuise uux 5