Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 3
In tema di misure cautelari, nella scelta della misura da applicare il giudice non è vincolato alla valutazione effettuata nell'ambito di diverso procedimento, ancorchè collegato, in quanto la discrezionalità giudiziale è orientata a valutare il pericolo di reiterazione nella dimensione concreta ed attuale e non può essere condizionata da giudizi fondati su compendi indiziari e contesti temporali diversi.
In tema di arresti domiciliari, la prescrizione dell'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma la modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, per disporre la quale non è necessario che il giudice adempia ad alcun onere di motivazione aggiuntiva.
In tema di misure cautelari personali, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, in assenza di profili di inattendibilità, è elemento idoneo per affermare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., perché lascia fondatamente ritenere il successivo sviluppo in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi.
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- 1. Individuazioni fotografiche di P.G.: utilizzabilità, attendibilità e cautele procedimentaliFrancesco Sollazzo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
I. Premessa. L'attività investigativa relativa alle individuazioni fotografiche ad opera della p.g. palesa evidenti problematiche, specie per quel che concerne la collocazione sistematica di un'incombenza affatto prevista tipicamente dal legislatore, nonché soprattutto in rapporto all'utilizzabilità ed alla “sindacabilità” di tale atto, sia esso in fase investigativa che dibattimentale. La recente sentenza della Cassazione n. 17747, Sez. VI, ud. 15/02/2017, ha permesso, sulla scorta di orientamenti già consolidatisi in materia, di ripercorrere giuridicamente dei punti controversi in tema d'individuazioni fotografiche di p.g., giungendo a conclusioni significative in termini di tutela del …
Leggi di più… - 2. Individuazioni fotografiche e processoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 6505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6505 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 20/01/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 165
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 46009/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI NC;
FE AL N. IL 31/03/1985;
AR PP N. IL 08/08/1973;
CA AL N. IL 31/03/1985;
DE CA UI N. IL 30/11/1983;
avverso l'ordinanza n. 2490/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 23/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di IL e De UC e per il rigetto dei ricorsi di BR AR e CA.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma sezione per il riesame confermava l'applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti degli indagati in relazione ad una serie di rapine consumate con modalità omogenee ai danni di vittime abbienti che, previ controlli e pedinamenti, venivano violentemente spossessate dell'orologio da polso.
L'identificazione degli indagati avveniva attraverso riconoscimenti fotografici. Il pericolo di reiterazione rilevato veniva ritenuto fronteggiabile solo con la imposizione della più grave delle cautele.
2. La difesa del IL deduceva difetto di motivazione e violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. Si evidenziava che all'indagato, in un procedimento collegato, era stata applicata la cautela domiciliare dopo che lo stesso in sede di udienza di convalida aveva confessato una delle rapine per cui si procede. Il che avrebbe dovuto condurre a ritenere adeguata la cautela domiciliare anche nel caso in esame.
3. Il BR a mezzo del suo difensore deduceva vizio di motivazione e violazione di legge.
3.1. Circa la gravità indiziaria, si rimarcava la inattendibilità del riconoscimento, dato che il RD aveva dichiarato inizialmente che gli occhi del rapinatore erano di colore scuro e, successivamente, che erano di colore più chiaro. Si evidenziava altresì che la prima ricognizione fotografica aveva avuto esito negativo a differenza della seconda. Tale progressione dichiarativa, nella prospettiva difensiva, era indice di inattendibilità.
3.2. Con riguardo alle esigenze cautelari si lamentava che non era stata considerata la personalità dell'indagato e non era stata valutata la natura occasionale della condotta. Si lamentava infine la carenza di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con il controllo del braccialetto elettronico.
4. Lo AR personalmente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
4.1. Con riferimento al quadro indiziario si censurava l'attendibilità del riconoscimento della persona offesa basato su descrizioni aspecifiche e poco caratterizzanti, inattendibile in quanto avvenuto a distanza dai fatti. La attendibilità del riconoscimento sarebbe critica anche in relazione al breve lasso di tempo in cui l'offesa aveva avuto la possibilità di vedere il rapinatore, il quale, peraltro, indossava un casco che copriva gran parte del volto.
4.2. Con riferimento alle esigenze cautelari si lamentava la carenza di motivazione in ordine alla occasionalità della condotta alla personalità dell'indagato e del suo ruolo secondario nella vicenda. Anche lo AR lamentava il difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con le modalità di controllo elettronico.
5. Il CA personalmente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
4.1. Con riferimento al quadro indiziario si censurava l'attendibilità del riconoscimento della persone offesa basato su descrizioni aspecifiche e poco caratterizzanti ed avvenuto a distanza dai fatti.
4.2. Con riferimento alle esigenze cautelari si lamentava la carenza di motivazione che non aveva tenuto del fatto che il CA al momento della applicazione della custodia in carcere si trovava già agli arresti domiciliari, misura che osservava scrupolosamente Si lamentava, anche in questo caso, il difetto di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con le modalità di controllo elettronico, anche alla luce del ruolo secondario avuto nella vicenda;
si lamentava, infine, la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza.
6. Il De UC personalmente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge.
6.1. Si deduceva la scarsa attendibilità del riconoscimento fotografico basato su una descrizione generica fondata su una osservazione breve ostacolata dal fatto che il rapinatore indossava un casco.
6.2. Con riguardo alla rapina contestata al capo f) si lamentava la mancata confutazione delle investigazioni difensive che davano conto che il 18 maggio 2014 alle ore 12.00 il De UC si trovava presso la parrocchia ove la settimana successiva si sarebbe celebrata la comunione del figlio.
6.3. Con riguardo alle esigenze cautelari si rimarcava la mancanza di motivazione in ordine alla adeguatezza della cautela domiciliare con il controllo elettronico, e la sottovalutazione della occasionalità della condotta contestata e della personalità dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del IL è infondato.
1.1.La motivazione a sostegno della scelta della custodia in carcere non si presta ad essere censurata in sede di legittimità in quanto risulta aderente alle emergenze procedimentali e priva di fratture logiche. Segnatamente: non può rilevarsi alcuna illogicità nella scelta di non ritenere adeguata la cautela domiciliare in armonia con le valutazioni del giudice del proc. n. n. 27815/14. La valutazione cautelare effettuata nell'ambito del procedimento n. 27815/14 non può che essere autonoma rispetto a quella operata dal giudice del provvedimento impugnato. Questo ha ritenuto necessaria la applicazione della più severa della cautele in relazione al fatto che il giudizio concerneva non una, ma più rapine commesse in un arco temporale medio lungo (pag. 8 del provvedimento impugnato) con carattere di professionalità e continuità. La autonomia dei procedimenti e delle relative valutazioni cautelari è stata adeguatamente rimarcata;
ne' può invocarsi un vincolo di valutazione sulla proporzionalità emergente dalle autonome valutazioni effettuate dal giudice della cautela in un procedimento collegato.
1.2.Deve infatti essere rilevato che la discrezionalità giudiziale con riferimento al pericolo di reiterazione è orientata a valutare il pericolo nella dimensione concreta ed attuale e non può essere vincolata a valutazioni effettuate in altri procedimenti sulla base di diversi compendi indiziari ed in relazione a differenti contesti temporali.
2. Con riferimento alle censure proposte da AR, BR e CA in ordine alla ricognizione fotografica deve essere ribadito l'orientamento giurisprudenziale che ritiene affidabile tale strumento di identificazione ogni volta che lo stesso risulti associato alla positiva valutazione di attendibilità della fonte dichiarativa.
2.1. Nel caso del BR il tribunale ha apprezzato la discrasia emergente dalla nella progressione dichiarativa del dichiarante che ha effettuato il riconoscimento ritenendo che la non perfetta sovrapponibilità delle indicazioni circa il colore degli occhi, non fossero idonee ad inficiare la validità del riconoscimento fotografico, avvenuto in forma certa e non dubitativa, la cui attendibilità trovava conferma nella precisa e non contraddittoria indicazione di altri elementi fisiognomici caratterizzanti. Si tratta di una motivazione aderente alle emergenze procedimentali e priva di fratture logiche, che offre una puntuale dimostrazione circa la valutazione di attendibilità della fonte dichiarativa da cui proviene l'identificazione, evidentemente sottratta alla censura in sede di legittimità.
2.2. Le censure proposte nei confronti dei riconoscimenti dello AR e del CA sono al limite della inammissibilità in quanto criticano in modo generico la attendibilità della ricognizione. Questa, se effettuata in forma certa e non dubitativa, costituisce in coerenza con le linee ermeneutiche tracciate dalla cassazione, un affidabile strumento di identificazione. Il tribunale ha effettuato una accurata valutazione di attendibilità delle ricognizioni, evidenziando da un lato che il casco semi integrale indossato dai rapinatori consentiva di visualizzare i lineamenti del viso e rilevando, dall'altro, come non si potesse dubitare della attendibilità del riconoscimento in ragione della distanza dell'atto dal momento della consumazione del reato, tenuto conto del fatto che i dichiaranti avevano affermato nell'immediatezza di essere in grado di riconoscere gli aggressori.
2.3. Può dunque affermarsi che in assenza di elementi idonei ad inficiare l'attendibilità del dichiarante che effettua l'individuazione fotografica, questa è elemento di prova adeguato a sostenere l'identificazione a fini cautelari. L'individuazione di un soggetto è infatti una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv. 257985;
Cass. sez 4, n. 1867 del 21/02/2013, Rv. 258173). In assenza di profili di inattendibilità ricavabili dalla relazione del riconoscente con l'accusato o dalla genericità e non accuratezza del riconoscimento deve dunque ribadirsi che poiché i gravi indizi di colpevolezza sono quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, idonei a fondare il convincimento di qualificata probabilità di colpevolezza, l'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi (Cass. sez. 2 n. 5043 del 15/01/2004, Rv. 227511)
3. Le censure sollevate da BR, AR, e CA in ordine al difetto di motivazione in relazione alle esigenze cautelari devono essere respinte.
3.1. Alla base della valutazione della esistenza del pericolo di reiterazione veniva individuata la pervicacia dimostrata nella consumazione di attività delittuose organizzate con metodo professionale. Con specifico riguardo al CA si rimarcava che la autodisciplina dimostrata nell'osservanza del regime di cautela domiciliare applicatogli in precedenza era elemento positivo soccombente in relazione alla emersione di diversi e prevalenti elementi negativi individuati nella professionalità e continuità della azione criminosa.
Si tratta di valutazioni prive di fratture logiche e coerenti con le emergenze procedimentali oltre che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità in ordine all'esercizio della discrezionalità nella individuazione del vincolo cautelare imposto. Il collegio condivide sul punto la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui l'art. 275 cod. proc. pen. attribuisce al giudice poteri discrezionali assai estesi nella scelta delle misure cautelare da applicare all'indiziato. Egli, infatti, deve tener conto - al riguardo - della specifica idoneità della misura, che intende applicare, a soddisfare nel caso concreto le esigenze cautelari. Il legislatore non ha, però, inteso attribuire al giudice una discrezionalità assoluta e la formulazione del giudizio di proporzione ed adeguatezza della misura cautelare prescelta e le esigenze da soddisfare è incensurabile, in sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logico- giuridici (Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922). La disposizione contenuta nel comma terzo dell'art. 275 Cod. Proc. Pen. non pone infatti a carico del giudice l'obbligo di offrire l'analitica dimostrazione della inadeguatezza di ogni misura diversa da quella restrittiva in carcere;
ne consegue che deve ritenersi assolto l'onere motivazionale, allorché venga dimostrato che l'unica misura adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa sia la permanenza in carcere, rimanendo così superata ed assorbita la dimostrazione della inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
3.2. Quanto alla dedotta assenza di motivazione sulla idoneità della misura degli arresti domiciliari con la modalità di controllo del braccialetto elettronico, il collegio condivide l'orientamento della Cassazione secondo cui la previsione di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen., introdotta dal D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 16
conv. dalla L. 19 gennaio 2001, n.
4 - stabilendo che il giudice nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare possa prescrivere, in considerazione della natura e del grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, l'adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo - non introduce una misura coercitiva ulteriore, rispetto a quelle elencate nell'art. 281 c.p.p. e segg., ma unicamente una condizione sospensiva della custodia in carcere, la cui applicazione viene disposta dal giudice contestualmente agli arresti domiciliari e subordinatamente al consenso dell'indagato all'adozione dello strumento elettronico (Cass., sez. 5, n. 40680 del 19/06/2012, Rv. 253716; Cass. Sez. 2,. n. 47413 del 29/10/2003 Rv. 227582).
L'applicazione del braccialetto elettronico dopo le modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 si configura, peraltro, come modalità di controllo "ordinaria" della cautela domiciliare, che il giudice può evitare solo esponendo le ragioni per le quali non la ritiene necessaria.
3.1. Può dunque essere affermato che gli arresti domiciliari con il controllo elettronico non configurano un nuovo tipo di cautela, ma esprimono la modalità ordinaria di applicazione della cautela domiciliare. Tale misura cautelare non si frappone nella scala della gravità tra l'arresto domiciliare "semplice" e la custodia in carcere e non genera nessun onere di motivazione aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare sia inidonea a contenere le esigenze cautelari rilevate.
4. Il ricorso del De UC è fondato. Nell'ordinanza impugnata non vengono considerano gli elementi raccolti dal ricorrente attraverso le indagini difensive che offrono un alibi in relazione al tempo della consumazione della rapina in quanto sono allegate delle testimonianze che indicano la presenza dell'indagato presso la parrocchia Santa Maria Ogni Bene il 18 maggio 2014 dalle ore 11,30 alle 12.00 in corrispondenza con l'orario della rapina. Tali emergenze inducono ad annullare l'ordinanza in relazione alla posizione del De UC con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame.
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, IL ZO, BR LV, AR GI e CA LV che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
5.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di De UC GI con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame. Rigetta i ricorsi di IL ZO, BR LV, AR GI e CA LV, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015