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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del GOP Avv. Gianfranco
Cardinale
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3031 /2020 R.G.
Oggetto: pagamento vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VINCENZO QUINTARELLI per mandato in atti attore
e
(C.F. ), rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. DE LUCA MASSIMO per mandato in atti
Convenuto
Conclusioni delle parti: Come da verbale dell'udienza del 10.01.2025.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 11.09.2020 , il Sig. ha convenuto in giudizio, il fratello Parte_1 CP_1
premettendo che:
- a seguito di successione mortis causa della madre Persona_1
del 18/04/2013, diveniva comproprietario insieme ai due fratelli, sig.
e sig. , di “un” immobile individuato al CP_1 CP_2
catasto fabbricati del Comune di Serino (AV) al foglio 17, p.lla 392, sub
3;
- la proprietà di tale immobile spettante a ciascun fratello è pari ad 1/3 dello stesso;
- in data 24/02/2014 è stato stipulato tra il sig. e la sig.ra CP_1
un contratto di locazione (regolarmente registrato) Controparte_3 dell'immobile de quo ed avente una durata di 6 anni, rinnovabili per altri sei, a decorrere dal 01/03/2014 per un importo mensile di €uro 300,00 estromettendo di fatto dalla stipula dello stesso i fratelli;
- né il ricorrente né il di lui fratello, Sig. hanno percepito CP_2
(pro quota) alcunchè circa le somme dovute in relazione al versamento dei canoni di locazione per la locazione dell'immobile, somme che risultano essere state incassate esclusivamente dal sig. ; CP_1
- a nulla sono valsi i tentativi del ricorrente di definire bonariamente la questione relativa al fatto di non aver mai incassato le somme pro quota relative alla locazione dell'immobile indiviso;
- effettuando un semplice calcolo matematico il ricorrente risulta, a tutt'oggi, creditore nei confronti del fratello , in relazione CP_1 ai canoni di locazione della somma di € 7.600,00 (somma calcolata pro- quota dal 01/03/2014 fino al 10/06/2020 ossia € 100,00/al mese a decorrere dal 03/2014 al 03/2020 oltre 300,00 per le mensilità di aprile – maggio e giugno/2020).
2) Su tali premesse e sulla scorta di questa prospettazione dei fatti il Sig. ha chiesto al Tribunale adito di condannare il convenuto Parte_1 al pagamento della somma di € 7.600 come innanzi CP_1
calcolata e descritta, oltre rivalutazione fino al soddisfo.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Sig. , impugnando CP_1
e contestando tutto quanto dedotto allegato e prodotto da parte attrice eccependo la inammissibilità e l'infondatezza della domanda proposta nei propri confronti, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese ed onorari di lite per le motivazioni esposte nella comparsa alla quale si rimanda.
Con provvedimento del 21.04.21 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c. 6 cpc, dopo alcuni rinvii per tentare la conciliazione, con provvedimento del 20.06.2024 il Tribunale formulava proposta conciliativa ex art. 185 cpc nei termini seguenti:
“Il Convenuto versa all'attore a CP_1 Parte_1 tacitazione di ogni pretesa, la somma omnicomprensiva di €. 700,00.
Spese del giudizio integralmente compensate.”
Veniva contestualmente concesso termine fino al 31.07.24 per prendere posizione sulla proposta.
Alla successiva udienza del 18.11.24 i procuratori delle parti ribadivano la volonta delle parti di accettare la proposta e chiedevano rinvio chiedendo la definizione del giudizio con verbale di conciliazione. All 'udienza del
4.12.24 il procuratore del convenuto depositava assegno bancario di
€.700,00 che veniva consegnato all'attore . Parte_1
Alla successiva udienza del 10.01.25 l'attore assistito dal proprio legale, avv. Vincenzo Quintarelli, confermava l'avvenuto incasso dell'assegno bancario. Entrambe le parti chiedevano la definizione del giudizio mediante verbale di conciliazione ma non riuscivano a raggiungere un'intesa sulla formula da utilizzare.
Il giudice le invitava, quindi, a precisare le conclusioni . Le parti concludevano come da verbale, chiedendo la decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 cpc.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le parti hanno, infatti, accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, ponendo fine alla lite.
Il Tribunale non può, quindi, che recepire la volontà conciliativa delle parti, dichiarando cessata la materia del contendere.
Va qui osservato che, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Giud ice che dichiara cessata la materia del contendere, deve comunque, pronunciarsi sulle spese seguendo il criterio della soccombenza.
Tale soccombenza deve essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pret esa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
Con l'ulteriore precisazione, che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente virtuale, bensì anche ad una compensazione, ma solo se ricorrono i presupposti di legge, che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ. sono la soccombenza reciproca ovvero l'assoluta novità della questione trattata od un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti od in ge nere gravi ed eccezionali ragioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 24234/2016).
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la pronuncia in ordine alle spese del giudizio, avendo entrambe le parti accettato la proposta conciliativa che prevedeva la integrale compensazione delle spese, rendendo così superflua la ricognizione in ordine alla “probabilità di ammissione della domanda”.
Le spese di lite vanno quindi integralmente compensate .
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta,
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 11/01/2025
il giudice
Avv. Gianfranco Cardinale