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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17254 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VOLPE LIVIA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e CP C.F._2
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. VOLPE LIVIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/10/2024, e , premettendo di aver Parte_1 CP
contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il 03/08/2017, dalla cui unione nasceva , Persona_1
nata a [...] il [...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate all'udienza del
3.1.2025:
1) la sig.ra continuerà, insieme alla figlia ad abitare CP Per_1 presso l'abitazione coniugale in Quarto (NA) alla via E. Scarpetta 9;
2) il sig. si impegna a trasferirsi in un'altra abitazione;
Parte_1
3) la figlia minore , pur affidata ad entrambi i genitori, continuerà Persona_1
a vivere con la madre, con diritto per il padre di vederla due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00, nonché per due weekend al mese, con pernottamento, dal sabato dalle ore 10,00 alla domenica alle ore 19,00.
4) Nel periodo estivo la figlia trascorrerà due settimane con il padre durante il mese di agosto/settembre, compatibilmente con gli impegni scolastici, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
5) Analogamente le festività relative al Natale, Capodanno e Pasqua saranno trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni con la seguente cadenza il giorno 24 dicembre e il 1 gennaio ed il 6 gennaio con uno ed alternativamente, il
25 dicembre, il 26 dicembre ed il 31 dicembre con l'altro. Analogamente per la ricorrenza Pasquale ad anni alterni con un genitore trascorreranno la domenica di Pasqua e con l'altro il lunedì in Albis;
6) Le festività relative a compleanni ed onomastici saranno trascorse con entrambi i genitori e/o ad anni alterni in modo che la figlia che abbia trascorso il compleanno con uno dei genitori, possa, trascorrere l'onomastico con l'altro, invertendo detto ordine l'anno successivo;
7) Ogni decisione inerente la crescita, l'educazione, la salute e lo sport della figlia sarà presa di comune accordo da entrambi i genitori;
2 8) In considerazione del fatto che attualmente i genitori sono entrambi inoccupati ed in cerca di occupazione, il sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 CP
la somma di € 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento della figlia, a decorrere dal mese successivo a quello della comparizione innanzi al Signor Presidente del Tribunale di Napoli;
la suindicata somma sarà indicizzata annualmente;
9) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi;
le parti si ripotano, per la determinazione delle spese straordinarie, al Protocollo del Tribunale di
Napoli attualmente vigente.
10) L'assegno unico verrà percepito in misura pari al 100% dalla signora CP
”.
[...]
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP
(atto n. 158, Parte II, Serie A, reg. degli atti di Matrimonio anno 2017);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 3/1/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giuseppe Orso Dott. ssa Carla Hubler
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