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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 23/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1395 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in presso lo studio C.F._1 dell'Avv. CALIO' GENOVEFFA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in P.ZZA IMMACOLATA DI CP_1 P.IVA_1
MARMO,4 MESSINA presso lo studio dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La presente controversia trae origine dalla domanda promossa dalla IG.ra nei confronti dell' , con la quale si richiede la Parte_1 CP_1
ricostituzione reddituale per l'integrazione al trattamento minimo della pensione di invalidità civile. La ricorrente, inoltre, ha avanzato richieste relative alla corresponsione di somme arretrate e al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., con accessori di legge, tra cui interessi e rivalutazione ai sensi degli artt. 429 e
442 c.p.c. La questione in esame ha implicazioni sia sul piano normativo che su quello interpretativo, con particolare riferimento alla disciplina previdenziale applicabile e alla valutazione della condotta dell' in relazione alla CP_1
documentazione presentata. La ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile, ha presentato in data 18 luglio 2019 una domanda amministrativa per la ricostituzione reddituale presso l' . L'ente previdenziale ha respinto tale richiesta, motivando il rigetto con CP_1
l'insussistenza dei requisiti anagrafici e reddituali richiesti dalla normativa. Tale circostanza ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, finalizzato ad accertare la legittimità del rigetto e le eventuali responsabilità derivanti.
Analisi delle risultanze probatorie
La consulenza tecnica, affidata alla dott.ssa , ha avuto Persona_1
l'obiettivo di accertare la sussistenza dei requisiti anagrafici, reddituali e sanitari necessari per la concessione della ricostituzione reddituale richiesta. La CTU ha costituito un elemento centrale del processo, fornendo chiarimenti tecnici fondamentali per la valutazione della controversia. Nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha esaminato la documentazione disponibile agli atti e le informazioni fornite dall' . Di seguito si riportano i principali elementi CP_1
emersi, analizzati con un approccio approfondito.
Il quesito affidato al CTU richiedeva di verificare se la IG.ra avesse Parte_1
diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo, considerando la domanda amministrativa del 18 luglio 2019. A tal fine, sono stati valutati sia i requisiti oggettivi previsti dalla normativa vigente, sia i presupposti soggettivi legati alla posizione della ricorrente.
La normativa vigente stabilisce che la pensione di invalidità civile sia riconosciuta esclusivamente a soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni. Sebbene la IG.ra fosse stata riconosciuta invalida civile al 100% con sentenza n. Parte_1
2591/2009 del Tribunale di Patti, non ha mai presentato una domanda amministrativa per l'erogazione della pensione di invalidità entro i termini anagrafici stabiliti. La domanda del 18 luglio 2019 è stata infatti presentata all'età di 69 anni, superando il limite anagrafico previsto. Tale aspetto rappresenta una violazione delle condizioni essenziali per l'accesso al beneficio richiesto.
Il CTU ha accertato che la ricorrente non soddisfaceva i requisiti reddituali richiesti per accedere alla pensione di invalidità civile o all'assegno sociale. In particolare, il reddito dichiarato risultava superiore ai limiti previsti dalla legge.
Inoltre, è stato verificato che la ricorrente percepisce una pensione di reversibilità erogata dalla Germania, incompatibile con ulteriori prestazioni assistenziali. Tale incompatibilità è stata oggetto di specifica analisi, evidenziando come le norme previdenziali nazionali vietino la cumulabilità di determinate prestazioni.
La consulenza tecnica ha concluso che:
• Alla data della domanda amministrativa, la ricorrente non possedeva i requisiti anagrafici e reddituali necessari. Questo aspetto è stato confermato anche dalla documentazione che ha escluso variazioni CP_1
reddituali utili alla concessione del beneficio.
• La domanda di ricostituzione reddituale presentata all' non ha CP_1
generato alcuna variazione nell'importo spettante, né somme a credito. Le conclusioni del CTU, pertanto, evidenziano la correttezza dell'operato dell' . CP_1
Sulla base delle risultanze della consulenza tecnica e della documentazione prodotta, il Tribunale ritiene quanto segue:
La normativa applicabile impone il rispetto contestuale di requisiti sanitari, anagrafici e reddituali per il riconoscimento della pensione di invalidità civile. La IG.ra , pur in possesso del requisito sanitario accertato con sentenza del Parte_1
2009, non ha avanzato alcuna richiesta nei termini previsti, né ha soddisfatto i requisiti reddituali alla data della domanda del 2019. Tali elementi configurano l'insussistenza del diritto vantato dalla ricorrente, sia sotto il profilo sostanziale che formale.
La richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, fondata sull'art. 2116
c.c., risulta priva di fondamento. Non è infatti ravvisabile alcuna violazione imputabile all' , che ha agito in piena conformità alla normativa vigente. CP_1
Inoltre, l'assenza di un danno patrimoniale quantificabile e direttamente imputabile all'ente previdenziale rende tale domanda infondata sia sul piano giuridico che su quello probatorio.
Alla luce delle risultanze istruttorie, il Tribunale:
1. Rigetta la domanda proposta dalla IG.ra nei confronti Parte_1
dell' ; CP_1
2. Dichiara che la ricorrente non ha diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al trattamento minimo della pensione di invalidità civile;
3. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in considerazione del diritto della parte ricorrente a beneficiare dell'esenzione ai sensi dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
4. Pone a carico di parte ricorrente soccombente il pagamento della CTU
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, dispone:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti, in applicazione dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., riconoscendo il diritto della ricorrente a beneficiare dell'esenzione prevista.
3. Spese di Ctu a carico di parte ricorrente.
Così deciso in Patti 23/01/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo