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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/01/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3695/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale Spa - PIVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - PIVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2015
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale Spa - PIVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4592043522 CONTR.CONSORTIL 2012
- AVVISO n. 4560116312 CONTR.CONSORTIL 2012
- INGIUNZIONE n. 4590041380 CONTR.CONSORTIL 2010
- AVVISO n. 4561040760 CONTR-CONSORTI 2010
- INGIUNZIONE n. 4591009339 CONTR.CONSORT 2009
- AVVISO n. 4590022169 CONTR.CONSORTIL 2009
- INGIUNZIONE n. 4590045505 CONTR.CONSORTIL 2014
- INGIUNZIONE n. 4590045505 CONTR.CONSORTIL 2015
- AVVISO n. 4560051144 CONTR.CONSORTIL 2014
- AVVISO n. 4560045005 CONTR.CONSORT 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alla memoria insistendo per l'accoglimento della domanda.
Resistente/Appellato:si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1
contro
IL PA e Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno impugna intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti;
- prescrizione delle pretese sostanziali vantate dall'ente impositore.
Chiede:
- nullità dell'avviso di intimazione;
- spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Si costituisce in giudizio IL PA.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è iammissibile il motivo di illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Tutti gli atti prodromici relativi a quello oggetto del ricorso sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini di legge. La mancata opposizione ha reso le pretese creditorie definitive e irretrattabili, consolidando l'obbligo di pagamento;
- che è infondato il motivo di prescrizione delle pretese sostanziali vantate dall'ente impositore. Non è maturata la prescrizione tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato 12/05/2025 e quelle di notifica degli atti prodromici, nonché della sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascun resistente, oltre oneri accessori di legge e con attribuzione all'avv. Difensore_3 difensore di Ge. Fi. L., dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3695/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale Spa - PIVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Generale Di Bonifica Del Bacino Inf. Del Volturno - PIVA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2009 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500062537 CONTR.CONSORTIL 2015
contro
Ge.fi.l. Gestione Fiscalita' Locale Spa - PIVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 4592043522 CONTR.CONSORTIL 2012
- AVVISO n. 4560116312 CONTR.CONSORTIL 2012
- INGIUNZIONE n. 4590041380 CONTR.CONSORTIL 2010
- AVVISO n. 4561040760 CONTR-CONSORTI 2010
- INGIUNZIONE n. 4591009339 CONTR.CONSORT 2009
- AVVISO n. 4590022169 CONTR.CONSORTIL 2009
- INGIUNZIONE n. 4590045505 CONTR.CONSORTIL 2014
- INGIUNZIONE n. 4590045505 CONTR.CONSORTIL 2015
- AVVISO n. 4560051144 CONTR.CONSORTIL 2014
- AVVISO n. 4560045005 CONTR.CONSORT 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta al ricorso ed alla memoria insistendo per l'accoglimento della domanda.
Resistente/Appellato:si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig.Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2 e dall'avv. Difensore_1
contro
IL PA e Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno impugna intimazione in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti;
- prescrizione delle pretese sostanziali vantate dall'ente impositore.
Chiede:
- nullità dell'avviso di intimazione;
- spese diritti ed onorari di causa, con attribuzione in favore dei difensori antistatari.
Si costituisce in giudizio IL PA.
Chiede:
- difetto di legittimazione passiva;
- rigettare il ricorso;
- spese e competenze professionali del presente giudizio da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario ex art 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio Consorzio Generale di Bonifica Bacino Inferiore del Volturno.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 12/01/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è iammissibile il motivo di illegittimità dell'atto impugnato per mancata notifica degli atti presupposti.
Tutti gli atti prodromici relativi a quello oggetto del ricorso sono stati regolarmente notificati e non sono stati impugnati nei termini di legge. La mancata opposizione ha reso le pretese creditorie definitive e irretrattabili, consolidando l'obbligo di pagamento;
- che è infondato il motivo di prescrizione delle pretese sostanziali vantate dall'ente impositore. Non è maturata la prescrizione tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato 12/05/2025 e quelle di notifica degli atti prodromici, nonché della sospensione dei termini dal 08/03/2020 al 31/08/2021 prevista dalla normativa emergenziale COVID.
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 250,00 in favore di ciascun resistente, oltre oneri accessori di legge e con attribuzione all'avv. Difensore_3 difensore di Ge. Fi. L., dichiaratosi antistatario.