TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 91
TAR
Ordinanza cautelare 5 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 15 luglio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001 come modificato dal DL 69/2024

    La nuova normativa (art. 23-ter, comma 1-bis, d.P.R. 380/2001) ammette sempre il cambio di destinazione d'uso 'orizzontale' per le singole unità immobiliari. Le 'specifiche condizioni' previste dagli strumenti urbanistici comunali devono essere oggettive, non discriminatorie e non possono imporre limitazioni arbitrarie o contrastare la legge statale. Nel caso di specie, il Comune non ha adottato tali specifiche condizioni in modo conforme alla normativa.

  • Accolto
    Illegittimità della variante per aver interpretato restrittivamente il nuovo art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il Consiglio Comunale ha interpretato il comma 1-bis dell'art. 23-ter in senso restrittivo, ritenendo che le NTO della zona D6 costituissero 'specifiche condizioni' che impedivano il libero cambio d'uso. Tale interpretazione è errata, in quanto la novella legislativa favorisce i cambi d'uso 'orizzontali' e le eventuali condizioni devono essere specifiche e non discriminatorie. La presentazione della SCIA dopo l'entrata in vigore della nuova norma, prima dell'approvazione della variante comunale, avrebbe dovuto essere valutata diversamente.

  • Accolto
    Illegittimità della variante per non aver considerato l'osservazione della ricorrente in modo adeguato

    Sebbene la presentazione dell'osservazione possa essere considerata tardiva rispetto alla fase di concertazione, la situazione è mutata radicalmente con l'entrata in vigore del DL 69/2024. La SCIA presentata dalla ricorrente, basata sulla nuova normativa, non avrebbe potuto essere inibita. Le modifiche richieste, in questo contesto, sono considerate variazioni di dettaglio che non stravolgono lo strumento adottato e sono ammissibili secondo la giurisprudenza.

  • Rigettato
    Responsabilità della pubblica amministrazione

    L'illegittimità dell'atto non è sufficiente per il risarcimento. È necessaria la prova del nesso causale, della colpevolezza e del quantum debeatur. Nel caso di specie, l'amministrazione è incorsa in un errore scusabile a causa dell'incertezza normativa e della complessità della situazione derivante dalla sopravvenienza della novella legislativa nel corso del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 19/01/2026, n. 91
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 91
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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