Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
Configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di apprezzabile inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. (Fattispecie nella quale l'imputato era stato sorpreso fuori della propria abitazione due ore prima dell'orario autorizzato di uscita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2006, n. 21975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21975 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 12/05/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1126
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 14824/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Velletri;
avverso l'ordinanza del Tribunale monocratico di Velletri in data 26.01.2006 di non convalida dello arresto di CU MA e conseguente rimessione in libertà del predetto in ordine al reato di evasione ex art. 385 c.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
letta la requisitoria del P.G. presso questa Corte che ha concluso per: annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. OSSERVA
Con ordinanza in data 26/01/2005 il Giudice monocratico presso il Tribunale di Velletri non convalidava l'arresto di SC MA, effettuato dai C.C. in ordine al reato di evasione ex art. 385 c.p., perché, trovandosi agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, se ne era allontanato, in quanto, ad avviso del decidente, tale condotta aveva integrato l'ipotesi di cui all'art. 276 c.p., quale mera trasgressione alle prescrizioni inerenti la misura cautelare coercitiva imposta, avendo l'imputato facoltà di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari ogni giorno dalle ore 10 alle ore 12 per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita.
Di qui l'asserita inconfigurabilità della contestata fattispecie di evasione, in carenza di effettiva volontà di evadere, peraltro allontanandosi a piedi verso il centro abitato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Velletri, deducendo, a motivi del gravame, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 385 c.p., e relativa insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, posto che la condotta dell'indagato, sorpreso dai verbalizzanti in strada alle ore 8,20 del giorno dell'arresto, valeva ad integrare il contestato delitto di evasione, giustificante l'arresto in flagranza di reato ex art. 381 c.p.p., tenuto conto dell'apprezzabile anticipo di uscita da casa, rispetto agli orari autorizzati con il provvedimento cautelare coercitivo in atto. Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dell'impugnata ordinanza e rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame.
Ed invero, come esattamente dedotto nei motivi di gravame e sottolineato anche del P.G. presso questa Corte nella propria requisitoria in atti, giova ribadire il principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi, come nella specie, che l'allontanamento dal luogo di detenzione (abitazione, trattandosi di arresti domiciliari) si ponga temporalmente in termini di non apprezzabile conciliabilità con la fascia oraria di uscita e rientro prefissata dall'A.G. in sede di applicazione della misura coercitiva, in relazione a comprovate esigenze della persona arrestata, si verte nell'ipotesi p. e p. dall'art. 385 c.p., e non già in quella di cui all'art. 276 c.p.p., come ritenuto dal Giudice monocratico velletrese. In proposito l'autorizzazione data a chi si trovi sottoposto agli arresti domiciliari di allontanarsi dal luogo di detenzione (per accudire alle necessarie esigenze di vita quotidiana) fissa un limite invalicabile in senso temporale, onde scongiurare strumentalizzazioni di tale autorizzazione. E in tale chiave di lettura non può ritenersi non concretamente eccedente detto limite la condotta del ricorrente, sorpreso quasi due ore prima dell'orario di uscita autorizzato (ore 8,20 rispetto alle 10 del mattino) in strada, fuori dalla sua abitazione, irrilevante essendo le modalità di tale condotta (a piedi con direzione verso l'abitato), in costanza di tale obiettivo dato temporale e senza che fosse stato nemmeno prospettato un eventuale motivo di assoluta ed imprescindibile gravità, a giustificazione della violazione del permesso accordatogli (cfr. da ultimo Cass. Pen. Sez. 6^, 28.4.04, n. 1945, Grasso;
conf. Idem 26.3.93 n. 3024, Mazza;
Cass. Pen. Sez. 6^, 27.6.1997, n. 1554, P.M. c/o Cuoco). Pertanto, ai fini di un'opportuna, motivata e corretta rivalutazione dei fatti, in rapporto alla stessa qualificazione giuridica del reato, legittimante l'arresto in flagranza di questo, s'impone l'annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo esame del punto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnara ordinanza e rinvia al Tribunale di Velletri per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006