Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza con cui il G.i.p. dispone la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la meno grave misura degli arresti domiciliari senza acquisire il parere del P.M. previsto dall'art. 299, comma terzo-bis, cod. proc. pen., è nulla ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., per violazione della disciplina concernente la partecipazione del P.M. al procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38138 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2011
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 016344/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA EN, N. IL 03/12/1964;
avverso ORDINANZA del 06/03/2008 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciampoli Luigi, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con ordinanza in data 14-1-2008 il GIP del Tribunale di Catanzaro ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di SS NI per i reati di cui al D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74, e ha disposto la misura degli arresti domiciliari, in considerazione delle condizioni di salute dell'indagato.
Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Catanzaro, ha dichiarato la nullità della predetta ordinanza, per mancata acquisizione del parere obbligatorio del P.M., e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.
Ricorre per cassazione il SS, a mezzo del suo difensore, lamentando l'inosservanza dell'art. 310 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta necessità di acquisizione del parere del P.M..
DIRITTO
Le censure mosse dal ricorrente in ordine alla ritenuta necessità dell'acquisizione del parere del P.M. sono infondate. Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, in tema di misure cautelari, l'art. 299 c.p.p., comma 3 bis, il quale stabilisce che il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive, di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il P.M., costituisce norma di carattere generale, applicabile ad ogni ipotesi di perdita di efficacia di una misura cautelare per effetto di un fenomeno estintivo della privazione della libertà, conseguente sia a revoca per effetto di una nuova valutazione delle condizioni di applicabilità della misura, sia all'operatività di diritto di altre situazioni, sia alla caducazione della misura per scadenza del termine massimo di durata. Trattandosi di richiesta obbligatoria, la sua omissione, in quanto concernente la partecipazione del P.M. al procedimento, comporta la nullità ex art. 178 c.p.p., lett. b) (Cass. Sez. 5, 28-11-1997 n. 5452; Cass, Sez. 2, 18-3-1998 b, 1962; Cass. Sez. 2, 27-9-2005 n. 39495). Nel caso di specie, pertanto, correttamente il Tribunale ha rilevato la nullità dell'ordinanza con la quale il GIP ha disposto la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari per motivi di salute, avendo accertato che tale provvedimento è stato adottato senza acquisire il parere del P.M.;
tant'è che esso risulta emesso lo stesso giorno del deposito della relazione peritale (14-1-2008), senza che al P.M. venisse dato avviso di tale deposito, sì da porlo in condizioni di esprimere le proprie valutazioni. Non par dubbio, infatti, per le ragioni innanzi esposte, che la disposizione dettata dal menzionato art. 299 c.p.p., comma 3 trovi applicazione anche nell'ipotesi di istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare basata sulle condizioni di salute dell'imputato.
In virtù del principio devolutivo cui ha fatto cenno il ricorrente, tuttavia, il Tribunale, quale giudice di appello, non si sarebbe dovuto limitare a rilevare la nullità del provvedimento impugnato, ma, acquisito il parere del P.M. (che, peraltro, potrebbe ritenersi implicitamente formulato nell'atto di appello), avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito dell'istanza proposta dall'indagato e, in caso di ritenuta infondatezza della stessa, non avrebbe potuto disporre a carico del SS la misura della custodia cautelare in carcere, senza motivare adeguatamente in ordine alle ragioni giustificative dell'adozione di tale misura coercitiva. Di conseguenza, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008