Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/10/2002, n. 14470
CASS
Sentenza 10 ottobre 2002

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Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - da correlare, quanto alla sua proponibilità, all'art. 360 cod. proc. civ., secondo quanto dispone l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a mente del quale detto mezzo è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile - non può essere rivolto a conseguire il riesame dei fatti e del risultato probatorio che abbia formato oggetto di accertamento e apprezzamento da parte della Sezione predetta, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ovvero da errori giuridici.

In tema di illecito disciplinare del magistrato, la valutazione del contrasto tra il concreto comportamento del magistrato ed il dovere che egli ha di astenersi da condotte tali, che lo rendano immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario, si presta ad essere compiuta tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni, tra cui rientrano - ora tra l'altro per espressa previsione normativa - quelle relative all'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari; ne consegue che configura illecito disciplinare il comportamento del magistrato che adotti provvedimenti in contrasto con le tabelle di assegnazione dei processi dell'ufficio, atteso che il sistema tabellare assicura un modello di trasparenza dell'attività al quale il dirigente dell'ufficio non può derogare con scelte che di volta in volta ne rappresentino la pratica disapplicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/10/2002, n. 14470
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14470
    Data del deposito : 10 ottobre 2002

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