Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 2
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - da correlare, quanto alla sua proponibilità, all'art. 360 cod. proc. civ., secondo quanto dispone l'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, a mente del quale detto mezzo è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile - non può essere rivolto a conseguire il riesame dei fatti e del risultato probatorio che abbia formato oggetto di accertamento e apprezzamento da parte della Sezione predetta, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ovvero da errori giuridici.
In tema di illecito disciplinare del magistrato, la valutazione del contrasto tra il concreto comportamento del magistrato ed il dovere che egli ha di astenersi da condotte tali, che lo rendano immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario, si presta ad essere compiuta tenendo conto delle determinazioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni, tra cui rientrano - ora tra l'altro per espressa previsione normativa - quelle relative all'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari; ne consegue che configura illecito disciplinare il comportamento del magistrato che adotti provvedimenti in contrasto con le tabelle di assegnazione dei processi dell'ufficio, atteso che il sistema tabellare assicura un modello di trasparenza dell'attività al quale il dirigente dell'ufficio non può derogare con scelte che di volta in volta ne rappresentino la pratica disapplicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/10/2002, n. 14470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14470 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, Lgt. NOME2 n. 24, presso lo studio dell'avvocato NOME3, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 7/01 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 21/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. NOME4;
udito l'Avvocato NOME3;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha aperto, nei confronti del Dott. NOME1, consigliere pretore dirigente della pretura di LOCALITA1, tre procedimenti disciplinari, addebitando all'incolpato di avere violato gravemente i suoi doveri di correttezza, in un periodo compreso tra gli anni 1996 - 1998, così arrecando nocumento al prestigio ed alla considerazione del magistrato e violando l'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511. All'interessato è stato contestato:
- di avere adottato provvedimenti fuori o in contrasto delle tabelle di assegnazione dei processi dell'ufficio;
- di non essersi astenuto immediatamente nella trattazione di un procedimento penale, nel quale era imputato il figlio del radiologo di fiducia della sua famiglia e di essersi assegnato affari civili, che, secondo le tabelle approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura, dovevano essere trattati da altri magistrati;
- di avere acconsentito a richieste non rituali di un soggetto che svolgeva le funzioni di autista presso il suo ufficio.
2. Interrogato sui fatti, il Dott. NOME1ha negato gli addebiti, giustificando il suo operato con la necessità di fronteggiare un carico di lavoro eccessivo rispetto all'organico dell'ufficio.
3. La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza del 21 settembre 2001, riuniti i procedimenti, ha dichiarato il Dott. NOME1responsabile dei fatti di seguito indicati, assolvendolo dagli altri.
La Sezione disciplinare, infatti, ha inflitto all'incolpato l'unica sanzione disciplinare dell'ammonimento con riferimento ai seguenti addebiti:
- in procedure di pignoramento, per le quali si era riservato di decidere, aveva attribuito l'incarico di sciogliere le riserve alla Dott.ssa NOME6;
- il 28 agosto 1997, quando era tabellarmente in ferie, si era assegnato un procedimento disciplinare a carico di "ultrà" della locale società di calcio, nel quale era implicato tale NOME7, figlio di un noto commercialista che era stato anche sindaco e noto nome politico;
- in contrasto con le previsioni tabellari, si era assegnato: un procedimento penale a carico di tal NOME8, quattro procedimenti in materia possessoria di competenza del Dott. NOME9e, in caso di suo impedimento, della Dott.sa NOME6, numerose cause di "nuovo rito" spettanti alla Dott.ssa NOME6 ed al Dott. NOME9i.
4. Per la cassazione della sentenza, il Dott. NOME1ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Gli intimati, procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e Ministero di Giustizia, non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La decisione impugnata, con riferimento alla prima incolpazione per la quale vi è stata irrogazione della sanzione disciplinare, ha inquadrato la condotta del Dott. NOME1"in una più generale noncuranza e mancanza di rispetto dei criteri oggettivi che sono assunti per garantire la piena trasparenza dell'attività giudiziaria". Per le altre incolpazioni riguardanti l'attribuzione di specifici procedimenti penali e civili, ritenuti accertati, anche in questo caso, i fatti, la decisione ha dichiarato che i comportamenti indicati l'appaiono espressione di una costante elusione dell'obbligo del rispetto dei principi della distribuzione del lavoro imposti a tutela proprio dell'immagine della giurisdizione. Tale violazione del dovere di correttezza per la sua sistematicità e per la mancanza di ogni motivazione integra un evidente responsabilità disciplinare".
2. Con l'unico complesso motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 r.d.l. 18 maggio 1946 n. 511, l'omessa, insufficiente ed erronea motivazione su punto decisivo della controversia.
2.1. Il ricorrente premette che la disposizione contenuta nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie della magistratura, da un lato, non consente di definire con puntualità i comportamenti sanzionabili, dall'altro, attribuisce al giudice disciplinare il potere di definire la fattispecie, in contrasto con il principio che al giudice compete solo il compito di inquadrare il comportamento denunciato per la qualificazione dell'illecito. Per questa ragione - prosegue il Dott. NOME1- l'ambito del giudizio disciplinare deve essere definito in base al comportamento doloso o colposo tenuto dal magistrato come violazione delle norme di legge o dei principi di deontologia professionale e come perdita della sua credibilità e di quella dell'ufficio ricoperto. Il giudice disciplinare, cioè, accertati i fatti, deve verificare se essi siano imputabili al magistrato, a titolo di dolo o colpa, e se da essi derivi pregiudizio alla credibilità del magistrato e dell'ufficio. Il giudice disciplinare, in particolare, deve verificare il titolo di imputabilità del comportamento;
ove tale verifica manchi e dall'assunta illegittimità del comportamento si tragga la conseguenza dell'applicabilità della sanzione, s'incorre in palese illegittimità della decisione, la quale si configura come espressiva di un principio di responsabilità oggettiva non consentita dall'ordinamento.
Il ricorrente, con riferimento a questa lunga premessa, sostiene che, nella specie, si sarebbe potuta ricavare soltanto l'assunzione da parte sua di un lavoro superiore a quello da realizzare;
ciò poteva presentare profili di irregolarità sul piano dei criteri di distribuzione di lavoro negli uffici giudiziari, ma era espressiva di una volontà di darsi carico della rapidità delle decisioni. Il Dott. NOME1sostiene cioè:
- che la irregolarità derivante dal mancato rispetto dei criteri di distribuzione dei processi non era sufficiente per affermare la responsabilità disciplinare del magistrato, poiché non era dimostrato che il suo comportamento fosse imputabile a titolo di colpa;
- che, nella decisione, manca qualsiasi riferimento al pregiudizio derivante dalla condotta imputata al magistrato in ordine al prestigio di cui ogni magistrato deve godere ed alla credibilità dell'ufficio al quale egli appartiene.
Quanto alla motivazione della decisione, il ricorrente assume che questa è di puro stile.
2.2. Il ricorso è rigettato con le considerazioni di seguito indicate.
3. La mancanza formale di un codice disciplinare, che, con la dovuta elasticità, tuteli i valori d'imparzialità, lealtà, probità, correttezza ed operosità che debbono connotare l'operato dei magistrati, non intacca il ruolo del giudice disciplinare, che, nel sistema vigente, è in grado di dettare regole concrete, puntuali ed aderenti al sistema normativo.
3.1. Nella materia disciplinare le Sezioni unite di questa Corte, costantemente, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la valutazione del contrasto tra un concreto comportamento del magistrato ed il dovere che egli ha di astenersi da condotte, che lo rendano non meritevole della fiducia e considerazione di cui deve godere o compromettano il prestigio dell'ordine giudiziario (art. 18 della legge 31 maggio 1946, n. 511), si presta ad essere compiuta tenendo conto anche delle determinazioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura nell'ambito delle sue attribuzioni (tra le ultime decisioni: le sentenze 16 gennaio 1998 n. 359 e 20 ottobre 1998 n. 11732). All'insieme di queste determinazioni, che dagli anni 1990 ha assunto una connotazione di generalità comprendendo anche gli uffici del pubblico ministero, infatti, deve essere riconosciuto carattere normativo per la generalità delle norme organizzative in cui si articola.
4.2. Il valore di queste determinazioni è stato gradualmente recepito dal legislatore, che, con gli articoli 7 e 7bis dell'ordinamento giudiziario vigente, ne ha avallato l'intero sistema.
Il sistema tabellare che ne è derivato è in grado, quindi, di assicurare un modello di trasparenza dell'attività alla quale i singoli magistrati non possono sottrarsi.
È di tutta evidenza, inoltre, che il rispetto di questo sistema non può essere subordinato a scelte che di volta in volta ne rappresentino la pratica disapplicazione.
4. La violazione delle regole ora indicate, nella decisione impugnata, è costantemente richiamata, come si è visto, tutte le volte in cui, con riferimento alle singole incolpazioni, è sottolineata una "generale noncuranza e mancanza di rispetto dei criteri oggettivi che vengono assunti per garantire la piena trasparenza dell'attività giudiziaria".
4.1. Da questo punto di vista la giustificazione allegata dal Dott. NOME1di avere voluto farsi carico della rapidità delle decisioni non ha rilevanza alcuna, giacché si presenta come l'inammissibile e comodo espediente giustificativo di un comportamento contrario alla legge ed alle disposizioni regolamentari che regolano l'organizzazione e lo svolgimento del lavoro, già richiamate.
4.2. Quanto all'imputabilità e alla colpa, la sentenza impugnata, correttamente, ne ha giustificato la ricorrenza, richiamando la consapevole violazione di norme giuridiche e regolamentari e la negligente loro applicazione.
Infine, il pregiudizio arrecato con il comportamento censurato sta nel discredito indicato dall'art. 18 della legge sulle guarentigie.
4.3. Il difetto di motivazione non ricorre.
Occorre premettere che il ricorso per cassazione contro le decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è regolato dall'art. 360 cod. proc. civ. L'art. 17 della l. 24 maggio 1958 n. 195 precisa, infatti, che il ricorso a queste Sezioni unite in materia disciplinare, è soggetto, in mancanza di specifica e contraria disposizione, alle norme generali del rito civile.
Dalla precisazione, la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha ricavato, con affermazioni costanti, che il ricorso non può essere rivolto a conseguire il riesame dei fatti e del risultato probatorio che abbia formato oggetto di accertamento ed apprezzamento da parte della Sezione predetta, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici od errori giuridici: ss.uu. 10 luglio 1997, n 6257, tra le molte.
Il difetto di motivazione, in altre parole, non può risolversi nella pretesa di una ricostruzione dei fatti che sarebbe fondata solo perché è conforme agli interessi dell'incolpato.
In sede di legittimità, infatti, la scelta degli elementi che giustificano l'incolpazione operata dalla Sezione disciplinare non può essere sindacata, se immune da difetti logici.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Nessuna pronuncia dev'essere adottata in ordine alle spese di questo giudizio, essendo soccombente l'unica parte che vi ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2002