CASS
Sentenza 8 maggio 2026
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2026, n. 16604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16604 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CI LA, nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 11/12/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. ( Penale Sent. Sez. 6 Num. 16604 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 21 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale a LA CI è stata applicata la misura della custodia in carcere, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 390, 416-bis.1 cod. pen. per aver aiutato, in concorso con altri, NT IA a sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5, cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziarla in ordine al reato di cui all'art. 390 cod. pen., desunta da elementi fattuali neutri, senza individuare univoci indici della specifica condotta di reato quali l'organizzazione, la preparazione o il mantenere in concreto la sottrazione all'esecuzione, attribuendo il contributo causale in via implicita dalla sola presenza del ricorrente nell'orbita del latitante e dei suoi sodali. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante nella forma agevolativa, sulla base della sola qualifica soggettiva del ricorrente come uomo di fiducia di affiliati e della frequentazione di costoro, unitamente a un accesso con EL SI al portone dove si nascondeva IA. Non risulta individuata l'incidenza della condotta sulla efficienza, capacità intimidatoria o sugli scopi della associazione. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. 4. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica, sia in relazione alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 390 cod. pen., sia all'aggravante mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è genericamente proposto, rispetto alle ragioni poste dal provvedimento impugnato in ordine alla gravità indiziaria, desunta - nel contesto delle indagini relative alla 'ndrangheta della locale di Cirò operante nell'area 2 crotonese, come formatasi dopo l'operazione "Stige" - sulla base delle numerose visite — da parte di affiliati, fiancheggiatori della cosca cirotana e amici, tra i quali il ricorrente (anche quattro durante la stessa giornata), e fidanzata dell'IA - registrate presso lo stabile dove si nascondeva il latitante, nonché dall'analisi del telefonino sequestrato a questi — dal quale risultavano i messaggi criptici, volti a non rivelare il luogo dove si celava il latitante, tra questi e l'odierno ricorrente in relazione a tali visite, emergendo perfino — in una occasione — l'esplicito invio di istruzioni dal latitante al ricorrente per risolvere una commissione nel suo interesse, non potendo uscire allo scoperto. 3. Ritiene questa Corte che il Tribunale, dalle richiamate emergenze, dalle quali si è desunta la così connotata frequentazione da parte del ricorrente del latitante, ha correttamente individuato la realizzazione della finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice. Il giudizio si conforma al condiviso orientamento espresso da Sez. 6, n. 12374 del 09/02/2016, Caliendo, secondo il quale, ai fini dell'integrazione del reato di procurata inosservanza di pena, la condotta consistente nell'aiuto, pur potendo assumere le forme più diverse, deve nondimeno essere idonea a conseguire l'effetto di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena e deve legarsi funzionalmente all'intenzione del predetto di sottrarsi all'esecuzione (Cass. Sez. 2, n. 3613 del 20/12/2005, Corradino, rv. 232867). Analogamente, si è affermato che trattasi di delitto a forma libera in cui l'aiuto deve risolversi in un'attività consapevolmente convergente con quella posta in essere da chi vuole sottrarsi alla pena e sostanziarsi in qualunque efficiente attività materiale che si configuri come concausa produttiva dell'evento, conseguito dal condannato, di sottrarsi all'esecuzione della pena (Cass. Sez. 6, n. 15897 del 8/1/2014, Crea, non massimata;
cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 18368 del 9/12/2003, Bajtrami, rv. 229231), essendo chiarito che occorre che la condotta sia rappresentabile in termini di contributo concreto, in ragione di una sua specifica materialità agevolatrice o di una effettiva incidenza concausale sulla sottrazione del condannato all'esecuzione della pena, almeno nel senso che senza di essa il latitante non avrebbe potuto assicurarsi condizioni di vita o di sicurezza analoghe o avrebbe dovuto procurarsele diversamente. 4. Il secondo motivo è infondato, lambendo l'inammissibilità quando prospetta una rivalutazione in fatto. Il Tribunale ha correttamente desunto la finalità agevolatrice del clan, non illogicamente desunta- dall'univoco significativo contesto dato e considerando che, in una occasione, il ricorrente — in uno dei suoi accessi all'immobile — è stato seguito dal sodale EL SI, così consentendo l'incontro tra i sodali durante la latitanza. 3 Quanto alla opposta assenza della qualità mafiosa del Sena, espressa nella memoria difensiva di replica, la deduzione è questione di fatto non dedotta non solo in sede di ricorso, ma - soprattutto - dinanzi al Tribunale e, pertanto, non può trovare accesso in questa sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. ( Penale Sent. Sez. 6 Num. 16604 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 10/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 21 novembre 2025 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, con la quale a LA CI è stata applicata la misura della custodia in carcere, in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 390, 416-bis.1 cod. pen. per aver aiutato, in concorso con altri, NT IA a sottrarsi all'esecuzione della pena inflittagli in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5, cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziarla in ordine al reato di cui all'art. 390 cod. pen., desunta da elementi fattuali neutri, senza individuare univoci indici della specifica condotta di reato quali l'organizzazione, la preparazione o il mantenere in concreto la sottrazione all'esecuzione, attribuendo il contributo causale in via implicita dalla sola presenza del ricorrente nell'orbita del latitante e dei suoi sodali. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante nella forma agevolativa, sulla base della sola qualifica soggettiva del ricorrente come uomo di fiducia di affiliati e della frequentazione di costoro, unitamente a un accesso con EL SI al portone dove si nascondeva IA. Non risulta individuata l'incidenza della condotta sulla efficienza, capacità intimidatoria o sugli scopi della associazione. 3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso per iscritto come in epigrafe. 4. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica, sia in relazione alla gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 390 cod. pen., sia all'aggravante mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto. 2. Il primo motivo è genericamente proposto, rispetto alle ragioni poste dal provvedimento impugnato in ordine alla gravità indiziaria, desunta - nel contesto delle indagini relative alla 'ndrangheta della locale di Cirò operante nell'area 2 crotonese, come formatasi dopo l'operazione "Stige" - sulla base delle numerose visite — da parte di affiliati, fiancheggiatori della cosca cirotana e amici, tra i quali il ricorrente (anche quattro durante la stessa giornata), e fidanzata dell'IA - registrate presso lo stabile dove si nascondeva il latitante, nonché dall'analisi del telefonino sequestrato a questi — dal quale risultavano i messaggi criptici, volti a non rivelare il luogo dove si celava il latitante, tra questi e l'odierno ricorrente in relazione a tali visite, emergendo perfino — in una occasione — l'esplicito invio di istruzioni dal latitante al ricorrente per risolvere una commissione nel suo interesse, non potendo uscire allo scoperto. 3. Ritiene questa Corte che il Tribunale, dalle richiamate emergenze, dalle quali si è desunta la così connotata frequentazione da parte del ricorrente del latitante, ha correttamente individuato la realizzazione della finalità elusiva prevista dalla norma incriminatrice. Il giudizio si conforma al condiviso orientamento espresso da Sez. 6, n. 12374 del 09/02/2016, Caliendo, secondo il quale, ai fini dell'integrazione del reato di procurata inosservanza di pena, la condotta consistente nell'aiuto, pur potendo assumere le forme più diverse, deve nondimeno essere idonea a conseguire l'effetto di sottrarre il condannato all'esecuzione della pena e deve legarsi funzionalmente all'intenzione del predetto di sottrarsi all'esecuzione (Cass. Sez. 2, n. 3613 del 20/12/2005, Corradino, rv. 232867). Analogamente, si è affermato che trattasi di delitto a forma libera in cui l'aiuto deve risolversi in un'attività consapevolmente convergente con quella posta in essere da chi vuole sottrarsi alla pena e sostanziarsi in qualunque efficiente attività materiale che si configuri come concausa produttiva dell'evento, conseguito dal condannato, di sottrarsi all'esecuzione della pena (Cass. Sez. 6, n. 15897 del 8/1/2014, Crea, non massimata;
cfr. anche Cass. Sez. 5, n. 18368 del 9/12/2003, Bajtrami, rv. 229231), essendo chiarito che occorre che la condotta sia rappresentabile in termini di contributo concreto, in ragione di una sua specifica materialità agevolatrice o di una effettiva incidenza concausale sulla sottrazione del condannato all'esecuzione della pena, almeno nel senso che senza di essa il latitante non avrebbe potuto assicurarsi condizioni di vita o di sicurezza analoghe o avrebbe dovuto procurarsele diversamente. 4. Il secondo motivo è infondato, lambendo l'inammissibilità quando prospetta una rivalutazione in fatto. Il Tribunale ha correttamente desunto la finalità agevolatrice del clan, non illogicamente desunta- dall'univoco significativo contesto dato e considerando che, in una occasione, il ricorrente — in uno dei suoi accessi all'immobile — è stato seguito dal sodale EL SI, così consentendo l'incontro tra i sodali durante la latitanza. 3 Quanto alla opposta assenza della qualità mafiosa del Sena, espressa nella memoria difensiva di replica, la deduzione è questione di fatto non dedotta non solo in sede di ricorso, ma - soprattutto - dinanzi al Tribunale e, pertanto, non può trovare accesso in questa sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 10/04/2026.