CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2023, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN ME EI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 maggio 2019 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ME EI AN per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. All'imputato si contesta di essersi impossessato di un ombrellone sottraendolo al titolare di un ristorante che lo aveva collocato sulla pubblica via, all'ingresso del ristorante, per dare ombra agli eventuali clienti. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3338 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso ME EI AN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto non ricorrerebbe l'aggravante sopra indicata, poiché l'ombrellone era collocato su un'area di esclusiva pertinenza del ristoratore in virtù di una concessione di suolo pubblico e comunque non ricorreva alcuna necessità di esporre alla pubblica fede l'ombrellone. 3. Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913). È quindi irrilevante che, nel caso di specie, il ristoratore disponesse di una concessione pubblica per disporre in modo esclusivo dell'area ove era collocato l'ombrellone. Peraltro, in tema di furto, la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343). La relatività del concetto di necessità include, oltre ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, anche la consuetudine intesa quale pratica di fatto generale e costante, ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Sez. 5, n. 14978 del 24/03/2005, Rv. 231876). Ne consegue che le l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si configura anche quando le condotte di sottrazione e impossessamento sono rivolte ad oggetti depositati nei pressi dell'esercizio commerciale, dovendosi aver riguardo alla prassi, conforme a usi e abitudini sociali, seppure motivata da ragioni di comodità e non imposta da situazioni di necessità (vedi Sez. 4, n. 34850 del 15/07/2010, Garofalo, Rv. 248436). Quanto alle ragioni della esposizione, il ricorrente contesta esclusivamente che ricorresse una esposizione per necessità, nulla osservando quanto alla esposizione per consuetudine alla pubblica fede, cosicché il motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. Esso, infatti, non considera che l'ombrellone era esposto alla pubblica fede per consuetudine, essendo abitudine dei titolari di esercizi commerciali ed in particolare di quelli 2 dediti alla ristorazione offrire riparo dal sole o dalla pioggia ai propri clienti che entrano o escono dal locale o che si trattengono appena fuori dello stesso per fumare o per attendere che si liberi un tavolo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2022.
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 23 maggio 2019 del Tribunale di Palermo che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di ME EI AN per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia. All'imputato si contesta di essersi impossessato di un ombrellone sottraendolo al titolare di un ristorante che lo aveva collocato sulla pubblica via, all'ingresso del ristorante, per dare ombra agli eventuali clienti. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3338 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: ROMANO MICHELE Data Udienza: 22/11/2022 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso ME EI AN, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen., in quanto non ricorrerebbe l'aggravante sopra indicata, poiché l'ombrellone era collocato su un'area di esclusiva pertinenza del ristoratore in virtù di una concessione di suolo pubblico e comunque non ricorreva alcuna necessità di esporre alla pubblica fede l'ombrellone. 3. Il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913). È quindi irrilevante che, nel caso di specie, il ristoratore disponesse di una concessione pubblica per disporre in modo esclusivo dell'area ove era collocato l'ombrellone. Peraltro, in tema di furto, la necessità dell'esposizione alla pubblica fede va intesa in senso relativo e non assoluto e, dunque, va riferita non all'impossibilità della custodia, ma alle particolari circostanze che possano indurre a lasciare le proprie cose incustodite (Sez. 5, n. 4763 del 03/12/2018, dep. 2019, Sansone, Rv. 275343). La relatività del concetto di necessità include, oltre ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, anche la consuetudine intesa quale pratica di fatto generale e costante, ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Sez. 5, n. 14978 del 24/03/2005, Rv. 231876). Ne consegue che le l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si configura anche quando le condotte di sottrazione e impossessamento sono rivolte ad oggetti depositati nei pressi dell'esercizio commerciale, dovendosi aver riguardo alla prassi, conforme a usi e abitudini sociali, seppure motivata da ragioni di comodità e non imposta da situazioni di necessità (vedi Sez. 4, n. 34850 del 15/07/2010, Garofalo, Rv. 248436). Quanto alle ragioni della esposizione, il ricorrente contesta esclusivamente che ricorresse una esposizione per necessità, nulla osservando quanto alla esposizione per consuetudine alla pubblica fede, cosicché il motivo di ricorso risulta generico e comunque manifestamente infondato. Esso, infatti, non considera che l'ombrellone era esposto alla pubblica fede per consuetudine, essendo abitudine dei titolari di esercizi commerciali ed in particolare di quelli 2 dediti alla ristorazione offrire riparo dal sole o dalla pioggia ai propri clienti che entrano o escono dal locale o che si trattengono appena fuori dello stesso per fumare o per attendere che si liberi un tavolo. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2022.