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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
Difeso da
Benedetto Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860 DEL 18/06/2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alla nota di deposito precisazioni del 31/12/2025.
Resistente: si rimette alle proprie controdeduzioni, si riporta ai propri scritti e sottolinea che comunque nella zone ove insiste l'immobile del ricorrente il servizio è operativo e pertanto il tributo è comunque dovuto, rilevando altresi l'incongruenza alle affermazioni del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 di Rappresentante_1, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860, del 18.06.2025 (TARI relativa agli anni 2019 – 2023), per Omessa Denuncia, notificato dal Comune di Aprilia, c/o Pec, in data 23 Giugno 2025 (all. 1), per far valere i imotivi e le richieste di seguito riportati.
1. Nullità e/o illegittimità dell'Avviso di Accertamento, per mancanza di indicazione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma dell'atto impositivo
2. Violazione dell'art. 73 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 – Illegittimità della pretesa impositiva e violazione del contraddittorio endoprocedimentale
3. Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova
4. VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE dell'art. 5, D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni in L. 28.10.2013 n. 124, che ha recepito l'art. 14, della DIRETTIVA COMUNITARIA 2008/98/CE
5. Nel merito, erroneità, infondatezza e illegittimità dell'avviso di accertamento
6. Violazione dell'art. 59, D. Lgs. 507/93, nel Regolamento Tari del Comune di Aprilia
Conclude per nullità, erroneità, infondatezza , illegittimità dell'atto; mancanza presupposto impositivo;
chiede
PU e sospensione cautelare motivata su la gravità del danno che è in re ipsa, considerata l'entità degli importi liquidati dall'Ufficio impositore, richiesti con il suddetto accertamento. Per il fumus fa rinvio alle ragioni indicate.
Notifica nei termini al Comune di Aprilia che si costituisce con memoria e allegati del 2.1.26.
All'ud. del 2.12.25 veniva concesso rinvio ad horas per recupero documenti e verifica su rinuncia dal dominus della causa. All'esito del breve rinvio, la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sulla stessa e nulla per le spese;
rinviando per il merito all'udienza odierna.
La parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e richiamava la propria nota di deposito e documenti del 31.12.25.
Sentite le parti presenti che concludono come da verbale in atti la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto. La ricorrente società risulta infatti come comprovato in atti (senza dimostrazione contraria da parte del ricorrente) un evasore totale relativamente alla TARI delle utenze accertate nell'atto impugnato, in quanto non ha mai presentato la dovuta dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2023.
Nulla si evince, infatti, dai documenti richiamati dal contribuente e a suo dire comprovanti l'avvenuta comunicazione al Comune per il 2016 e 2017 della situazione riguardante l'immobile (i documenti depositati il 31.12.25 non riportano data e ricevimento da parte dell'Ufficio TARI).
Con riferimento al primo motivo, un avviso di accertamento è legittimamente sottoscritto dal funzionario comunale, nel rispetto della L. n. 549/1995, nell'ambito dell'emissione dello stesso mediante sistema informatizzato, purché recante il nominativo a stampa del soggetto responsabile, nella quale sia specificata la sua qualifica, con inequivocabile riconducibilità all'amministrazione di appartenenza. Nell'atto impugnato
è espressamente riportata la qualifica di funzionario responsabile delle entrate tributarie della Dott.ssa
SI AC. La giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente è stata più volte superata dalla
Corte di Cassazione (ex multis ord. Cass. trib. n. 6142/2024 che affermato come gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti, in base a legge speciale, con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo. Gli atti devono essere prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, sulla base di un provvedimento dirigenziale che deve essere indicato nell'atto impositivo unitamente alle generalità del funzionario, elementi tutti presenti nell'odierno atto;
nonché sentenza n. 8814/2019).
L'avviso di accertamento impugnato prodotto mediante sistemi informativi automatizzati risulta sottoscritto con firma ex art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e non digitalmente con firma elettronica, per cui la doglianza di parte ricorrente è ulteriormente infondata.
L'avviso di accertamento, pertanto, tempestivamente e regolarmente notificato ex lege, non ha alcun vizio di sottoscrizione.
Relativamente al mancato sopralluogo, si ricorda che esso è un potere dell'Ente impositore anche nell'ambito della procedura di accertamento, rivestendo una facoltà in caso di necessaria acquisizione di ulteriori elementi, e non un obbligo;
così come l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente. La Cassazione con sentenza n. 2348/2021 ha ribadito il principio secondo cui nel campo dei tributi locali (NON
ARMONIZZATI) non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima di dare corso all'attività di accertamento (da ultimo anche . Relativamente al mancato contraddittorio, si ricorda che esso
è un potere dell'Ente impositore, anche nell'ambito della procedura di accertamento, rivestendo, quindi, una facoltà e non un obbligo (vedasi anche sentenza Cassazione n. 14357/2022; sentenza Cassazione n.
20731/2025). La Corte di Cassazione, anche a SS.UU. (sentenza n. 24823/2015), lo ha più volte ribadito.
Nella fattispecie, l'Ufficio ha ritenuto sufficienti gli elementi rinvenibili in ordine a dati catastali e/o a quelli comunali e/o a quelli dell'Agenzia delle Entrate, esaustivi ai fini delle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato (peraltro trattandosi di omessa denuncia).
Nell'atto de quo sono chiaramente riportati i dati necessari e sufficienti per il calcolo della TARI dovuta dalla ricorrente relativamente agli immobili e alle aree interessate, elencati nel “DETTAGLIO DELLE UTENZE
CONSIDERATE E DELLE TARIFFE APPLICATE”, con identificativo catastale dell'utenza da cui le superfici relative quantificate sulla base dei metri quadrati emergenti da dati dichiarati al Catasto e, quindi, a conoscenza della parte ricorrente. A pag. 2, a pag. 3 e a pag. 4, l'avviso di accertamento riporta tutti i prospetti che dettagliano chiaramente il calcolo dell'importo totale da versare per ciascun annuo, oltre alla quantificazione delle sanzioni applicabili e dei relativi interessi.
La parte sostiene che l'Ufficio ha operato con acritico riferimento con modalità “a stampone. Trattasi di una doglianza fuori luogo e non giuridicamente rilevante.
Essendo incorsa nella ripetuta violazione di omessa dichiarazione, presupposto che, già di per sé, avrebbe legittimato questo Ufficio a procedere “induttivamente”, non si può elevare alcun rimprovero alla amministrazione per le modalità di redazione dell'atto.
Anche con riferimento al motivo attinente la produzione e smaltimento di dei rifiuti speciali, oltre alla mancata presentazione della denuncia all'uopo normativamente prevista, basi ricordare che il beneficio non è previsto ope legis. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti è uno di quei fatti che di anno in anno possono variare e che, quindi, per ciascun anno di imposta deve essere adeguatamente documentato preventivamente per godere del beneficio agevolativo così anche sentenza Cassazione n. 9214/2018, sentenza Cassazione n.
23059/2019; ordinanza Cassazione n. 22231/2019; ordinanza Cassazione n. 33863/2022; sentenza
Cassazione n. 31188/2023; ordinanza Cassazione n. 22116/2025; ordinanza Cassazione n. 22121/2025).
È infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l'art. 1, comma
649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali. Parte ricorrente, per ogni anno interessato dall'avviso di accertamento, non solo non ha mai presentato la denuncia TARI prevista dalla norma (evasione totale), ma non ha mai prodotto nei dovuti termini alcuna istanza/attestazione con allegati formulari per le annualità oggetto di accertamento, istanza prodromica necessaria per l'esenzione TARI rifiuti speciali;
né, tantomeno, opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda;
il tutto come previsto dettagliatamente dai Regolamenti comunali di riferimento.
La ricorrente sostiene che la superficie non possa essere l'unico parametro e criterio per la quantificazione della base imponibile, dovendo l'Ente Locale uniformarsi alla Direttiva Comunitaria 2008/98/CE. Ma l'Ente
COMUNE di Aprilia ha applicato le norme, ha approvato i regolamenti e ha deliberato le tariffe in maniera del tutto legittima. La ricorrente, nello specifico, eccepisce “l'illegittimità della delibera adottata dall'Ente
Locale per una tassazione che non colpisce l'effettiva e reale produzione di rifiuti”. Il regolamento ad ogni modo andava impugnato nelle sedi proprie e nei termini di legge, non dinanzi alla Corte di Giustizia che può interessarsi esclusivamente dell'atto avente natura tributaria.
Riguardo all'eccezione di parte in merito alla quantificazione della superficie tassabile, è onere del contribuente presentare la dichiarazione TARI delle utenze condotte e, nel caso, provare in maniera chiara e inequivocabile i presupposti previsti dai Regolamenti Comunali coinvolti per il beneficio di esenzioni, riduzioni, ecc., attraverso specifiche richieste e deposito di documentazione entro termini ben individuati.
La ricorrente, a tal proposito, oltre ad essere un evasore totale TARI per tutte le annualità accertate, non ha mai presentato, nelle dovute modalità e nei termini prescritti, alcuna dichiarazione, attestazione, planimetria, documentazione, ecc.
A prescindere dall'effettuazione del sopralluogo che come già detto non è mai un obbligo ma una facoltà resta ferma la possibilità di accertare le superfici ai fini TARI, come previsto dall'art. 1, comma 694, della L.
n. 147/2013 e in virtù anche dell'omessa dichiarazione, che legittimano lo stesso ufficio ad accertamento basato su presunzioni semplici (non superate né contrastate dalla ricorrente in alcun modo).
Infine, l'attività della ricorrente si svolge in una zona in cui il servizio di raccolta è effettivamente istituito e operativo. Addirittura, è attivo il servizio di raccolta Porta a Porta, come da estratto dal sito della Associazione_1 Ambiente - Amministrazione Trasparente allegato dall''Ente.
Per questi motivi
il ricorso è respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite. Esse sono liquidate nella misura di €1.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di €1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLI MARIATERESA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1060/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Rappresentante_1 - Piva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aprilia - V 04011 Aprilia LT
Difeso da
Benedetto Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860 DEL 18/06/2025 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta ai propri scritti difensivi ed in particolare alla nota di deposito precisazioni del 31/12/2025.
Resistente: si rimette alle proprie controdeduzioni, si riporta ai propri scritti e sottolinea che comunque nella zone ove insiste l'immobile del ricorrente il servizio è operativo e pertanto il tributo è comunque dovuto, rilevando altresi l'incongruenza alle affermazioni del ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 di Rappresentante_1, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 860, del 18.06.2025 (TARI relativa agli anni 2019 – 2023), per Omessa Denuncia, notificato dal Comune di Aprilia, c/o Pec, in data 23 Giugno 2025 (all. 1), per far valere i imotivi e le richieste di seguito riportati.
1. Nullità e/o illegittimità dell'Avviso di Accertamento, per mancanza di indicazione del provvedimento dirigenziale di autorizzazione alla firma dell'atto impositivo
2. Violazione dell'art. 73 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 – Illegittimità della pretesa impositiva e violazione del contraddittorio endoprocedimentale
3. Nullità e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e prova
4. VIOLAZIONE - FALSA APPLICAZIONE dell'art. 5, D.L. 31.08.2013 n. 102, convertito con modificazioni in L. 28.10.2013 n. 124, che ha recepito l'art. 14, della DIRETTIVA COMUNITARIA 2008/98/CE
5. Nel merito, erroneità, infondatezza e illegittimità dell'avviso di accertamento
6. Violazione dell'art. 59, D. Lgs. 507/93, nel Regolamento Tari del Comune di Aprilia
Conclude per nullità, erroneità, infondatezza , illegittimità dell'atto; mancanza presupposto impositivo;
chiede
PU e sospensione cautelare motivata su la gravità del danno che è in re ipsa, considerata l'entità degli importi liquidati dall'Ufficio impositore, richiesti con il suddetto accertamento. Per il fumus fa rinvio alle ragioni indicate.
Notifica nei termini al Comune di Aprilia che si costituisce con memoria e allegati del 2.1.26.
All'ud. del 2.12.25 veniva concesso rinvio ad horas per recupero documenti e verifica su rinuncia dal dominus della causa. All'esito del breve rinvio, la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e il Giudice dichiarava non luogo a provvedere sulla stessa e nulla per le spese;
rinviando per il merito all'udienza odierna.
La parte ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi e richiamava la propria nota di deposito e documenti del 31.12.25.
Sentite le parti presenti che concludono come da verbale in atti la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è respinto. La ricorrente società risulta infatti come comprovato in atti (senza dimostrazione contraria da parte del ricorrente) un evasore totale relativamente alla TARI delle utenze accertate nell'atto impugnato, in quanto non ha mai presentato la dovuta dichiarazione per gli anni dal 2019 al 2023.
Nulla si evince, infatti, dai documenti richiamati dal contribuente e a suo dire comprovanti l'avvenuta comunicazione al Comune per il 2016 e 2017 della situazione riguardante l'immobile (i documenti depositati il 31.12.25 non riportano data e ricevimento da parte dell'Ufficio TARI).
Con riferimento al primo motivo, un avviso di accertamento è legittimamente sottoscritto dal funzionario comunale, nel rispetto della L. n. 549/1995, nell'ambito dell'emissione dello stesso mediante sistema informatizzato, purché recante il nominativo a stampa del soggetto responsabile, nella quale sia specificata la sua qualifica, con inequivocabile riconducibilità all'amministrazione di appartenenza. Nell'atto impugnato
è espressamente riportata la qualifica di funzionario responsabile delle entrate tributarie della Dott.ssa
SI AC. La giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente è stata più volte superata dalla
Corte di Cassazione (ex multis ord. Cass. trib. n. 6142/2024 che affermato come gli avvisi di accertamento degli enti locali possono essere sottoscritti, in base a legge speciale, con firma a stampa del funzionario responsabile del tributo. Gli atti devono essere prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, sulla base di un provvedimento dirigenziale che deve essere indicato nell'atto impositivo unitamente alle generalità del funzionario, elementi tutti presenti nell'odierno atto;
nonché sentenza n. 8814/2019).
L'avviso di accertamento impugnato prodotto mediante sistemi informativi automatizzati risulta sottoscritto con firma ex art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995 e non digitalmente con firma elettronica, per cui la doglianza di parte ricorrente è ulteriormente infondata.
L'avviso di accertamento, pertanto, tempestivamente e regolarmente notificato ex lege, non ha alcun vizio di sottoscrizione.
Relativamente al mancato sopralluogo, si ricorda che esso è un potere dell'Ente impositore anche nell'ambito della procedura di accertamento, rivestendo una facoltà in caso di necessaria acquisizione di ulteriori elementi, e non un obbligo;
così come l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente. La Cassazione con sentenza n. 2348/2021 ha ribadito il principio secondo cui nel campo dei tributi locali (NON
ARMONIZZATI) non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima di dare corso all'attività di accertamento (da ultimo anche . Relativamente al mancato contraddittorio, si ricorda che esso
è un potere dell'Ente impositore, anche nell'ambito della procedura di accertamento, rivestendo, quindi, una facoltà e non un obbligo (vedasi anche sentenza Cassazione n. 14357/2022; sentenza Cassazione n.
20731/2025). La Corte di Cassazione, anche a SS.UU. (sentenza n. 24823/2015), lo ha più volte ribadito.
Nella fattispecie, l'Ufficio ha ritenuto sufficienti gli elementi rinvenibili in ordine a dati catastali e/o a quelli comunali e/o a quelli dell'Agenzia delle Entrate, esaustivi ai fini delle motivazioni dell'avviso di accertamento impugnato (peraltro trattandosi di omessa denuncia).
Nell'atto de quo sono chiaramente riportati i dati necessari e sufficienti per il calcolo della TARI dovuta dalla ricorrente relativamente agli immobili e alle aree interessate, elencati nel “DETTAGLIO DELLE UTENZE
CONSIDERATE E DELLE TARIFFE APPLICATE”, con identificativo catastale dell'utenza da cui le superfici relative quantificate sulla base dei metri quadrati emergenti da dati dichiarati al Catasto e, quindi, a conoscenza della parte ricorrente. A pag. 2, a pag. 3 e a pag. 4, l'avviso di accertamento riporta tutti i prospetti che dettagliano chiaramente il calcolo dell'importo totale da versare per ciascun annuo, oltre alla quantificazione delle sanzioni applicabili e dei relativi interessi.
La parte sostiene che l'Ufficio ha operato con acritico riferimento con modalità “a stampone. Trattasi di una doglianza fuori luogo e non giuridicamente rilevante.
Essendo incorsa nella ripetuta violazione di omessa dichiarazione, presupposto che, già di per sé, avrebbe legittimato questo Ufficio a procedere “induttivamente”, non si può elevare alcun rimprovero alla amministrazione per le modalità di redazione dell'atto.
Anche con riferimento al motivo attinente la produzione e smaltimento di dei rifiuti speciali, oltre alla mancata presentazione della denuncia all'uopo normativamente prevista, basi ricordare che il beneficio non è previsto ope legis. Lo smaltimento autonomo dei rifiuti è uno di quei fatti che di anno in anno possono variare e che, quindi, per ciascun anno di imposta deve essere adeguatamente documentato preventivamente per godere del beneficio agevolativo così anche sentenza Cassazione n. 9214/2018, sentenza Cassazione n.
23059/2019; ordinanza Cassazione n. 22231/2019; ordinanza Cassazione n. 33863/2022; sentenza
Cassazione n. 31188/2023; ordinanza Cassazione n. 22116/2025; ordinanza Cassazione n. 22121/2025).
È infatti onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale. Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e l'art. 1, comma
649, della legge n. 147 del 2013 rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della TARI, ai regolamenti comunali. Parte ricorrente, per ogni anno interessato dall'avviso di accertamento, non solo non ha mai presentato la denuncia TARI prevista dalla norma (evasione totale), ma non ha mai prodotto nei dovuti termini alcuna istanza/attestazione con allegati formulari per le annualità oggetto di accertamento, istanza prodromica necessaria per l'esenzione TARI rifiuti speciali;
né, tantomeno, opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda;
il tutto come previsto dettagliatamente dai Regolamenti comunali di riferimento.
La ricorrente sostiene che la superficie non possa essere l'unico parametro e criterio per la quantificazione della base imponibile, dovendo l'Ente Locale uniformarsi alla Direttiva Comunitaria 2008/98/CE. Ma l'Ente
COMUNE di Aprilia ha applicato le norme, ha approvato i regolamenti e ha deliberato le tariffe in maniera del tutto legittima. La ricorrente, nello specifico, eccepisce “l'illegittimità della delibera adottata dall'Ente
Locale per una tassazione che non colpisce l'effettiva e reale produzione di rifiuti”. Il regolamento ad ogni modo andava impugnato nelle sedi proprie e nei termini di legge, non dinanzi alla Corte di Giustizia che può interessarsi esclusivamente dell'atto avente natura tributaria.
Riguardo all'eccezione di parte in merito alla quantificazione della superficie tassabile, è onere del contribuente presentare la dichiarazione TARI delle utenze condotte e, nel caso, provare in maniera chiara e inequivocabile i presupposti previsti dai Regolamenti Comunali coinvolti per il beneficio di esenzioni, riduzioni, ecc., attraverso specifiche richieste e deposito di documentazione entro termini ben individuati.
La ricorrente, a tal proposito, oltre ad essere un evasore totale TARI per tutte le annualità accertate, non ha mai presentato, nelle dovute modalità e nei termini prescritti, alcuna dichiarazione, attestazione, planimetria, documentazione, ecc.
A prescindere dall'effettuazione del sopralluogo che come già detto non è mai un obbligo ma una facoltà resta ferma la possibilità di accertare le superfici ai fini TARI, come previsto dall'art. 1, comma 694, della L.
n. 147/2013 e in virtù anche dell'omessa dichiarazione, che legittimano lo stesso ufficio ad accertamento basato su presunzioni semplici (non superate né contrastate dalla ricorrente in alcun modo).
Infine, l'attività della ricorrente si svolge in una zona in cui il servizio di raccolta è effettivamente istituito e operativo. Addirittura, è attivo il servizio di raccolta Porta a Porta, come da estratto dal sito della Associazione_1 Ambiente - Amministrazione Trasparente allegato dall''Ente.
Per questi motivi
il ricorso è respinto e la parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite. Esse sono liquidate nella misura di €1.000,00 oltre oneri se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di €1.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
In Latina il 27 gennaio 2026
Il G.M.
Dott.ssa Mariateresa POLI