Ordinanza presidenziale 2 novembre 2021
Sentenza 4 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 17/03/2026, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02247/2026REG.PROV.COLL.
N. 01826/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1826 del 2024, proposto da
Campeggio San Marco S.n.c. di LA AU e EO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino Treporti (Ve), non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01240/2023, resa tra le parti, Annullamento e/o riforma della sentenza del TAR del Veneto n.1240 pubblicata il 4.09.2023 resa nel giudizio n.r.g. 2337/2010
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. VI TE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Campeggio San Marco s.n.c. ha impugnato in primo grado il provvedimento di diniego del 6 ottobre 2020, prot. n. 27197, adottato dal Comune di Cavallino Treporti, con il quale l’amministrazione ha rigettato l’istanza di sanatoria edilizia del 7 dicembre 2004, prot. n. 40466, nonché la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del 28 aprile 2010, prot. n. 11390.
In data 7 dicembre 2004, la società ha presentato una domanda di condono, ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 21/2004, per delle opere abusive, prive di rilevanza volumetrica, descritte come “ 1) installazione di una recinzione con due cancelli 2) opere indicate come tipologia 6 (opere o modalità non valutabili in termini di superficie o di volume) ”.
Il Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cavallino Treporti, nel negare la possibilità di condonare le opere di ampliamento del campeggio, ha precisato che dall’istruttoria tecnica del 10 marzo 2010 è emerso che le opere non sono suscettibili di sanatoria, poiché il cambio d’uso dell’area in piazzole e, quindi, in zona turistico ricettiva, risulta in contrasto con l’art. 3, comma 3, lett. 4, della legge regionale n. 21/2004, che ammette i cambi d’uso solo se la nuova destinazione è residenziale.
In vista dell’adozione del diniego di condono, con nota prot. 11390 del 28 aprile 2010, avente ad oggetto la “ comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza edilizia 2007/0121.1 per ampliamento campeggio con formazione piazzola camper service, ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90 [...] ”, il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ha comunicato alla società ricorrente che l’istanza non avrebbe potuto essere accolta per via del non ammesso cambio d’uso, anche in considerazione del parere della Commissione Edilizia Integrata del 8 aprile 2010 che ha confermato quanto emerso nel corso dell’istruttoria.
Nel termine di cui all’art. 10-bis, legge 241/1990, la società ha trasmesso le sue osservazioni, precisando che “ la sanatoria edilizia riguarda i manufatti realizzati entro il 30.03.2003 non valutabili in termini di volume ai sensi dell’art. 32 della l. 24.11.2003, n. 326 e L.R. 05.11.2004, n. 21, pertanto non si chiede alcun cambio di destinazione d’uso, bensì la sanatoria dei manufatti non valutabili in termini di volume presenti nelle aree sia a campeggio che residenziali. Si chiede quindi che vengano sanati i manufatti rappresentati negli elaborati grafici, quali impianti tecnologici (fognature, linee elettriche, idriche, ecc.), torrette, fontanelle, recinzioni, struttura metallica assimilata a gazebo, pozzettone di scarico (camper service), delimitazioni piazzole, ecc., il tutto senza variare la destinazione d’uso delle aree ”.
Il Comune, in risposta alle osservazioni appena riportate, ha specificato nel provvedimento di diniego che nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il richiedente ha dichiarato “ di aver realizzato l’ampliamento del campeggio ” e che proprio tale ampliamento si realizzasse tramite la realizzazione delle opere di cui adesso è richiesto il condono.
2. All’esito del giudizio di primo grado è stata adottata la sentenza qui appellata.
Il TAR ha innanzitutto dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento alle sole opere insistenti nell’A.U. 30, e dunque con riferimento al secondo motivo di ricorso in primo grado.
Con riferimento alle restanti censure concernenti le opere ricadenti in zona residenziale urbana, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato sulla base dell’art. 3 della legge regionale n. 21/2004, a integrazione di quanto previsto dall’art. 32, commi 26 e 27 della legge sul condono, riguardante le aree assoggettate ai vincoli di cui all’art. 32, legge n. 47/1985, prevede la sanabilità dei seguenti interventi: “ a) i mutamenti di destinazione d'uso, con o senza opere, qualora la nuova destinazione d'uso sia residenziale e non comporti ampliamento dell'immobile; b) le opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di volume ”. Ebbene, secondo i giudici non è persuasivo quanto affermato dal ricorrente, che, per l’appunto, ritiene che le opere realizzate siano sussumibili nella fattispecie di cui alla lettera b).
La sentenza appellata ha precisato che “ la valutazione relativa alla compatibilità di un intervento edilizio con la destinazione urbanistica dell’area in cui esso è realizzato non può condursi su un piano meramente astratto, ma deve considerare il concreto uso che mediante le suddette opere si faccia del territorio ”, di talché è indubbio che le opere costruite e rimaste non sanate, pur se in astratto compatibili con la destinazione residenziale, in concreto sono state utilizzate per consentire una migliore fruizione dell’area campeggio.
Si legge nella sentenza: “ piazzole, torrette ed impianti tecnologici, se realizzati all’interno di un’area utilizzata come campeggio, appaiono – in assenza di prove di un diverso utilizzo – funzionali a tale attività, che ha natura turistico-commerciale. Ciò è sufficiente a far ritenere condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento, secondo cui con esse sarebbe stata realizzata una modifica di destinazione d’uso dell’area residenziale in commerciale ”.
Tutte le opere che, pur non avendo rilievo volumetrico, determinino un mutamento di destinazione d’uso che non sia residenziale non possono essere oggetto di condono.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la Campeggio San Marco S.n.c. di LA AU e EO, articolando il seguente motivo di gravame: errores in iudicando, illogicità e contraddittorietà, violazione dell’art.3 L.R. Veneto n. 21/2004, violazione art. 23-ter del d.lgs. n. 380 del 2001, errata valutazione fattuale.
Secondo l’appellante non ci sarebbe alcuna prova della destinazione ricettiva delle opere contestate. Si legge nel ricorso che “ la realizzazione di tali opere [...] in concreto non determinano alcun cambio di destinazione d’uso, come infatti evincibile dalle fotografie allegate all’istanza di sanatoria. [...] Tali opere, fognature impianti idrici e fontanelle sono infatti del tutto compatibili con la destinazione residenziale, anzi costituiscono quell’insieme di sottoservizi indispensabili ove la proprietaria volesse procedere con interventi di tipo edificatorio residenziale”.
A dire degli appellanti, la sentenza va riformata perché le opere oggetto della domanda di condono, non valutabili in termini di volume e superficie e consistenti in impianti fognari, elettrici e idrici, non avrebbero comportato alcun cambio di destinazione d’uso dell’area.
4. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza di smaltimento dell’11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
6. L’appello è fondato.
7. Il diniego si basa sul mutamento di destinazione d’uso in ricettivo rispetto a residenziale.
8. Dall’analisi degli atti di causa emerge come le opere in contestazione abbiano una limitata ed accessoria consistenza tale da escludere, di per sé, il lamentato mutamento urbanistico. Infatti, trattasi di opere non rilevanti in termini di incremento di superficie e volume, costituite da: fognature impianti idrici e fontanelle. Peraltro, tali opere accessorie appaiono del tutto compatibili con la destinazione residenziale evocata.
9. Va pertanto condivisa la considerazione per cui la semplice infrastrutturazione di un’area con sottoservizi non è ex se incompatibile con la destinazione residenziale o ricettiva; né d’altronde emerge altrimenti alcun elemento probatorio della contestazione, cioè dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso rispetto allo stato previgente.
10. L’appello va pertanto accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AM, Presidente FF
VI TE, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI TE | AN AM |
IL SEGRETARIO