Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 2302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2302 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02302/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03577/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3577 del 2025, proposto da
IO ON AS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Brambilla Sica, Ilaria Gobbato, Federico Fusco, con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, in persona del Soprintendente pro tempore , e Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
a) del decreto n. 27 del 16 giugno 2025 (notificato in pari data con comunicazione "Classifica 34.07.04" qui parimenti gravata ove occorrer possa), con cui la Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica della Lombardia ha dichiarato che "l'archivio di GU TA, di proprietà di IO ON AS TA … è di interesse storico particolarmente importante e pertanto, sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i." per i motivi indicati nell'allegata relazione qui parimenti gravata;
b) nonché, ove occorrer possa: i) del provvedimento (non noto) in cui sono confluite le risultanze del sopralluogo eseguito in data 4 giugno 2024, la cui relazione è stata acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. 00003796 del 26 giugno 2024 (non nota e qui parimenti gravata); ii) del provvedimento (non noto) in cui sono confluite le risultanze del secondo sopralluogo eseguito in data 29 gennaio 2025, la cui relazione è stata acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. 00001046 del 13 febbraio 2025 (non nota e qui parimenti gravata); iii) della nota prot. 6219 del 28 ottobre 2024 con cui la Soprintendenza ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante per l'Archivio di GU TA;
c) di ogni altro atto, anche non noto, ad essi presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia e del Ministero della Cultura;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa NT ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. In data 4 giugno 2024 i funzionari della Soprintendenza si recavano presso i locali adibiti a magazzino nella sede della ON AS s.p.a. (al tempo sita in Milano, Piazzale Cadorna n. 5) ed esaminavano il materiale ivi contenuto, a seguito della comunicazione trasmessa da Crown Worldwide S.r.l., incaricata dal Gruppo ON AS, al Dipartimento Esportazioni del Ministero dei Beni Culturali nell’ambito di un progetto teso a raccogliere in unico luogo nel Regno Unito il materiale fotografico utilizzato per la redazione delle diverse edizioni locali della testata GU.
1.1. In esito alla predetta ispezione, in data 28 ottobre 2024 la Soprintendenza notificava alla Società la comunicazione prot. 6219 di avvio del procedimento prodromico alla dichiarazione dell’interesse storico dell’archivio “GU TA”, ai sensi degli articoli 10, comma 3, lett. b) e 14 del D.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 44 del DPCM n. 169/2019, assegnando un termine alla Società per la formulazione di osservazioni.
1.2. In data 15 gennaio 2025 l’odierna ricorrente presentava una memoria con le relative controdeduzioni.
1.3. La Soprintendenza effettuava un secondo sopralluogo presso il magazzino di DÈ AS in data 29 gennaio 2025.
1.4. Con decreto n. 27 del 16 giugno 2025 - notificato in pari data – la Soprintendenza dichiarava che " l'archivio di GU TA, di proprietà di IO ON AS TA…è di interesse storico particolarmente importante e pertanto, sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ".
2. Avverso il decreto sopra richiamato ON AS s.p.a. ha proposto il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento del provvedimento previa tutela cautelare.
2.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, resistendo al ricorso, di cui hanno contestato la fondatezza con separata memoria.
2.2. Alla camera di consiglio del 16 ottobre 2025, convocata per l’esame della domanda cautelare, la parte ricorrente vi ha rinunciato.
2.3. In vista della trattazione nel merito le parti hanno depositato scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
2.4. Indi la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 marzo 2026.
3. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990; Violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché dei principi del contraddittorio, di buon andamento, imparzialità e trasparenza; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento di potere, travisamento dei presupposti, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta:
il magazzino conterrebbe un insieme di materiali di varia natura (fotografie, lucidi, negativi, lavori preparatori, bozze, oltre alle varie edizioni delle riviste edite da ON AS inclusa GU TA) accumulate nel corso degli anni di attività editoriale della Società senza un preciso ordine ed inventario, in relazione a diverse riviste, dunque non solo GU TA, il cui materiale, anche di uso corrente, è contenuto nel magazzino. L’Amministrazione fin dalla comunicazione di avvio del procedimento avrebbe fatto riferimento in modo generico ed astratto alla documentazione presente nel magazzino, ritenendola asseritamente collegata a GU TA senza tuttavia che di questa fosse stata fatta ricognizione o analisi alcuna, con conseguente impossibilità per l’odierna ricorrente di “difendere” la propria posizione a mezzo del coinvolgimento procedimentale. Nel tentativo di sanare i vizi che inficerebbero l’avvio del procedimento, la Soprintendenza avrebbe infatti svolto, in data 29 gennaio 2025, un ulteriore sopralluogo, intervenuto però quando il termine per la presentazione delle osservazioni era già scaduto e, quindi, non consentendo all’odierna ricorrente di controdedurre rispetto alle risultanze del sopralluogo stesso che – come si evince dal decreto impugnato – sono confluite nella relazione su cui poggia il provvedimento. L’assunto da cui muove l’Amministrazione è che il materiale contenuto nel Magazzino (in parte rappresentato dalle fotografie accluse nella Relazione lì dove vengono peraltro riportate indicazioni quantitative sul contenuto delle cassettiere etc.) attenga esclusivamente alla rivista GU TA: circostanza, questa, non verificata né provata, non essendo stata svolta alcuna analisi al riguardo;
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13, 14 e 68 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 2 della L. 241/1990. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, sviamento di potere: l’art. 10, co. 3, lett. b) del Codice riconosce la qualifica di bene culturale - subordinatamente all’intervenuta dichiarazione di cui all’articolo 13 - a “ gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a soggetti privati, che rivestano un interesse storico particolarmente importante ”. Quanto al requisito dell’esistenza di un archivio o di singoli documenti affinché un complesso documentale possa essere qualificato come “archivio” esso dovrebbe presentarsi quale unità organica e inscindibile, costituita da documenti tra loro connessi da un vincolo logico e funzionale, tale da riflettere l’attività del soggetto produttore nel corso del tempo. Ebbene, nel caso di specie il materiale conservato presso il magazzino sarebbe costituito da un accumulo eterogeneo di documenti ottenuti, realizzati e/o utilizzati anche correntemente da ND AS nell’ambito della propria attività editoriale; il predetto materiale atterrebbe non solo alla rivista GU TA, ma anche ad altre testate di cui la Società è editrice; il materiale, infine, non sarebbe organizzato secondo criteri archivistici. Quanto al requisito per cui l’archivio deve rivestire “ un interesse storico particolarmente importante ” dovrebbe sussistere un legame fra il bene e fatti storici specifici, non essendo invece sufficienti collegamenti generici non correlati a specifici eventi. La Soprintendenza non avrebbe fornito alcuna motivazione idonea a dimostrare la sussistenza di tale interesse, limitandosi a richiamare la notorietà della testata e la sua influenza nel panorama della moda e dell’editoria, senza tuttavia individuare alcun fatto storico specifico, alcun evento documentato, né alcuna connessione concreta tra i materiali conservati (peraltro – come detto – non identificati) e la storia culturale nazionale. La tutela prevista dal Codice non si estenderebbe a ogni forma di documentazione aziendale, ma si applicherebbe esclusivamente a quei complessi documentali che, per la loro struttura, contenuto e funzione, rivestano un interesse storico oggettivo e documentato. La stessa relazione attesterebbe la presenza di materiali eterogenei (diapositive, negativi, stampe, bozzetti, ritagli di giornale) conservati in contenitori privi di inventariazione, privi di elenchi descrittivi e contrassegnati da sigle alfanumeriche la cui funzione non è chiarita né documentata, e si limiterebbe a riportare, non già una descrizione analitica e sistematica del materiale documentale, ma dati quantitativi e generici riferimenti alle cassettiere e alle cartelline e al numero presuntivo in termini quantitativi del materiale in esse contenuto.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. Le violazioni procedimentali e quelle sostanziali dedotte con l’atto introduttivo del giudizio si compenetrano intimamente, sicchè i motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
4.2. Va ricordato che ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale di cui al successivo art. 13, gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante.
A tale disposizione si richiama la Soprintendenza nel provvedimento impugnato.
4.3. Nella relazione conseguente al sopralluogo del 4 giugno 2024 i funzionari della Soprintendenza dichiarano di aver rinvenuto nel magazzino della DÈ AS sito in Piazza Cadorna n. 5 a Milano “ il materiale fotografico utilizzato per la pubblicazione di GU composto di stampe, lucidi e negativi” .
Il Collegio osserva che di tale materiale non risulta dimostrata, sulla base della documentazione prodotta in giudizio (in particolare le fotografie accluse nella relazione di sopralluogo) la riconducibilità esclusiva alla rivista GU, e non ad una delle diverse altre riviste di cui DÈ AS è editore. E ciò anche considerato il fatto che risulta che gli esemplari di riviste raccolte negli armadi di riferiscono non solo a GU TA ma anche ad altre riviste (Traveller, LCI, TY), il che fa ritenere ragionevole (o quanto meno non consente di escludere) che il materiale rinvenuto possa non riferirsi esclusivamente a GU.
4.4. D’altro canto, gli stessi funzionari hanno attestato nella relazione “ Non vi sono inventari ed elenchi e di conseguenza l’archivio è inutilizzato poiché non è possibile sapere cosa contenga e come ricercare il materiale. Ci sono sigle e segnature diverse sia sui documenti che sui contenitori, ma non è stato possibile trovare dei rimandi o una chiave di lettura ”.
Sicchè risulta innanzi tutto non dimostrato che il materiale rinvenuto nel magazzino riguardi solo la rivista GU e, in quanto tale, costituisca un archivio.
4.5. Neppure il successivo sopralluogo del 29 gennaio 2025 fornisce elementi utili a superare i rilievi sopra formulati.
Ed invero non viene fornita alcuna evidenza (a dire il vero, neppure alcuna dichiarazione o attestazione da parte dei funzionari incaricati) che tutto il materiale esaminato (diapositive, stampe, negativi, rotoli “ contenenti presumibilmente foto di grande formato ” - così si esprime l’ispettore nella relazione, disegni, bozzetti) contenuto in 27 cassettiere, per “ un totale complessivo di 92.000 diapositive 4800 internegativi, 8000 stampe, 38500 provini e ulteriori 100.000 pezzi circa tra diapositive, provini, fotografie disegni e bozzetti ”, sia riconducibile alla rivista GU. Peraltro, anche in occasione del secondo sopralluogo, è stato confermato che non sono stati rinvenuti inventari ed elenchi.
4.6. Riassuntivamente il Collegio osserva che nei verbali dei sopralluoghi effettuati non è rinvenibile l’individuazione univoca e certa del materiale che la Soprintendenza ritiene componga l’archivio di GU TA.
4.7. La carente istruttoria ridonda sulla comunicazione di avvio del procedimento e, conseguentemente, in termini di concreta ed effettiva partecipazione al procedimento da parte della casa editrice ricorrente.
Nella nota del 28 ottobre 2024 infatti la Soprintendenza dà per presupposta l’esistenza di un archivio della rivista GU TA facendo riferimento indistintamente, e dunque genericamente, a tutto il materiale rinvenuto nel magazzino della casa editrice sito in Piazza Cadorna a Milano. Significativo della genericità dell’approccio è l’affermazione contenuta nella comunicazione di avvio del procedimento secondo cui “ Non vi sono inventari o elenchi di consistenza del materiale ”. 4.8. Il rinvio ad ulteriori sopralluoghi, come sopra osservato, non si è rivelato utile a colmare l’assenza di individuazione del materiale che la Soprintendenza ha ritenuto comporre l’archivio di GU TA.
Nel caso in questione emerge non tanto un problema di riconducibilità del fatto al paradigma normativo, ma di identificazione in sé del fatto stesso nella sua materialità.
4.9. Non è utile l’argomento difensivo speso in giudizio dalla Soprintendenza laddove ricorda che ai sensi dell’art. 10 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 42/2004 la qualificazione di bene culturale può essere attribuita anche a singoli documenti, in quanto, nel procedimento di cui è causa, non sono stati identificati neppure singoli documenti, avendo la Soprintendenza genericamente fatto riferimento ad un indistinto, corposo ed eterogeneo materiale rinvenuto nel magazzino della casa editrice assumendo in modo aprioristico che si tratti dell’archivio di GU TA, non fornendone alcuna dimostrazione e puntuale evidenza.
4.10. La superficiale istruttoria condotta si ripercuote necessariamente sulla relazione che forma parte integrante del decreto impugnato, che dà conto di quanto rinvenuto nel corso dei sopralluoghi, nei termini generici già evidenziati.
5. In conclusione, per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato, va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato.
6. Tenuto conto della particolarità della questione, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CH GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
NT NA ME, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NT NA ME | CH GO |
IL SEGRETARIO