Ordinanza collegiale 11 giugno 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 28/11/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2022, proposto da
Comune di Martellago, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Primo Michielan, Andrea Michielan, Francesca Michielan e Alessandro Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police e LO Roberto Molea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Venezia, Cannaregio 2277;
Telecom Italia Mobile spa, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
dell’inadempimento contrattuale, per mancato pagamento dei ratei semestrali dei canoni concessori dovuti, dal primo semestre del 2019 all’anno 2022, dalla società INWIT - subentrante per incorporazione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualsiasi natura alla società Vodafone Tower s.r.l. ai fini di utilizzazione onerosa di porzione di area pubblica del patrimonio indisponibile comunale, sito in Comune di Martellago, destinata a stazione radio base mobile in forza di atto di concessione e convenzione comunale del 10 febbraio 2014
e la condanna
della società INWIT al pagamento dei canoni concessori, rimasti insoluti, ovvero parzialmente pagati dal 2019 ad oggi, con maggiorazione degli aggiornamenti ISTAT e degli interessi moratori ed anatocistici, maturati e maturandi al soddisfo,
nonché per l’accertamento
della scadenza della concessione/contratto novennale d’interesse, come pattuita al 22 novembre 2022, ai sensi dell’art.4 di contratto del 2014, con conseguente fissazione del termine di ripristino e riconsegna dell’area al Comune di Martellago, libera e sgombra di ogni struttura, apparecchiatura e/od impianto tecnologico, non ritenuta dal Comune come addizione, a cura e spese della società INWIT;
e per l’accoglimento delle ulteriori domande indennitarie e risarcitorie, consequenziali ed accessorie ex art. 30, comma 6, c.p.a., come specificate nel ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Infrastrutture Wireless Italiane – Inwit S.p.A.;
Visti la memoria di parte ricorrente del 30 ottobre 2025 ed i documenti da essa successivamente prodotti il 7 novembre 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. LA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente:
- con la riferita memoria del 30 ottobre 2025, aveva preannunciato la prossima definizione transattiva della controversia e quindi la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riservando la richiesta di un rinvio, per la non creduta ipotesi che l’accordo non intervenisse entro l’udienza;
- con successivo deposito del 7 novembre, ha depositato l’atto transattivo, sottoscritto da tutte le parti del presente giudizio;
Rilevato , altresì, che, in udienza, le parti hanno confermato la definizione stragiudiziale della controversia;
Ritenuto che, come pure dedotto dallo stesso ricorrente nella citata memoria del 30 ottobre 2025, a ciò consegue la sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto , infine, che le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO OV, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
LA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | LO OV |
IL SEGRETARIO