Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/2001, n. 7137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7137 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLIC7137/01 IN MEL L POP LOI ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ALTALTO - CORRISPETTIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1- DETERMINAllone Dott. Vincenzo Presidente CALFAPIETRA R.G.N. 3016/99 Cron. 16498 Dott. Ugo - Consigliere RIGGIO Rep. 2635 Dott. Antonino Consigliere ELEFANTE Consigliere Dott. Francesco AO FIORE Ud.07/02/01 MAZZACANE Rel. ConsigliereDott. Vincenzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. HL-SOLE 24 ORE.. SE NTENZA 000 per-diritti L.- 25 MQG. 2001 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE CA AN PAOLO & C SRL, in persona dell'Amm.re unico rapp.te legale IA AO CA, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE PARIOLI 180, presso lo studio 3000 CANCELLERIA dell'avvocato BRASCHI F, che lo difende unitamente all'avvocato PAGLIARI MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 80119059 IMP EDILE NO LUCIO, in persona del titolare Sig. NO LUCIO, elettivamente domiciliato in ROMA LGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato FIORINI ANCARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- 2001 A 232 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 778/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 18/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZ ZACANE;
udito 1'Avvocato IAcarlo FIORINI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 10.6.1993 1' Impresa Edile NO LU proponeva appello dinanzi al Tribunale di Parma nei confronti della s.n.c. ZI PA e C. avverso la sentenza del Pretore di Parma del 17.12.1992 con la quale era stato revocato il decreto ingiuntivo richiesto а suo tempo dall'appellante per ottenere il pagamento di lire 3.079.565 come corrispettivo LAVORI ancora dovuto per danni edili con specifico riferimento al noleggio del punteggio necessario per la loro esecuzione. L'appellante esponeva che la ditta ZI, incaricata di eseguire diversi lavori edili nel condominio MMF sito in Fidenza, aveva subappaltato quelli riguardanti la facciata esterna dello edificio alla ditta EN, la quale a sua volta ne aveva subappaltati una parte al NO;
questo ultimo, terminati tali lavori, era stato incaricato direttamente dalla impresa ZI di sostituire i marmi dei balconi, con conseguente necessità di utilizzare il ponteggio già in precedenza installato che, altrimenti, sarebbe stato rimosso per essere impiegato altrove. Si costituiva in giudizio la società ZI 3 chiedendo il rigetto della impugnazione, assumendo che il ponteggio era rimasto montato per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori subappaltati dal EN, il quale soltanto quindi era tenuto a pagare le spese di noleggio. Il Tribunale adito con sentenza del 18.7.1998, in totale riforma della decisione impugnata, rigettava l'opposizione proposta dalla ZI contro il menzionato decreto ingiuntivo del Pretore di Parma. Il giudice di appello, ricostruendo preli- minarmente la vicenda che aveva dato luogo alla controversia, riteneva provato che l'impresa ZI, ricevuto dal Condominio MMF l'appalto relativo a vari lavori, aveva subappaltato quelli relativa alla facciata all'impresa EN che, a sua volta, aveva concordato con l'impresa NO la fornitura del ponteggio e l'esecuzione dei lavori di muratura da effettuare all'esterno delle lafacciate;
precisato poi che l'accordo tra società ZI e l'impresa EN prevedeva anche la sostituzione di alcuni frontalini di marmo dei balconi e che naturalmente tale lavoro avrebbe dovuto essere effettuato prima della verniciatura, il Tribunale aggiungeva che successivamente la società ZI, avvedutasi che era necessario sostituire un numero di frontalini maggiore, aveva incaricato direttamente della esecuzione di tali lavori l'impresa NO, obbligandosi con questa ultima al relativo pagamento del corrispettivo;
pertanto alla luce di tali elementi di fatto era evidente che il credito vantato dall'impresa NO e posto a base della fattura del 12.10.1989 emessa a carico della ZI, riguardava il corrispettivo per l'utilizzo del ponteggio per il periodo di tempo necessario alla esecuzione esclusivamente dei lavori ulteriori commissionati all'impresa NO direttamente dalla società ZI;
né aveva rilievo in senso contrario la circostanza che fossero state emesse due distinte fatture rispet- tivamente per i lavori relativi alla sostituzione dei frontalini e per l'uso del ponteggio, consi- derato che non era emerso che tra le parti fosse stato pattuito un corrispettivo onnicomprensivo;
d'altra parte dalla deposizione del teste Napoli, dipendente dell'impresa NO, era risultato che quest'ultima aveva pattuito il pagamento di un corrispettivo per l'uso del ponteggio con il rappresentante di una impresa che doveva essere identificata necessariamente con la ZI, avendo 5 quest'ultima commissionato i lavori aggiuntivi che richiedevano l'impiego del ponteggio per un tempo maggiore del previsto%;B doveva poi escludersi che il costo del ponteggio dovesse essere sostenuto direttamente dal EN anche per i lavori commissionati direttamente dalla ZI alla impresa NO, atteso ce non esisteva alcuna prova di una pattuizione di questo genere. Avverso tale sentenza la s.r.l. (già s.n.c.) ZI IA AO e C. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi successivamente illustrato da una memoria;
resiste controricorso la Impresa Edile NO LU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli articoli 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché motivazione insuffi- ciente, contraddittoria ed illogica su punti 3 e 5decisivi con riferimento all'art. 360 n. c.p.c.. La società ZI sostiene che il giudice di appello, disattendendo i criteri normativi in tema di onere probatorio, ha ritenuto provato che il corrispettivo pagato dall'esponente al NO in riferimento alla prima fattura emessa non fosse onnicomprensivo sulla base di arbitrarie presun- zione e non di elementi di fatto incontestabili;
in particolare è stata trascurata la circostanza che il ponteggio era già stato montato "in loco" in relazione alla esecuzione dei lavori oggetto del subappalto intercorso tra il EN ed il NO, cosicchè il costo del prolungamento dell'uso del ponteggio avrebbe dovuto essere addebitato al EN, e non posto a carico della società ZI sulla base di un accordo intervenuto tra i suddetti soggetti al quale essa era rimasta estranea;
inoltre era stata valorizzata la и deposizione del teste Napoli omettendo qualsiasi considerazione in ordine alle dichiarazioni degli altri testi. denun- Con il secondo motivo la ricorrente, violazione degli articoli 2697 e 2727 e ciando seguenti c.c., nonché violazione degli articoli 633 e seguenti c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., assume che il Tribunale di Parma non ha considerato che il NO avrebbe dovuto assolvere l'onere probatorio in ordine alla pattuizione distinta della esecuzione dell'opera e dell'uso del ponteggio, nonché del corrispettivo concordato;
inoltre il giudice d'appello non ha adeguatamente 7 espresso le ragione per le quali la seconda fattura relativa all'uso del ponteggio era stata emessa a distanza di tre mesi dalla emissione della prima dei lavori di fattura relativa alla esecuzione sostituzione dei frontalini. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Occorre in proposito rilevare che il giudice di Appello ha proceduto ad una ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente
contro
- versia sorretta da adeguata e congrua motivazione, come tale insindacabile in sede di legittimità. Il Tribunale di Parma, infatti, ha chiarito che, nel corso dell'espletamento del rapporto di subappalto intercorso tra il EN ed il NO avente ad oggetto la fornitura del ponteggio e la esecuzione dei lavori di muratura all'esterno della facciata dell'edificio condominiale per il quale la società ZI aveva ottenuto l'appalto relativo a diversi lavori, quest'ultima, che aveva subap- paltato al EN i lavori inerenti alla facciata, aveva incaricato direttamente il NO della sostituzione di alcuni frontalini di marmo dei balconi, poiché tali lavori non erano stati previsti originariamente nell'ambito del subappalto 8 intercorso con il EN;
il giudice di Appello, poi, rilevato altresì che per la sostituzione dei suddetti frontalini era necessario l'utilizzazione del ponteggio, cosicchè il corrispettivo stabilito avrebbe dovuto riguardare anche il costo inerente a tale uso, ha ritenuto che le parti non avevano pattuito un compenso onnicomprensivo, valorizzando in particolare la deposizione del teste Napoli per rilevare che era stato concordato il pagamento di un corrispettivo per l'uso del ponteggio. Per effetto di tali considerazioni deve pertanto rilevarsi che, contrariamente all'assunto della ricorrente, il giudice di appello ha ritenuto pienamente provato il credito preteso dal NO non sulla base di arbitrarie presunzioni ma alla luce di una valutazione delle risultanze probatorie acquisite al processo sostenuta da corrette argomentazioni;
ed è noto che, secondo l'orienta- mento consolidato di questa Corte, la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle più così come ilidonee a sorreggere la motivazione, giudizio sulla attendibilità dei testi involgono apprezzamenti riservati al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non 9 incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 12.3.1996 n. 2008; Cass. S.U. 14.12.1999 n. 898). Deve poi osservarsi che le censure sollevate dalla ricorrente, mentre per un verso si risolvono nel prospettare una diversa valutazione dei fatti di causa, e quindi sono sotto tale profil inammis- sibili per altro verso evidenziano nel loro svolgimento insuperabili contraddizioni logiche;
se che, durante l'espletamentoinfatti✓ ✓ incontestato dei lavori di subappalto concordati tra il EN ed il NO, la società ZI ed il NO medesimo pattuivano l'esecuzione da parte dell'attuale controricorrente di ulteriori lavori, distinti dai primi, che comportavano l'uso del ponteggio, non si ravvisa alcuna ragione per ritenere che il relativo costo, invece che essere addebitato alla committente, avrebbe dovuto essere concordato con il EN: in proposito il giudice di appello ha chiarito esaurientemente che preteso dal NO riguardava ilil credito corrispettivo per l'uso del ponteggio esclusi- vamente per il periodo di tempo necessario alla 10 esecuzione dei lavori aggiuntivi commissionati dalla società ZI al NO, e che quest'ultimo aveva emesso una distinta fattura a carico del EN anche per l'uso del ponteggio connesso ai lavori oggetto del subappalto tra di essi stipulato. Infine deve rilevarsi che il giudice di appello motivazione inaltresì offerto una congrua ha ordine alle ragioni per le quali il NO invio alla ZI la seconda fattura (relativa al costo a distanza di tre mesiper l'uso del ponteggio) dalla prima fattura (riguardante il corrispettivo ore di lavoro), assumendo che ciò avvenne per le dopo lo smontaggio del ponteggio e del cantiere, allorchè evidentemente provvide ad effettuare conteggi relativi. Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., sostiene che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi esame in ordine alla ricono- sciuta rivalutazione del credito preteso dal NO, nonostante la controparte non avesse fornito alcuna prova in proposito. La censura è inammissibile. 11 Deve osservarsi che la società ZI, risultava vittoriosa in primo grado, aveva l'onere in grado di appello di sollevare una specifica eccezione in ordine alla questione oggetto del motivo in esame;
infatti solo in tale ipotesi il giudice di secondo grado, qualora avesse ritenuto l'appello proposto dalla Impresa NO,fondato come in effetti è avvenuto, avrebbe dovuto statuire sulla sussistenza o meno del credito accessorio (a suo tempo riconosciuto in sede di emissione del provvedimento monitorio) relativo alla rivaluta- zione della somma capitale;
tuttavia la ricorrente in questa sede ha omesso qualsiasi deduzione relativamente alla proposizione della suddetta eccezione in grado di appello, cosicchè viene a mancare l'indispensabile premessa per esaminare la fondatezza o meno della censura di omessa pronuncia relativamente alla questione prospettata. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 178900 per spese e 12 lire 1.200.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 7 febbraio 2001 Pres. Vincem Manecone estemme 1. IL CANCELLIERE C1 AO Tatando DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 80000 330000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cata2.0 NOV, 2001 rie 4 al n.51212 versate $330.000 (lire TRECENTOTRENTAMILM p. H Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grația O FILIPPO) Responsabile Servizi G ar (Dr. M. RACCHINI) 13