Sentenza 28 aprile 1998
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In tema di composizione di collegi del tribunale per i Minorenni deve darsi una interpretazione rigorosa al disposto dell'art.97. R.D. 30-1-1941 n.12 che va inteso come divieto di compresenza di un applicato ed un supplente. (Ha precisato la Corte che, quantunque la legge preveda come unico limite generale, positivamente stabilito, quello della destinazione ad un collegio giudicante di un solo applicato (artt.110 R.D. n.12/41) ed un solo supplente (art.97 dello stesso R.D.), il più rigoroso limite interpretativo di cui al principio ricorre in materia di giurisdizione minorile, dovendo prevalere sulle esigenze organizzative degli uffici i superiori interessi connessi alla peculiarità della funzione, che impone la presenza nell'organo giudicante - pariteticamente integrato da due esperti "laici" - di almeno un componente togato titolare dell'ufficio, le cui attribuzioni si connotano per la qualificata esperienza professionale e le specifiche conoscenze socio-ambientali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 28.04.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.02410/1998
3.Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N.07134/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria
1) RO EL n. il 25.05.1979
nel procedimento a carico di:
1) RO EL n. il 25.05.1979
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Uccella, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.
Fatto
Con ordinanza del 26-10-1995 G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni di Messina rigettava la richiesta di custodia cautelare formulata dal P.M. nei confronti di AR AR, sottoposto ad indagini per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 73 e 74 D.P.R. n.309/90, commessi in Messina il 20-7-1995 e in epoca precedente.
Il Tribunale rigettava poi, in data 9-11-1995, l'appello proposto dal P.M. avverso detta ordinanza.
Essendo stato il AR rinviato a giudizio, il presidente del collegio dott. Lazzaro e il G.I.P. dott. Brigandi presentavano dichiarazione di astensione.
Il Tribunale per i Minorenni di Messina con ordinanza in data 3- 7-1997, preso atto della incompatibilità di tutti e tre i componenti dell'Ufficio, i quali avevano pronunciato i provvedimenti "de libertate" anzidetti, uno di qualità di G.I.P. e gli altri in sede di appello, trasmetteva gli atti ai sensi dell'art.43 sec.co. c.p.p., Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che rilevava conflitto negativo di competenza, investendo questa Corte della risoluzione. Osservava il Tribunale che non era giustificato il ricorso all'istituto della rimessione del procedimento al giudice individuato a norma dell'art.11 c.p.p., avente carattere eccezionale, ben potendo la composizione del Tribunale territorialmente competente essere integrata da un magistrato applicato ed uno supplente in sostituzione dei titolari, entrambi incompatibili.
Rileva la Corte che all'origine del denunciato conflitto è la incompatibilità alla funzione del giudizio in cui sono venuti a trovarsi nel procedimento a carico del AR tutti i magistrati in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Messina, i quali si erano pronunciati in ordine alla misura cautelare richiesta nei confronti dell'imputato nel corso delle indagini preliminari. Siffatta straordinaria, anomala situazione non può trovare corretto rimedio negli istituti della supplenza e della applicazione disciplinati dal R.D. 30-1-1941 n.12. Invero, esclusa la possibilità di contestuale applicazione di due magistrati in servizio presso altri uffici, per l'espresso divieto posta dall'art.110 del R.D. n.12/41, ritiene la Corte che in tema di composizione di collegi del Tribunale per i Minorenni che darsi una interpretazione rigorosa al disposto dell'art.97, da intendersi qui come divieto di compresenza di un applicato ed un supplente.
Tale criterio ermeneutico è coerente con il regime normativo degli istituti in esame, essendo stata soppressa nel corso dei lavori preparatori della legge n.58/59 la previsione legislativa contenuta nel comma 5 dell'art.1, per il quale "il magistrato applicato non è considerato come supplente estraneo all'ufficio, agli effetti dell'art.97".
La legge, dunque, come unico limite generale, positivamente stabilito, quello della destinazione ad un collegio giudicante di un solo applicato (art.110 R.D. n.12/41) ed un solo supplente (art.97 dello stesso R.D.).
Tuttavia, anche in assenza di un espresso divieto alla contemporanea partecipazione di un magistrato applicato e un supplente, ritiene la Corte che ciò non può legittimamente avvenire in materia di giurisdizione minorile, dovendo prevalere sulle esigenze organizzative degli uffici i superiori interessi connessi alla peculiarità della funzione, che impone la presenza nell'organo giudicante - pariteticamente integrato da due esperti "laici" - di almeno un componente togato titolare dell'ufficio, le cui attribuzioni si connotano, per la qualificata esperienza professionale e le specifiche conoscenze socio-ambientali. Pertanto, il rilevato conflitto va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.
P. Q. M.
Risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, al quale ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1998