Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2410
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Sentenza 28 aprile 1998

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In tema di composizione di collegi del tribunale per i Minorenni deve darsi una interpretazione rigorosa al disposto dell'art.97. R.D. 30-1-1941 n.12 che va inteso come divieto di compresenza di un applicato ed un supplente. (Ha precisato la Corte che, quantunque la legge preveda come unico limite generale, positivamente stabilito, quello della destinazione ad un collegio giudicante di un solo applicato (artt.110 R.D. n.12/41) ed un solo supplente (art.97 dello stesso R.D.), il più rigoroso limite interpretativo di cui al principio ricorre in materia di giurisdizione minorile, dovendo prevalere sulle esigenze organizzative degli uffici i superiori interessi connessi alla peculiarità della funzione, che impone la presenza nell'organo giudicante - pariteticamente integrato da due esperti "laici" - di almeno un componente togato titolare dell'ufficio, le cui attribuzioni si connotano per la qualificata esperienza professionale e le specifiche conoscenze socio-ambientali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/1998, n. 2410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2410
    Data del deposito : 28 aprile 1998

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