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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1482/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1482/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. SORZE ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv SORZE ELISABETTA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 07/12/2022 in Terni, precisando che dall'unione è nato il figlio in Terni il 16/10/2023, e che a far data Persona_1 dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione, pronunciata con
Sentenza del Tribunale di Terni del 03/01/2025, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione. All'udienza presidenziale, tenuta in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ordinando al competente
Ufficio di Stato Civile l'annotazione della separazione nei Pubblici Registri;
2. ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3. La casa coniugale sita in Terni alla Via XX Settembre 33 resterà assegnata alla moglie ed il marito se ne è allontanato in data 15 settembre 2024 senza farvi più rientro nonostante abbia mantenuto all'indirizzo la propria residenza;
4. Il minore, verrà affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente dello stesso presso la madre. Il padre potrà vedere il figlio come da piano genitoriale già allegato al ricorso introduttivo, a fine settimana alterni, al momento, vista la tenera età del bambino, solo nella giornata di domenica. Con possibilità di estendere la frequentazione padre- figlio all'intero fine settimana con il crescere dell'età del bambino;
5. Il bambino trascorrerà le festività ad anni alterni con ciascun genitore;
6. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento del figlio un importo mensile pari ad € 150,00
(centocinquanta/00) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7. Il padre provvederà, altresì, alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale Civile di Terni, che verranno preventivamente concordate tra i genitori;
8. Le decisioni e le scelte riguardanti le spese straordinarie del minore nonché le spese scolastico- pedagogiche e/o sportive del bambino saranno prese di comune accordo tra i genitori;
9. I coniugi non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro sia dal punto di vista economico che patrimoniale e qualsiasi pendenza è già stata regolata e definita tra le parti;
10. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o di altro documento ad esso equipollente;
11. Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
12. ogni altra questione economica e/o patrimoniale è stata già regolata.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 07/12/2022 in Terni tra
[...]
e alle condizioni indicate nel ricorso Parte_1 Controparte_1 congiunto e riportate in parte motiva;
- dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni (atto n.130, parte I, Uff. 1, anno 2022);
- spese compensate;
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
IA OL