CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37347 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Sul ricorso proposto da: SENTENZA i7 INOV, 2025 IL FUNZIONA AC ER, nato in [...] il [...] Luan avverso l'ordinanza emessa il 04/04/2025 dal Tribunale di Civitavecchia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma, competente ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/04/2025, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, formulata nell'interesse di AC ER, per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal predetto Tribunale in data 24/01/2014 (irrev. il 05/05/2014). 2. Ricorre per cassazione il AC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., Si deduce che il giudice competente a decidere sulla richiesta di rimessione andava individuato, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, nella Corte di Appello di Roma, che sarebbe stata competente sull'impugnazione avverso la sentenza di condanna. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37347 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta regolarità delle notifiche al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, trattandosi di modalità inidonea a provare la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, condividendo ì rilievi svolti con il primo motivo di ricorso (non essendo stata sollecitata una declaratoria di non esecutività della sentenza, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene invero il Collegio di aderire al più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine» (Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, Gobbetti, Rv. 287910 - 01). Dall'adesione a tale insegnamento non può che conseguire il difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, dal cui eventuale accoglimento mai potrebbe derivare la possibilità di ritenere tempestiva, ai sensi e per gli effetti di cui al previgente art. 175 cod. proc. pen. (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), una nuova richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliestensore Il Presi ente o
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cinzia Parasporo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma, competente ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 04/04/2025, il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'istanza di rimessione in termini, formulata nell'interesse di AC ER, per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal predetto Tribunale in data 24/01/2014 (irrev. il 05/05/2014). 2. Ricorre per cassazione il AC, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., Si deduce che il giudice competente a decidere sulla richiesta di rimessione andava individuato, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, nella Corte di Appello di Roma, che sarebbe stata competente sull'impugnazione avverso la sentenza di condanna. Penale Sent. Sez. 3 Num. 37347 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2025 2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta regolarità delle notifiche al domicilio eletto presso il difensore di ufficio, trattandosi di modalità inidonea a provare la conoscenza effettiva del provvedimento da parte del ricorrente. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, condividendo ì rilievi svolti con il primo motivo di ricorso (non essendo stata sollecitata una declaratoria di non esecutività della sentenza, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen.). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ritiene invero il Collegio di aderire al più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, ove ritenga la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta presentatagli, deve dichiararne l'inammissibilità non potendo operare il principio di conservazione degli atti di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione proposta a giudice incompetente deve essere da questo trasmessa a quello competente, che è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la richiesta di restituzione nel termine» (Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, Gobbetti, Rv. 287910 - 01). Dall'adesione a tale insegnamento non può che conseguire il difetto di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, dal cui eventuale accoglimento mai potrebbe derivare la possibilità di ritenere tempestiva, ai sensi e per gli effetti di cui al previgente art. 175 cod. proc. pen. (applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), una nuova richiesta di rimessione in termini per impugnare la sentenza di condanna. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Consigliestensore Il Presi ente o