Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 889/24 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 889/2024 del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
, C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE AIELLO, tutti elettivamente domiciliati come in atti
E
, C.F. , parte nata a CARIATI (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 29.10.1983, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PIERO CAMPANA, tutti elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. ha espresso parere favorevole.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15/05/2024, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Crosia (CS) in data 12.08.2004 (Atto anno 2004, n. 13, Parte II, Serie A) alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi - computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio - dalla data del 25.10.2018 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 1516/2018 R.G., definito con decreto di omologa di separazione di questo Tribunale
n. 11454/2018 del 20.12.2018, pubblicato in data 30.12.2018 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, dalla cui unione è nato (il 12.07.2011), tenuto conto dell'istanza Per_1 congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“- I ricorrenti manterranno l'obbligo del mutuo rispetto nell'interesse esclusivo del figlio,
, che resterà affidato con modalità condivisa ad entrambi i genitori e vivrà con la Persona_2 madre ed il suo nuovo compagno, presso la sua nuova residenza in Crosia (CS), alla via Austria nella quale già vivono;
- quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e tenere con Pt_1 se il figlio nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 22; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerlo con sé un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20,00 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 18,30 nella settimane che si conclude con il weekend di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- l'appartamento sito in Crosia (CS), frazione Mirto, alla di via G. La pira n.4., è stato già chiuso e con tutte le utenze distaccate;
- i ricorrenti si danno reciprocamente atto e si obbligano affinché il Contratto di Mutuo ipotecario n. 004/00110133 sottoscritto per l'acquisto della casa coniugale sita in via G. la Pira n.4, la cui rata attualmente è pagata al 50% continuerà ad essere onorata da entrambi sino alla sua naturale estinzione;
- Il Signor continuerà, come fa tutt'ora, a porre in essere l'operazione di pagamento Pt_1 della rata mensile del Mutuo Ipotecario effettuando bonifico bancario;
- il Signor e la Signora si danno atto della reciproca indipendenza Pt_1 CP_1 economica, per cui ciascuno provvederà al suo mantenimento;
- il Signor provvederà al pagamento mensile di €250,00 a titolo di spese per il Pt_1 mantenimento del figlio, assegno di mantenimento;
per l'identificazione delle voci di spesa in esso comprese ci si riporta alle linee guida dettate dal Consigli Nazionale Forense pubblicate con Sua del 29.11.2017, approvate nella Seduta amministrativa del 14.07.2017, e che si allegano al presente;
- il Signor provvederà al pagamento, nella percentuale del 50% , delle spese extra Pt_1 assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione, per l'identificazione delle quali, ci si riporta alle linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense pubblicate con
Sua del 29.11.2017, approvate nella Seduta amministrativa del 14.07.2017;
- restano a carico del Signor e della Signora il pagamento nella Pt_1 CP_1 percentuale del 50% ciascuno, delle spese straordinarie, spese extra assegno, subordinate al consenso di entrambi i genitori, sostenute per il figlio minore purché previamente concordate e debitamente documentate sia dalla madre sia dal padre, per l'identificazione delle quali, ci si riporta alle linee guida dettate dal Consiglio Nazionale Forense pubblicate con Sua del 29.11.2017, approvate nella Seduta amministrativa del 14.07.2017;
- i ricorrenti si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.” Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e all'interesse del figlio minore . Per_1
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite. R.G. n.° 889/24 - Pag. 3 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Crosia (CS) in data
12.08.2004 tra e , come sopra generalizzati, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso, sopra riportate;
sulle spese del procedimento;
CP_2
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Crosia (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'articolo 10 della L.
1.12.70 n. 898, come modificata, dalla L.
6.3.1987 n.74; D. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29/1/25.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Umile Terranova