Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00951/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 951 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Maria Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC -OMISSIS-;
contro
Comune di Scafati, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- (RG. -OMISSIS-) in data 24.2.2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. IE SS, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato il 16 giugno 2025 e in pari data depositato) il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale provvedimento il Tribunale di -OMISSIS- ha respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. -OMISSIS- e condannato “ parte opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dagli opposti che liquida in euro 1.200,00 per compensi oltre IVA CPA e rimborso 15% con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della stessa, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
L’esponente ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza del Comune intimato alla predetta decisione, nella parte relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite quale difensore anticipatario, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. Il Comune di Scafati non si è costituito in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
4. Tanto premesso in fatto, va rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che la sentenza de qua , munita di formula esecutiva del 10.6.2022:
- è stata notificata al Comune di Scafati in data 24.6.2022 ai fini dell’intimazione ad adempiere;
- è passata in giudicato, come emerge dalla relativa attestazione datata 15.6.2023, rilasciata dalla Cancelleria presso l’Ufficio giudiziario di -OMISSIS-;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- le statuizioni contenute nel dispositivo della citata decisone risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto pagamento;
5. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione suddetta di provvedere all’esecuzione dell’azionata sentenza, entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di -OMISSIS-, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché - previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa - si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell’amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “ l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative ”, con la conseguenza che “ spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo ” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
B) Condanna il Comune di Scafati al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 600,00 (seicento) per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Elio Maria Zuppardi per dichiarato anticipo.
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE SS, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.