TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14400/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14400/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GRASSIA PIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 10.12.1999 in Biancavilla Parte_1 Controparte_1
(CT), trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, parte I, atto n. 8.
Dalla coppia sono nati due figli, (il 07.05.2010) ed (il 24.09.2012). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12.08.2017, ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
con addebito a quest'ultimo.
All'udienza presidenziale tenutasi del 21.11.2018, è comparsa la sola parte ricorrente e, pertanto, non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è transitata in istruttoria.
All'udienza del 27.04.2022, la ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM.
Con sentenza non definitiva del 26.1.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al marito, rigettato la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di verificare l'esito del procedimento n. 327/2016 RGVG pendente (al momento dell'introduzione del giudizio) innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Catania e relativo alla domanda di pronuncia di adottabilità in relazione ai figli minori delle parti.
È stato acquisito decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania in data 19.7.2024, e la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio, con assegnazione di termini per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha insistito nel contenuto della comparsa conclusionale in precedenza depositata.
____
Si premette che ogni determinazione relativa alle domande di addebito della separazione e di contribuzione per il coniuge è stata definita con la precedente pronuncia del Tribunale.
È stato acquisito, in atti, decreto del Tribunale per i Minorenni de 15 maggio 2019 che, in relazione ai figli minori delle parti e , ha dichiarato lo stato di adottabilità Persona_3 Persona_4 e disposto il divieto di contatti tra i minori e i genitori.
Ne consegue che nulla va disposto in relazione alla prole, limitandosi il Collegio a confermare il contenuto della sentenza parziale già pronunciata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è stata addebitata la separazione, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14400/2017, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva del 26.1.2024, così statuisce:
1) Condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14400/2017 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. GRASSIA PIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile il 10.12.1999 in Biancavilla Parte_1 Controparte_1
(CT), trascritto nei registri dello Stato Civile di quel Comune nell'anno 1999, parte I, atto n. 8.
Dalla coppia sono nati due figli, (il 07.05.2010) ed (il 24.09.2012). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 12.08.2017, ha chiesto la separazione personale dal marito Parte_1
con addebito a quest'ultimo.
All'udienza presidenziale tenutasi del 21.11.2018, è comparsa la sola parte ricorrente e, pertanto, non è stato possibile esperire il rituale tentativo di conciliazione.
Il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e la causa è transitata in istruttoria.
All'udienza del 27.04.2022, la ricorrente ha precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al PM.
Con sentenza non definitiva del 26.1.2024 il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi con addebito al marito, rigettato la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente e disposto la rimessione della causa sul ruolo al fine di verificare l'esito del procedimento n. 327/2016 RGVG pendente (al momento dell'introduzione del giudizio) innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Catania e relativo alla domanda di pronuncia di adottabilità in relazione ai figli minori delle parti.
È stato acquisito decreto del Tribunale per i Minorenni di Catania in data 19.7.2024, e la causa è stata nuovamente posta in decisione al Collegio, con assegnazione di termini per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha insistito nel contenuto della comparsa conclusionale in precedenza depositata.
____
Si premette che ogni determinazione relativa alle domande di addebito della separazione e di contribuzione per il coniuge è stata definita con la precedente pronuncia del Tribunale.
È stato acquisito, in atti, decreto del Tribunale per i Minorenni de 15 maggio 2019 che, in relazione ai figli minori delle parti e , ha dichiarato lo stato di adottabilità Persona_3 Persona_4 e disposto il divieto di contatti tra i minori e i genitori.
Ne consegue che nulla va disposto in relazione alla prole, limitandosi il Collegio a confermare il contenuto della sentenza parziale già pronunciata.
____
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente, cui è stata addebitata la separazione, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 14400/2017, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva del 26.1.2024, così statuisce:
1) Condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali IVA e cassa come per legge, da versarsi in favore dell'Erario.
Cosi deciso in Catania il 11/07/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco