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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 13/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente Nicolò Sesta ..............................................................................estensore Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. LEORI FRANCESCO (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA STINTINO N°6 07100 SASSARI
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3 Contumace
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 138/2024 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
— 1 — ALICE ARNALDI: B) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Sassari, in data 01/02/2020, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 di- cembre 1970 n. 898, tra la Sig.ra e il Sig. , Parte_1 Parte_2 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
C) Accertare e dichiarare, la decadenza dalla responsabilità geni- toriale del Sig. ai sensi e per gli effetti dell'art. 330, I co., Parte_2 c.c.; D) Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo G.I. non dichiarasse la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. , disporre CP_1 l'affidamento esclusivo delle figlie minori e Persona_1 Per_2 in favore della Sig.ra
[...] Parte_1 E) Stabilire la collocazione principale delle due figlie minori e presso la residenza della madre Persona_1 Persona_2 [...]
sita in Siamaggiore (OR), Via Centrale n. 3; Pt_1 F) Porre a carico del Sig. un assegno di manteni- Parte_2 mento in favore di ciascuna figlia minore del complessivo importo di €. 800,00 (eurottocento/00) mensili, (€. 400,00 per ciascuna figlia), che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese dal Sig. Pt_2
tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla Sig.ra
[...] Parte_3
con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento
[...] del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordi- narie mediche e scolastiche secondo protocollo C.N.F.; G) Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di affidamento esclusivo delle figlie minori, disporre l'affidamento condiviso con pos- sibilità di esercizio disgiunto in favore della Sig.ra stante la Pt_1 distanza tra le residenze dei Sig.ri , nonché stabilire le Parte_4 modalità del diritto di visita del padre. H) Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Parte_2
— 2 — il 1° febbraio 2020. Hanno due figlie: (5 agosto 2016) e Per_1 Per_2 (25 settembre 2017). Si sono separati di comune accordo il 9 marzo 2023 alle seguenti condizioni:
1) affidamento condiviso con collocazione prevalente presso il padre e diritto di visita libero per la madre;
2) obbligo per la madre di provvedere al mantenimento delle fi- glie versando 400 € al mese e rimborsando metà delle spese straordina- rie;
3) attribuzione dell'intero assegno unico al sig. . Pt_2 Con ricorso del 19 febbraio 2024, la sig.ra ha chiesto il Pt_1 divorzio a condizioni radicalmente diverse, esponendo quanto segue. Le parti avevano individuato il luogo della collocazione a Sorso in via Porto Torres 13. Ebbene, quella era l'abitazione della compagna del sig. , con cui però egli ha poi interrotto la relazione meno di Pt_2 un mese dopo l'omologazione della separazione. A quel punto, le figlie sono rimaste collocate presso la madre, la quale lamenta di doversene prendere cura in via esclusiva, in quanto il sig. non provvederebbe Pt_2 a nulla. Per questo ha chiesto la decadenza del sig. Carta dalla responsa- bilità genitoriale o, in subordine, l'affidamento superesclusivo delle fi- glie. Inoltre, allegando di svolgere solo lavori saltuari e che il padre non contribuisce in alcun modo, ha chiesto di porre a suo carico un mante- nimento di 800 € al mese.
2. La responsabilità genitoriale e l'affidamento delle figlie.
In ordine alla responsabilità genitoriale ritiene il Tribunale di po- ter accogliere la domanda di affidamento superesclusivo, rigettando la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale. Il sig. Carta, infatti, trascura in modo sistematico i suoi doveri di padre e questo causa se non pregiudizio quantomeno difficoltà sia alla sig.ra che alle figlie. A mente dell'art. 330 c.c., infatti, occorre Pt_1 non solo la trascuranza dei doveri ma anche il grave pregiudizio del figlio. La causa è stata istruita con la testimonianza di , Testimone_1 attuale compagno convivente della sig.ra Egli ha testimoniato Pt_1 che il padre non cerca mai le figlie da così tanto tempo che sono loro
— 3 — stesse a non volerlo più sentire e addirittura a non identificarlo più come padre. Ha riferito, inoltre, che ogni volta che è necessario un consenso è necessario intraprendere liti faticose, al punto che la sig.ra in Pt_1 un anno scolastico, ha rischiato di non poter iscrivere una delle figlie a scuola. Ha inoltre riferito di provvedere personalmente al manteni- mento sia della sig.ra che delle figlie, in quanto il sig. non Pt_1 Pt_2 provvede a nulla. In situazioni del genere non si negherebbe a un genitore interes- sato l'opportunità di intraprendere percorsi di sostegno alla genitoria- lità, ma nel caso di specie il disinteresse del sig. Carta è stato ulterior- mente confermato dal fatto che, ritualmente convenuto, non si è costi- tuito. Anzi, proprio per evitare di essere raggiunto da notificazioni, il sig. , dopo aver lasciato l'abitazione della ex compagna in via Pt_2 Porto Torres, ha fissato una residenza fittizia in piazza del Comune senza indicazione del numero civico (sempre a Sorso), modo informale per indicare piazza Garibaldi, dove ha sede la Casa del Comune. Nel corso del procedimento è stato coinvolto anche il Servizio Sociale di Siamaggiore, che, incaricato di riferire sulle condizioni del nucleo familiare, sulle capacità genitoriali della sig.ra e sull'im- Pt_2 patto della figura del sig. sulle minori, ha riferito che il nucleo Tes_1 è conosciuto da diverso tempo e, all'esito di percorsi passati, ha rag- giunto un buon equilibrio. La sig.ra viene indicata come madre Pt_2 attenta e responsabile, e il sig. come valido supporto, che le Tes_1 minori hanno eletto come nuova figura paterna.
3. Il mantenimento delle figlie.
La sig.ra ha riferito di svolgere attività saltuarie di pulizie Pt_1 e di percepire circa 200/300 € al mese. Il teste , nel confermare Tes_1 questa versione, come sopra riportato, ha dichiarato di provvedere inte- gralmente al mantenimento di lei e delle figlie. Il sig. ha avuto vicende lavorative altalenanti. Al tempo Pt_2 della separazione lavorava a tempo indeterminato come muratore per la Domus s.r.l.; nell'anno 2023 ha infatti percepito 9.334,56 €. Il rapporto risulta cessato all'inizio del 2024, infatti per l'intero anno successivo il sig. ha percepito dalla Domus soltanto 121,45 €, corrispondente Pt_2 a pochi giorni di lavoro, e 5.000 € di assegno di disoccupazione. Poco prima aveva mutato la residenza fissandone una di comodo presso il
— 4 — Comune di Sorso. Nel 2025 è passato per altri due impieghi, presso la Theta Servizi s.r.l. e la ma su nessuna delle due sono Controparte_2 disponibili informazioni. In occasione della separazione consensuale i coniugi avevano concordato un mantenimento di 400 € a carico della madre, sul presup- posto che le figlie fossero collocate in via prevalente presso il padre. Essendosi la situazione completamente ribaltata si ritiene di poter porre la stessa cifra a carico del padre, aumentata di 100 € in ragione del fatto che non tiene mai le figlie presso di sé. Ritiene il Tribunale che il sig. sia del tutto in grado di farsi Pt_2 carico di questa cifra, anche da un punto di vista economico, in quanto ha dimostrato di essere in possesso di capacità lavorativa specifica. Pe- raltro, l'interruzione di un rapporto di lavoro conservato per oltre un anno, i successivi continui cambi di lavoro, la fissazione di una resi- denza fittizia, la scomparsa dalla vita delle figlie e la contumacia sono indizi precisi del tentativo di eludere ogni responsabilità economica di- scendente dalla genitorialità, che lasciano inoltre presumere che egli sia in grado anche di procurarsi redditi ulteriori a quelli risultanti.
4. Le spese del processo.
Le spese del processo devono essere compensate, in ragione della natura necessaria del procedimento e della mancata opposizione.
Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...] e (Sassari, atto 5, parte I, anno 2020), incaricando Pt_1 Parte_2 l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. Affida in via esclusiva ad le figlie minori Parte_1 Per_2
e attribuendole anche il potere di pren-
[...] Persona_3 dere tutte le decisioni nel loro interesse. 3. Pone a carico di l'obbligo di provvedere al loro Parte_2 mantenimento versando 500 € al mese ad 250 € per cia- Parte_1 scuna figlia, importo soggetto a rivalutazione Istat annuale, oltre metà spese straordinarie.
— 5 — 4. Attribuisce l'intero assegno unico ad Parte_1
5. Compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò Sesta
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