Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Decreto cautelare 27 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Sentenza 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 11 settembre 2025
Parere definitivo 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/09/2025, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07283/2025REG.PROV.COLL.
N. 00010/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2025, proposto da
NI IN e Azienda Faunistico Venatoria La Bianca, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Scaparone, Alberto Cerutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marmora, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 786/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Scaparone e Cerutti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti proposti da NI IN, in proprio e quale legale rappresentante dell’Azienda Faunistico Venatoria (A.F.V.) La Bianca, contro il Comune di Marmora per l’annullamento del provvedimento del Sindaco prot. n. 205 del 27 gennaio 2022 con cui è stata respinta la richiesta dell’A.F.V. in data 15 novembre 2021 di autorizzazione al transito sulle strade comunali coperte di neve e sulla strada Tolosano – Colle Esischie interdetta al traffico con ordinanza sindacale n. 7/2021 (ricorso introduttivo), nonché dei provvedimenti sindacali prot. n. 3061 del 15 novembre 2022 (motivi aggiunti del 15 dicembre 2022) e prot. n. 142 del 18 gennaio 2024 (motivi aggiunti del 26 gennaio 2024) con i quali sono state respinte altre istanze del ricorrente presentate rispettivamente nelle date del 28 settembre 2022 e del 30 ottobre 2023, a seguito di analoghe ordinanze sindacali.
1.1. Il tribunale – dopo avere riepilogato le vicende amministrative e processuali – ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti “ in quanto l’interesse del ricorrente si è trasferito sull’impugnazione dell’ultimo diniego dell’autorizzazione al transito (n. 142 del 18 gennaio 2024) ”.
1.2. Il tribunale ha quindi esaminato e respinto, preventivamente, il motivo concernente il difetto di competenza del Sindaco, autore del provvedimento di diniego impugnato.
1.2.1. Nel merito ha ritenuto infondate le restanti censure, riassunte come segue nella sentenza appellata:
- la propria azienda avrebbe avuto diritto all’autorizzazione in virtù del combinato disposto dell’art. 28 della legge della Regione Piemonte n. 2/09 e della successiva D.R.G. n. 111-7437 del 3 agosto 2018, in quanto rientrante nel novero dei « gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico »;
- l’art. 37 del regolamento regionale DGR n. 15-11925/2004 consentirebbe ai conduttori dei terreni inclusi nell’area oggetto del divieto di poter raggiungere i propri fondi e, quindi, tutti i soci dell’azienda dovrebbero poter raggiungere la struttura;
- inoltre, l’art. 11, comma 4, lett. b, della legge della Regione Piemonte n. 32/82 escluderebbe, dai provvedimenti di interdizione al transito su strade, i mezzi motorizzati dei soggetti che svolgono attività di controllo faunistico, in cui sarebbero ricompresi anche i concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, in virtù del successivo comma 6; né, stante l’ampia estensione delle aree da controllare, sarebbe possibile imporre l’indicazione dei percorsi da seguire.
1.3. Respinte le dette censure, le spese processuali sono state poste a carico del ricorrente.
2. Il signor NI IN, in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’A.F.V. La Bianca, ha proposto appello con tre motivi.
Il Comune di Marmora non si è costituito.
2.1. Con ordinanza cautelare del 16 gennaio 2025, n. 188 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza.
2.2. All’udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, senza discussione, su richiesta dell’appellante, previo deposito di memoria difensiva.
3. Col primo motivo è censurata la dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti.
3.1. L’appellante osserva che le ragioni poste a fondamento dei dinieghi sono sempre le stesse, con particolare riferimento all’affermata impossibilità di ricomprendere l’A.F.V. La Bianca tra i soggetti autorizzabili alla circolazione ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2009. Tali ragioni sono state ritenute legittime da parte del T.a.r., con la sentenza appellata.
3.1.1. Detta situazione comporterebbe, secondo l’appellante, che gli atti impugnati in primo grado manterrebbero tutti la loro lesività per il contenuto della motivazione, poiché i motivi di diniego delle precedenti istanze saranno verosimilmente posti a base del diniego di future, analoghe istanze.
3.1.2. Inoltre, permarrebbe l’interesse dell’Azienda a fini risarcitori.
3.2. Il motivo è infondato.
3.2.1. Dirimente è l’identità della motivazione - riconosciuta dallo stesso ricorrente - con la quale le istanze dell’Azienda sono state respinte da parte del Comune di Marmora.
Ferma infatti restando la motivazione (della quale si dirà nel prosieguo) posta anche a fondamento del provvedimento di diniego da ultimo impugnato - prot. n. 142 del 18 gennaio 2024 - è evidente che le ragioni di interesse alla decisione manifestate con l’atto di appello risultano soddisfatte con la decisione riguardante tale ultimo provvedimento; e precisamente:
- da un lato, ove ritenuta illegittima la motivazione, verrebbe meno il rischio paventato col motivo di appello che la stessa motivazione possa essere posta a base del rigetto di future, analoghe istanze di autorizzazione al transito;
- dall’altro, ove fosse affermata l’illegittimità dell’ultimo dei provvedimenti di diniego, la decisione ridonderebbe comunque a favore dell’Azienda, per un eventuale esercizio dell’azione risarcitoria relativamente a tutto il periodo per il quale è stato interdetto il passaggio sulle aree innevate, compreso cioè quello nel quale sono stati operanti i dinieghi impugnati col ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
3.2.2. Va perciò ribadito che - essendo venuta meno l’efficacia dei primi due provvedimenti di diniego impugnati “ con lo spirare delle esigenze che ne hanno legittimato l’adozione: in particolare, l’ordinanza n. 7/2021 è stata revocata il 26 maggio 2022 (prov. n. 4/2214/2022) mentre quella n. 14/22 è venuta meno in data 8 giugno 2023 (prov. n. 4/23) ” (punto 11 della sentenza) - come affermato dal T.a.r. parte ricorrente non potrebbe trarre alcun giovamento dall’eventuale annullamento degli atti gravati col ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti; nemmeno, come detto, al fine di vincolare l’amministrazione a non adottare analoghi provvedimenti o al fine di agire per il risarcimento dei danni.
3.3. Quindi va confermata la sopravvenuta carenza di interesse alle dette impugnazioni e il primo motivo di appello va respinto.
4. Col secondo motivo è censurata la decisione nella parte in cui ha affermato la competenza del Sindaco del Comune di Marmora, anziché quella dell’ente locale, in persona del dirigente.
4.1. L’appellante sostiene che - contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r. - sarebbe irrilevante la circostanza che l’autorizzazione sia stata richiesta in riferimento a percorsi per i quali la circolazione è stata vietata con provvedimento sindacale.
Secondo l’appellante, tale provvedimento e “ l’autonoma autorizzazione che consente di transitare su strade innevate ” avrebbero differente e distinta rilevanza, in quanto l’autorizzazione è stata richiesta ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2009 che rimette la competenza al Comune: in mancanza di specifiche competenze attribuite al Sindaco dall’art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 o dal citato art. 28, il potere autorizzatorio di cui a quest’ultima norma potrebbe essere esercitato soltanto dagli organi aventi funzioni tecnico-amministrative, non rientrando tra le competenze proprie degli organi politici, secondo il principio di separazione delle funzioni politiche da quelle gestionali previsto dall’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
4.1.1. L’appellante aggiunge che il T.a.r. avrebbe errato nel dare rilevanza all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 quanto ai Comuni con meno di cinquemila abitanti, posto che, come rilevato nel corso del giudizio di primo grado e mai contestato dal Comune di Marmora, al Sindaco non sarebbe mai stato attribuito dal Consiglio comunale il potere di adottare provvedimenti gestionali.
4.2. Il motivo è infondato.
4.2.1. Sebbene possano condividersi le contestazioni mosse dall’appellante con riguardo all’applicazione dell’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, dato che il Comune resistente - che pure conta un numero di abitanti di gran lunga inferiore a quello di legge - non ha prodotto in giudizio disposizioni regolamentari organizzative attributive di poteri gestionali al Sindaco, tuttavia è da confermare la competenza di quest’ultimo ritenuta dal T.a.r. in ragione della natura dell’autorizzazione richiesta.
4.2.2. Rilevano in proposito i seguenti argomenti:
- si tratta di richieste di autorizzazione in deroga alle ordinanze che dispongono il divieto di transito sulle strade comunali innevate, emesse dal Sindaco con testuale riferimento all’art. 54 T.U.E.L. La disposizione, nel disciplinare le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale prevede, al quarto comma, che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. La deroga ad un’ordinanza adottata ai sensi di tale norma ben può essere autorizzata o negata dallo stesso organo che ha emanato l’atto da derogare. Non è di ostacolo il fatto che a fondamento della richiesta di autorizzazione in deroga venga invocata una diversa normativa, dato che questa fornisce i parametri di riferimento cui l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione si deve attenere: nel caso in cui il divieto sia stato dettato per ragioni di pubblica incolumità, la deroga ad esso va disposta, come detto, dallo stesso organo che ha imposto il divieto, previa verifica della sussistenza di detti presupposti di legge (o eventualmente di altri) legittimanti l’autorizzazione al transito;
- d’altronde, le richieste di autorizzazione per cui è causa sono state tutte rivolte dall’Azienda Faunistico Venatoria La Bianca personalmente e direttamente al Sindaco del Comune di Marmora.
4.3. Il secondo motivo di appello va perciò respinto.
5. Col terzo, articolato, motivo è censurato il rigetto dei restanti motivi di ricorso.
5.1. Con un primo ordine di censure (sub A) si critica la prima ragione che ha condotto il T.a.r. a ritenere legittimo il diniego opposto dal Comune all’istanza dell’azienda appellante, consistente nella qualificazione, da parte del tribunale, dell’art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 2/2009 come norma eccezionale, quindi da interpretare in termini restrittivi e tali da escludere che le aziende faunistico venatorie siano soggetti legittimati a domandare l’autorizzazione in esame.
5.1.1. L’appellante ripropone la ricostruzione del quadro normativo di riferimento – avente ad oggetto: 1) la legislazione regionale riguardante gli sport montani e 2) la legislazione statale e regionale riguardante le aziende faunistico venatorie – già prospettata in primo grado; e precisamente:
- quanto alla normativa riguardante gli sport montani, gli artt. 1 e 28, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 2/2009, unitamente alla delibera attuativa della Giunta Regionale del 3 agosto 2018 n. 111-7437 (paragrafo 3 dell’allegato alla delibera) imporrebbero - senza alcuna discrezionalità in capo al Comune - il rilascio dell’autorizzazione alla circolazione con mezzi meccanici su percorsi innevati a “ residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico ”, cioè -ad avviso dell’appellante – a tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) aventi un valido titolo per accedervi; la delibera regionale si sarebbe limitata a stabilire i parametri numerici relativi ai mezzi autorizzabili per ciascuna categoria;
- quanto alla normativa statale e regionale relativa alle aziende faunistico – venatorie gli artt. 16, comma 1, nonché 27, 28 e 29 della legge n. 157/1992 e gli artt. 20 e 26 della legge regionale n. 5/2018, ed ancora l’art. 14, comma 2, del regolamento regionale configurano le attività di controllo e vigilanza venatoria come doverose in capo ai soggetti ad esse preposti, tra cui vi sono le aziende faunistico venatorie; queste ultime devono avere la disponibilità giuridica e materiale dei terreni su cui insistono, ai fini dell’esercizio del prelievo venatorio, del controllo e della vigilanza.
5.1.2. Dato ciò, l’appellante critica la sentenza nella parte in cui ha escluso l’A.F.V. La Bianca dai soggetti legittimati a richiedere l’autorizzazione.
Secondo il T.a.r. l’azienda non sarebbe ricompresa nell’elenco legislativo e, in particolare, non sarebbe riconducibile alle strutture ivi considerate, non accessibili al pubblico, poiché “ tale categoria comprende solo i beni destinati ad attività commerciali o turistiche, come del resto precisato dal paragrafo 3 della DGR n. 111-7437 del 3 agosto 2018 ”.
Secondo l’appellante la conclusione raggiunta dal primo giudice non sarebbe condivisibile perché:
- 1. ogni azienda faunistico venatoria è configurata a livello regolamentare come “ struttura … costituita dall’insieme dei beni materiali e immateriali organizzati per l’esercizio dell’attività venatoria e di protezione della fauna, in coerenza con le finalità naturalistiche e faunistiche ”: tra tali beni è da includere il complesso dei terreni ricadenti nel perimetro dell’azienda, costituenti il “presupposto” delle attività di prelievo venatorio, di controllo e di vigilanza sulla gestione del patrimonio faunistico; contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., le “strutture” considerate dall’art. 28 della legge regionale non sarebbero necessariamente quelle di pertinenza delle aziende che svolgono attività lucrative o turistiche; la DGR n. 111-7437/2018 che fa riferimento a queste ultime andrebbe interpretata nel senso che per le aziende che esercitano attività commerciali o turistiche sarebbero autorizzabili al massimo tre mezzi, fermo restando che l’autorizzazione al transito sarebbe concedibile comunque ai soggetti aventi la disponibilità di altri tipi di strutture, quando, ai sensi della norma di legge, queste siano raggiungibili solo attraverso percorsi innevati;
- 2. il fatto che le aziende faunistico venatorie non siano espressamente contemplate nell’art. 28, comma 1, della legge regionale n. 2/2009 non sarebbe sufficiente ad escluderle dall’ambito di applicazione della norma, dato che esse rientrano nella categoria dei soggetti giuridici che hanno la “gestione o conduzione” dei fondi destinati alla gestione faunistica, avendo il “dovere” istituzionale di tutela del patrimonio ambientale e faunistico;
- 3. vi sarebbero altri elementi atti ad escludere l’applicazione restrittiva della norma, così come ritenuta dal T.a.r.; e precisamente collegando l’elenco dei soggetti esclusi dal divieto di circolazione con mezzi meccanici su percorsi innevati di cui alla lettera b) dell’art. 28 all’elenco dei soggetti ai quali può essere rilasciata l’autorizzazione di cui alla lettera c), seguendo l’interpretazione del T.a.r. si giungerebbe ad includere nel divieto e ad escludere dall’autorizzazione vari operatori di polizia e di vigilanza, tra cui non solo le guardie giurate dell’A.F.V. La Bianca, ma pure gli agenti di pubblica sicurezza della polizia locale provinciale, la quale esercita a livello locale primari compiti di vigilanza in ambito ambientale, faunistico e venatorio.
Secondo l’appellante, in forza di quanto sopra si giungerebbe ad un esito interpretativo contrastante col principio costituzionale di ragionevolezza, mentre “ nell’ottica di un’interpretazione sistematica delle norme ” andrebbero tenuti presenti:
- l’art. 37 del regolamento regionale secondo cui i divieti di circolazione non valgono per “ i conduttori di terreni inclusi nel perimetro dell’azienda per raggiungere gli stessi, gli agenti di vigilanza preposti, il direttore-concessionario e i soggetti dallo stesso autorizzati, esclusivamente per motivate esigenze di servizio e di gestione ” (significativo di un favor che la normativa regionale mostrerebbe verso le aziende faunistico venatorie);
- l’art. 11, comma 4, lett. b) della legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 ( Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale ), che esclude dai provvedimenti di interdizione al transito su strade di mezzi motorizzati per ragioni ambientali e di sicurezza “ i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell’articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria) ”: il sesto comma di tale articolo 20 prevede il rilascio di autorizzazioni al concessionario da parte delle province e della Città metropolitana di Torino per le azioni di controllo delle specie di fauna selvatica all’interno delle aziende faunistico – venatorie e agri-turistico-venatorie.
5.2. Con un secondo ordine di censure (sub B) si critica l’affermazione del T.a.r. che “ poiché lo scopo dell’autorizzazione de qua è quello di consentire ai proprietari gestori e/o conduttori di raggiungere i propri immobili qualora essi non siano accessibili da strade aperte al pubblico, l’istanza, e la relativa autorizzazione, devono necessariamente contenere il nominativo degli interessati e l’indicazione del percorso a cui essi dovranno attenersi ”.
Secondo l’appellante, la situazione dell’A.F.V. La Bianca non potrebbe essere equiparata -come fatto dal tribunale- alla situazione del singolo proprietario/gestore/ conduttore che necessiti di raggiungere il proprio immobile, seguendo un percorso predeterminato.
5.2.1. Quanto al percorso, l’appellante evidenzia come il caso in esame sia peculiare per l’estensione del territorio di pertinenza dell’Azienda (di ben 3.421,26 ettari) e per la necessità di transito su tutte le strade innevate precluse al traffico veicolare ordinario, al fine di giungere nei diversi luoghi di interesse.
5.2.2. Quanto alla limitazione soggettiva, non sarebbe applicabile alle persone giuridiche la normativa sulla necessaria identificazione delle persone (fisiche) da autorizzare, ma tutt’al più potrebbe essere richiesta la precisa individuazione dei mezzi da autorizzare al transito.
5.3. Il motivo è infondato sotto tutti i profili di censura.
5.3.1. Le aziende faunistico venatorie non rientrano:
- né nell’elencazione dei soggetti esonerati dal divieto contenuta (dal numero 1 al numero 4) nella lettera b) dell’art. 28 ( Mezzi meccanici ) della legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 ( Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna ), da intendersi in senso tassativo poiché si tratta di eccezioni al divieto generale dell’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati al di fuori dei percorsi autorizzati o dei luoghi o piste destinati ai sensi della lettera a) della disposizione;
- né nella previsione della lettera c) dello stesso art. 28, secondo cui “ l'autorizzazione all'uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L'accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. E' comunque vietato il transito dalle ore 23 alle ore 7. ”.
Quest’ultima norma non ha affatto la portata generale che viene ad essa attribuita dall’appellante, come se fosse riferita ad ogni soggetto (persona fisica o giuridica) che sia proprietario, gestore o conduttore di qualsiasi tipo di “ strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico ”: il tenore complessivo della disposizione è piuttosto nel senso che si debba trattare o di soggetti residenti, che siano proprietari (o titolari di altri diritti reali) o conduttori di immobili ai quali abbiano necessità di accedere con l’uso della motoslitta, perché i loro immobili non sarebbero altrimenti accessibili, ovvero di soggetti, anche diversi dai residenti, che abbiano necessità di accedere ad immobili o a strutture di loro pertinenza, con l’uso della motoslitta, per curarne la “gestione”, cioè l’utilizzazione a fini lucrativi.
Di qui la correttezza del ragionamento seguito dal Comune di Marmora, e condiviso dal T.a.r., nel ritenere che alla norma della legge regionale sia stata data puntuale attuazione con la DGR n.111-7437 del 3 agosto 2018, recante “ Atto di indirizzo per l’utilizzo e la conduzione delle motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati su aree innevate all’interno del territorio regionale. Attuazione dell’art. 28, comma 3, della L.R. 2-2009, modificato dall’art. 30 LR 16-2017 – Revoca DGR n. 15-12793 del 14.12.09 e n. 22-658 del 27.09.10 ”.
La delibera di Giunta non ha affatto la portata restrittiva sostenuta con l’atto di appello, nel senso cioè che si limiterebbe a fissare i limiti numerici dei mezzi autorizzabili. La circostanza che tali limiti siano riferiti a precise categorie di utenti della strada conferma il dato normativo che siano autorizzabili al transito soltanto i soggetti rientranti in dette categorie.
In sintesi, la delibera non fa che esplicitare il portato legislativo, come sopra inteso, nella parte di essa in cui si precisa, al paragrafo 3, sia che « L’autorizzazione è valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci » sia che essa è « rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici:
a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare;
b) per i soggetti gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo;
c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre ».
Consegue che l’Azienda del ricorrente non rientra in alcuna delle categorie indicate, in quanto:
- si deve evidentemente escludere che essa sia riconducibile alla lettera c);
- non è riconducibile alla lettera b), per le ragioni già esposte dal T.a.r., (secondo cui: “ l’azienda del ricorrente non ha, né può avere, uno scopo di lucro, come del resto pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente che, a pagina 13 dei propri motivi aggiunti, nel citare una decisione del Consiglio di Stato, evidenzia che «la gestione privata della caccia mediante aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro e soggette a tassa di concessione regionale, risponde, al pari della gestione pubblica della caccia, a prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche ”);
- non è riconducibile nemmeno alla lettera a) poiché non si tratta di immobili utilizzati a fini residenziali (dovendosi ricomprendere in questi ultimi anche gli immobili utilizzati dai titolari di diritti reali diversi da quello di proprietà, non essendo perciò condivisibile il ragionamento per assurdo dell’appellante, secondo cui l’interpretazione preferita dal Comune e dal T.a.r. finirebbe per escludere gli usufruttuari).
Pur essendo le aziende faunistico venatorie soggetti aventi la disponibilità degli immobili per l’esercizio dell’attività venatoria e di quelle connesse, anche in forza di concessione, la finalità di vigilanza e controllo sulla quale insiste l’atto di appello non è da intendersi ricompresa nella previsione dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2009 e perciò l’azienda non è contemplata in alcuna delle categorie dei soggetti autorizzabili secondo la delibera di Giunta attuativa.
5.3.2. L’interpretazione censurata non è superabile mediante il collegamento che viene argomentato nell’atto di appello tra la lettera b) e la lettera c) dell’art. 28, dal momento che le disposizioni contenute nell’una e nell’altra lettera rispondono evidentemente a diverse finalità.
Come detto, la finalità di vigilanza e controllo della fauna e dell’ambiente, che pure la legge riserva alle aziende faunistico venatorie, resta estranea all’ambito applicativo dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2009.
5.3.3. Le altre norme di legge o regolamentari su cui si basano le censure di appello sono inapplicabili, perciò irrilevanti ai fini della decisione. In particolare:
- l’art. 37, comma 1, lett. b) del regolamento regionale circa i “ Criteri in ordine all’istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie ” approvati con DGR 8 marzo 2004 n. 15-11925 non risulta applicabile, dato che esonera tra gli altri il concessionario di A.F.V. dal divieto di percorrere qualsiasi strada o sentiero all’interno delle aziende, ad eccezione delle strade pubbliche, con mezzi motorizzati (salvo quelli agricoli): si tratta però di un divieto operante unicamente nelle giornate di attività venatoria e ai fini di tutela nei periodi di riproduzione della fauna selvatica, per di più esclusivamente nelle aree individuate e opportunamente segnalate dallo stesso concessionario; esso quindi non ha nulla a che vedere col divieto di transito sulle strade innevate e con le ragioni di esonero dell’art. 28 della legge regionale n. 2/2009;
- l’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 32 del 2 novembre 1982, esclude effettivamente dalle interdizioni al transito per ragioni di tutela ambientale e sicurezza stradale << i mezzi motorizzati dei soggetti incaricati ad esercitare operazioni di controllo faunistico, a norma dell'articolo 20 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria), e i mezzi motorizzati dei soggetti autorizzati al prelievo venatorio del cinghiale (Sus scrofa) >>, tuttavia “ limitatamente ai giorni durante i quali si esercitano tali attività ” e – come già rilevato dal T.a.r. – “ l’autorizzazione de qua, esattamente come quella per raggiungere i propri fondi o immobili, deve essere riferita a persone determinate il cui nominativo non è però stato inserito nell’istanza di autorizzazione ”.
In ogni caso, si tratta di normative speciali, operanti, come visto, a determinate condizioni, tali quindi da indurre a ritenere infondato l’assunto del ricorrente secondo cui esse sarebbero espressione di una più generale possibilità di esonero, riconosciuta da parte della legislazione regionale, dai divieti di circolazione ( id est , da ogni tipo di divieto di circolazione) con mezzi motorizzati in favore delle aziende faunistico venatorie “ in ragione dei loro compiti istituzionali ”. Questi ultimi non consentono affatto la loro assimilazione ai soggetti autorizzabili alla circolazione sui percorsi innevati ex art. 28 della legge regionale n. 2/2009.
Piuttosto, ferma restando l’inapplicabilità di tale disposizione alle aziende faunistico venatorie, non si può escludere, in linea di principio, che le esigenze di vigilanza, controllo e salvaguardia della fauna rappresentate da queste ultime siano prese in considerazione dall’amministrazione, nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta dall’ordinamento, anche nel regolare i limiti di operatività delle ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 TUEL. In particolare, non si può escludere che l’amministrazione possa valutare di consentire la deroga al divieto, a determinate condizioni o imponendo apposite limitazioni, eventualmente anche quanto alle modalità ed ai tempi del transito o quanto ai percorsi utilizzabili (come peraltro accaduto nel passato anche nei rapporti tra il Comune di Marmora e l’Azienda ricorrente, con l’atto prot. n. 94 del 13 gennaio 2021, e come riconosciuto possibile con le ordinanze pronunciate da questa Sezione nella fase cautelare del presente giudizio).
5.4. A tale ultimo riguardo, va precisato che sono infondate anche le censure di cui alla lettera B) del motivo di appello in esame.
Quanto, invero, alle limitazioni di tipo soggettivo, l’indicazione nominativa delle persone fisiche per le quali è richiesta l’autorizzazione non è affatto incompatibile con la natura del complesso aziendale dell’A.F.V.
All’opposto, è corretto il diniego comunale di rilasciare l’autorizzazione in favore di “personale” aziendale non identificato o addirittura in favore dell’<<azienda nella sua interezza>>; così come è condivisibile l’affermazione del T.a.r. che “ l’autorizzazione de qua non può essere rilasciata all’azienda nel suo complesso per consentire ad alcuni soci accedere ai fondi di loro proprietà o per consentire a soggetti non preventivamente determinati di svolgere funzioni di controllo faunistico-venatorio, anche perché essi sarebbero legittimati a proporre un’istanza uti singuli, purché essa contenga anche l’indicazione dei percorsi che si intendono percorrere. ”.
Quanto, invero, a tale ultima limitazione di tipo oggettivo, riguardante cioè l’indicazione del percorso autorizzabile, l’estensione del compendio immobiliare aziendale non pare essere situazione sufficiente a pretendere -così come preteso dall’appellante- l’autorizzazione al transito con l’utilizzo di motoslitte o mezzi similari su tutte le strade ordinarie ricadenti in ambito aziendale precluse al traffico veicolare ordinario.
Peraltro, come sottolineato nel provvedimento di diniego impugnato, proprio la pretesa dell’A.F.V. La Bianca di essere autorizzata a raggiungere con la motoslitta qualsiasi punto del compendio aziendale – in palese inosservanza di quanto previsto dal paragrafo 3, punto 5, del citato Atto di indirizzo approvato con DGR 3 agosto 2018 n. 111-7437, secondo cui l’autorizzazione deve essere esposta sul mezzo cui si riferisce e deve indicare il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, col tracciato più breve e limitando le interferenze con le piste ed altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili – conferma che l’Azienda Faunistico Venatoria non rientra tra i soggetti autorizzabili ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 2/2009 e del paragrafo 3 del citato atto di indirizzo.
6. L’appello va quindi respinto.
6.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la mancata costituzione in appello del Comune di Marmora.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina Luciana Barreca | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO