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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8852 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7079/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.10.2025, nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano, è chiamata la causa
E' presente per l' appellante e per delega dell'avvocato Costanzo
l'avvocato Fabio Panico il quale si riporta a tutto quanto dedotto in atti, impugna le avverse deduzioni ed eccezioni e chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Il Giudice invita alla discussione della causa. Il difensore si ripor- ta ai propri atti ed alle conclusioni ivi assegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7079/2023
r.g.a.c.
TRA
, , elett.te domiciliato in Na-Parte_1 C.F._1
1
poli alla Via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'avv. Mariaro- saria Costanzo, , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
E
, , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza,
, ed elettivamente domiciliata Crotone alla via Fi- C.F._3 renze 52;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 dom.to per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza CP_2
Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi,
.; C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, impugnava la sentenza n. 35204/2022 del Giudi- Parte_1 ce di Pace di emessa in data 12.10.2022 e depositata in data CP_2
14.10.2022, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso la cartella esattoriale n.
07120200032538755000, compensando integralmente le spese proces- suali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compen- sazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di con- dannare le controparti, in solido, alla refusione delle spese processuali in proprio favore, con attribuzione all'avv. Costanzo dichiaratosi antista-
2
tario.
Si costituiva l'appellata che conte- Controparte_3 stava la domanda attorea chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'appellato contestando la domanda Controparte_2 dell'appellante e chiedendone il rigetto, vinte le spese processuali.
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in viola- zione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzio- nale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ol- tre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rile- va come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto muta- mento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della li- te senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fat- to, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla soprav- venienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rin- venirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto muta- mento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo
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ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizio- nale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” van- no, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e “funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il te- sto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costi- tuzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, tuttavia, va rilevato che a fronte dell'integrale accogli- mento della domanda, il giudice di primo grado ha compensato le spese
“per la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata” e facendo genericamente riferimento ad una innovazione giurisprudenzia- le di merito e di legittimità.
Trattasi, quindi, di motivazioni non idonee ad integrare le gravi ed ecce- zionali ragioni, nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per consentire una legittima deroga al principio di causalità, che sovrin- tende il regolamento delle spese di lite.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per
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l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
7079/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, co- sì provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' Controparte_3
ed il in solido, alla refusione delle
[...] Controparte_2 spese processuali del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in euro 70,00 per spese vive ed in euro
[...]
278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi all'avv. Mariarosaria Costanzo
2. Condanna l' ed il Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del secon-
[...] do grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 euro 91,50 per spese vive ed in euro 462,00 per compensi profes- sionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ma- riarosaria Costanzo
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07.10.2025, nella XIV SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott.ssa Laura Martano, è chiamata la causa
E' presente per l' appellante e per delega dell'avvocato Costanzo
l'avvocato Fabio Panico il quale si riporta a tutto quanto dedotto in atti, impugna le avverse deduzioni ed eccezioni e chiede che la causa venga decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
Il Giudice invita alla discussione della causa. Il difensore si ripor- ta ai propri atti ed alle conclusioni ivi assegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettu- ra, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione re- datti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la
Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccol- ta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Laura Martano, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7079/2023
r.g.a.c.
TRA
, , elett.te domiciliato in Na-Parte_1 C.F._1
1
poli alla Via Calata Capodichino 243, presso lo studio dell'avv. Mariaro- saria Costanzo, , che lo rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
E
, , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Cizza,
, ed elettivamente domiciliata Crotone alla via Fi- C.F._3 renze 52;
APPELLATA
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 dom.to per la carica in presso la casa comunale sita in Piazza CP_2
Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende, a mezzo dell'Avv. Vanessa Cioffi,
.; C.F._4
APPELLATO
OGGETTO: Appello sentenza Giudice di Pace
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appel- late, impugnava la sentenza n. 35204/2022 del Giudi- Parte_1 ce di Pace di emessa in data 12.10.2022 e depositata in data CP_2
14.10.2022, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso la cartella esattoriale n.
07120200032538755000, compensando integralmente le spese proces- suali.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in quanto veniva illegittimamente disposta la compen- sazione delle spese, in mancanza dei presupposti contemplati dalla norma.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di con- dannare le controparti, in solido, alla refusione delle spese processuali in proprio favore, con attribuzione all'avv. Costanzo dichiaratosi antista-
2
tario.
Si costituiva l'appellata che conte- Controparte_3 stava la domanda attorea chiedendone il rigetto con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l'appellato contestando la domanda Controparte_2 dell'appellante e chiedendone il rigetto, vinte le spese processuali.
---
Con unico motivo di appello ha lamentato l'illegittima Parte_1 compensazione delle spese disposta dal giudice di prime cure, in viola- zione dell'art. 92 comma II c.p.c.
In primo luogo, giova rilevare che l'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo modificato dalla L. 162/2014, disponeva che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurispru- denza. Inoltre, con la sentenza n. 77 del 19.04.2018 la Corte costituzio- nale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ol- tre quelle nominativamente indicate.
Il Giudice delle Leggi muove da un'analisi funzionale della norma e rile- va come la ratio giustificatrice di entrambe le fattispecie (mutamento giurisprudenziale e novità della questione) sia il “sopravvenuto muta- mento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della li- te senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti” e che determina una situazione di “assoluta incertezza, in diritto o in fat- to, della lite” medesima.
In altri termini, è piuttosto agevole cogliere detta ratio giustificativa nell'esigenza di tutela del legittimo affidamento della parte che abbia confidato in una ragionevole chance di successo frustrata dalla soprav- venienza di circostanze inattese e imprevedibili. Se così è, essa può rin- venirsi anche in “altre analoghe fattispecie di sopravvenuto muta- mento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti”: tra queste, la legge di interpretazione autentica;
lo
3
ius superveniens e la sopravvenuta dichiarazione d'incostituzionalità di una disposizione;
e altre analoghe sopravvenienze, “connotate da pari gravità ed eccezionalità ma non iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate” e che vanno perciò necessariamente “rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia” ; come pure “altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni”.
Peraltro, la suddetta tipizzazione violerebbe anche il principio del giusto processo ex art. 111, comma 1°, Cost. e il diritto alla tutela giurisdizio- nale ex art. 24, comma 1°, Cost., giacche la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.
In definitiva “assoluta novità” e “mutamento della giurisprudenza” van- no, considerate ipotesi aventi “carattere paradigmatico” e “funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale” che per effetto dell'intervento correttivo della Corte costituzionale è stata nuovamente estesa alla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che ove esplicitate dal Giudicante nella motivazione possono legittimamente fondare la valutazione di compensazione delle spese.
Nel caso di specie, al giudizio di primo grado risultava applicabile il te- sto dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendato dalla Corte costi- tuzionale, sicché la compensazione delle spese poteva legittimamente disporsi anche per gravi ed eccezionali ragioni.
Tanto premesso, tuttavia, va rilevato che a fronte dell'integrale accogli- mento della domanda, il giudice di primo grado ha compensato le spese
“per la natura della controversia e la peculiarità della materia trattata” e facendo genericamente riferimento ad una innovazione giurisprudenzia- le di merito e di legittimità.
Trattasi, quindi, di motivazioni non idonee ad integrare le gravi ed ecce- zionali ragioni, nel senso delineato dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., per consentire una legittima deroga al principio di causalità, che sovrin- tende il regolamento delle spese di lite.
Per le ragioni appena esposte, quindi, l'appello risulta fondato e per
4
l'effetto le parti appellate vanno condannate, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente/appellante, che si liqui- dano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Lau- ra Martano definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. R.G.
7079/2023, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, co- sì provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto condanna l' Controparte_3
ed il in solido, alla refusione delle
[...] Controparte_2 spese processuali del primo grado di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in euro 70,00 per spese vive ed in euro
[...]
278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA, da attribuirsi all'avv. Mariarosaria Costanzo
2. Condanna l' ed il Controparte_3 CP_2
in solido, alla refusione delle spese processuali del secon-
[...] do grado di giudizio in favore di che liquida in Parte_1 euro 91,50 per spese vive ed in euro 462,00 per compensi profes- sionali, oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Ma- riarosaria Costanzo
E' verbale Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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