Articolo 2209 octies del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2233 quaterArticolo 2212 terdecies
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26 febbraio 2014
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16 luglio 2016
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1 gennaio 2024
Art. 2209-octies. Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare). 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244 , e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, ((informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024