Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00151/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Recale, via Gibuti 2;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della sentenza del Giudice di Pace di Castel di Sangro n-OMISSIS- notificata dalla Regione dei Carabinieri Campania Stazione di Macerata Campania in data 06.12.2020 concernente la revoca della patente di guida cat. A-B-C-BE-CE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa MA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che il ricorso ha ad oggetto la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., non di un provvedimento amministrativo come imposto anche dall’art. 40 comma 1 lett. b) c.p.a., ma della sentenza del Giudice di Pace di Castel di Sangro n. 36 del 20.11.2020, adottata all’esito del giudizio penale recante R.G. n. 241/2018;
Considerato che, come già rilevato anche ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. nella fase cautelare con ordinanza n. 150 del 10 settembre 2021, che il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile e che tale questione è preliminare anche rispetto a quella della nullità della notifica del ricorso (che è stata effettuata presso la sede istituzionale dell’Ufficio territoriale del Governo dell’Aquila, ma non anche presso l’Avvocatura distrettuale, come prescritto dall'art. 11, primo comma, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260)
Rilevato che nulla deve disporsi sulle spese, in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA PA, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
MA Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo IO | MA PA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.