Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 3293
TAR
Sentenza 1 agosto 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva materiale

    La Corte ha ritenuto che la nozione di lottizzazione abusiva materiale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 non richieda la realizzazione di opere di urbanizzazione, ma si configuri in presenza di qualsiasi opera o complesso di opere globalmente idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente e a realizzare un nuovo insediamento edilizio, con pregiudizio della potestà di programmazione del territorio. Ha altresì considerato che la trasformazione è stata ottenuta con l'unificazione di particelle catastali appartenenti a soggetti diversi, sintomatica della volontà di sottrarre irreversibilmente una porzione di territorio al regime urbanistico proprio.

  • Rigettato
    Carenza di istruttoria e motivazione sul regime urbanistico

    La Corte ha ritenuto che l'appello non contesta la ricostruzione del regime urbanistico e dei vincoli esistenti sull'area svolta dalla sentenza di primo grado, la quale ha richiamato la destinazione agricola risalente al piano regolatore generale del 1983 e la 'protezione integrale' istituita con il piano territoriale paesaggistico dei paesi vesuviani del 2002.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'accorpamento dei fondi e del mutamento di destinazione d'uso

    La Corte ha ritenuto che la trasformazione è stata ottenuta con l'unificazione di particelle catastali appartenenti a soggetti diversi, che ancorché legati da un rapporto di coniugio è sintomatica della comune volontà di sottrarre in modo irreversibilmente una rilevante porzione di territorio al regime urbanistico suo proprio. Ha inoltre affermato che i titoli autorizzativi rilasciati in favore dei danti causa dei ricorrenti non possono essere invocati in funzione paralizzante, poiché è evidente che gli abusi accertati eccedono gli interventi con esso assentiti.

  • Rigettato
    Irrilevanza della mancanza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica per l'integrazione della lottizzazione

    La Corte ha ritenuto che la nozione di lottizzazione abusiva materiale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 non richieda la realizzazione di opere di urbanizzazione, ma si configuri in presenza di qualsiasi opera o complesso di opere globalmente idonee a stravolgere l'assetto territoriale preesistente e a realizzare un nuovo insediamento edilizio, con pregiudizio della potestà di programmazione del territorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 3293
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3293
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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