Sentenza 1 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03293/2026REG.PROV.COLL.
N. 02522/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2522 del 2024, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Ciro Manfredonia, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 4676/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 15 aprile 2026 il consigliere BI RA;
Viste le conclusioni come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Gli appellanti indicati in intestazione, coniugi, sono proprietari di un fondo in Boscoreale dell’estensione di 6.750 mq, ubicato in via -OMISSIS-, ricadente in zona agricola secondo il vigente strumento urbanistico generale, individuato catastalmente al foglio -OMISSIS-; quest’ultima intestata ad -OMISSIS- e di provenienza ereditaria, e le altre a -OMISSIS-, in forza di acquisto per atto tra vivi nel 2007. Nelle descritte qualità erano destinatari dell’ordinanza comunale del 25 -OMISSIS-, con cui era loro ingiunta la demolizione delle opere abusive ivi accertate (nel provvedimento era richiamato un accertamento risalente al 6 dicembre 2016), realizzate in assenza di titolo edilizio, e che erano qualificate come lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del testo unico dell’edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli gli odierni appellanti impugnavano l’ordinanza comunale.
3. Formulavano censure intese a sostenere la carenza dei presupposti della citata disposizione del testo unico dell’edilizia. A questo riguardo premettevano che per la particella n. 394 nel 1990 il dante causa del ricorrente era stato autorizzato dal Comune di Boscoreale ad eseguire opere di manutenzione straordinaria su alcuni manufatti insistenti su di essa, consistenti nella sostituzione delle lamiere zincate e nel rifacimento della pavimentazione (prot. n. 9714/90 del 23 maggio 1990). Per quanto concerne invece le altre particelle la dante causa dell’altra ricorrente aveva conseguito il permesso di costruire in sanatoria del 7 marzo 2007, n. 2, per un ampliamento del passo carrabile rispetto a quello esistente e per la sostituzione della rete metallica con ringhiera in ferro di altezza metri 1,50.
4. Tanto premesso, le censure di falsa applicazione dell’art. 30 del testo unico dell’edilizia e di istruttoria e motivazione carenti venivano argomentate sul rilievo che le opere abusive accertate erano state realizzate « su un’area già completamente urbanizzata », in relazione alla quale « non vi era la necessità di un piano attuativo o, comunque, di un intervento pianificatorio da parte dell’Ente comunale »; esse non avrebbero pertanto comportato alcuna modificazione urbanistica o edilizia del territorio. Al medesimo riguardo si sottolineava che la fattispecie di lottizzazione abusiva sarebbe integrata nei suoi presupposti quando l’attività di trasformazione edilizia comprende opere di urbanizzazione che determinano un’apprezzabile trasformazione urbanistica della zona, con funzionalizzazione dei relativi terreni a nuovi insediamenti urbani non assentiti o non programmati. Nel caso di specie, per contro, alcuna modificazione urbanistica o edilizia del suolo poteva ravvisarsi, per mancanza dello scopo della divisione dell’area in porzioni aventi autonomo valore edilizio ed urbanistico.
5. Le censure così sintetizzabili erano respinte dall’adito Tribunale amministrativo con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
6. Dopo avere richiamato l’elaborazione giurisprudenziale amministrativa sulla nozione di lottizzazione abusiva, nella sua duplice versione materiale e cartolare, la pronuncia di primo grado ha rilevato in fatto che i ricorrenti « hanno sostanzialmente accorpato i terreni agricoli vincolati di loro proprietà », ricadenti in zona agricola secondo lo strumento urbanistico generale, e sottoposta a vincoli, così « creando un unico fondo dell’estensione di circa mq. 6750 sul quale hanno realizzato di fatto le opere contestate, tra cui un manufatto adibito ad officina meccanica di superficie di circa mq 300,00 e una pavimentazione con conglomerato cementizio dell’area antistante l’autofficina stessa per una superficie di circa metri quadri 250,00, che già sole hanno determinato una irreversibile trasformazione dei fondi con mutamento di destinazione d’uso rispetto a quella agricola impressa dal PRG comunale » . Veniva precisato che « è stata realizzata una lottizzazione mediante atti materiali (accorpamento fisico di due fondi appartenenti a diversi proprietari, realizzazione di opere edilizie in assenza dei prescritti titoli abilitativi, e mutamento di destinazione d’uso) », la quale « ha condotto ad una utilizzazione del fondo incompatibile con le previsioni dello strumento urbanistico e in assenza di un atto pianificatorio approvato dal Consiglio Comunale, con conseguente pregiudizio per la potestà programmatoria attribuita all'amministrazione, tenuto conto della ratio del citato art. 30 del d.P.R. n. 380/2001 ».
7. Contro la sentenza di primo grado gli originari ricorrenti hanno proposto appello.
8. Il Comune di Boscoreale non si è costituito in resistenza.
TO
1. Con il primo motivo d’appello viene contestata l’ipotesi della lottizzazione materiale ritenuta dalla sentenza di primo grado. In contrario si deduce che gli interventi in relazione ai quali è stato esercitato il potere repressivo non hanno comportato alcuna realizzazione di opere di urbanizzazione per le quali sia necessaria la previa approvazione di uno strumento di pianificazione urbanistica. Non ricorrerebbe pertanto alcuna trasformazione urbanistica dei terreni a scopo edificatorio « intesa quale conferimento all'area di un diverso assetto territoriale, attraverso impianti di interesse privato e di interesse collettivo, tali da creare una nuova maglia di tessuto urbano ». Per le opere in questione sarebbe stato sufficiente il solo titolo ad edificare, per cui difetterebbero i presupposti dell’art. 30 del testo unico dell’edilizia, in relazione al quale il provvedimento impugnato sarebbe carente di istruttoria e motivazione. Sarebbe conseguentemente applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art. 31 del medesimo testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, con possibilità di sanatoria degli abusi.
2. Vengono enucleati ulteriori profili di illegittimità, per istruttoria e motivazione carenti, relativamente alla ricostruzione del regime urbanistico della zona in cui l’intervento contestato ricade. Si prospetta al riguardo l’insufficienza del richiamo alla zona « E agricola » del vigente strumento urbanistico, in assenza di indicazioni concernenti la norma attuativa in ipotesi violata, le ragioni del contrasto degli interventi abusivi e di quelle per cui per essi sarebbe necessaria la previa approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.
3. Inoltre, diversamente da quanto supposto dalla sentenza di primo grado si contesta che l’accorpamento dei fondi appartenenti a due proprietari, « peraltro, coniugi », in un unico fondo, con mutamento di destinazione dello stesso, sarebbe idoneo ad integrare la lottizzazione abusiva dell’area per (presunta) incompatibilità con il piano regolatore vigente. In contrario viene sottolineato che la fusione tra proprietà immobiliari « è normalmente consentita in linea edilizia, mediante rilascio di permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10 D.P.R.380/2001 »; ed essa è ricondotta all’ipotesi ex art. 3, comma 1, lett. b), del medesimo testo unico della manutenzione straordinaria, quando riguardi unità immobiliari all’interno del medesimo edificio « anche laddove dalla stessa derivi aumento del carico urbanistico e purchè non sia mutata la destinazione urbanistica ». A quest’ultimo riguardo si contesta che vi sia stato un mutamento urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23- ter del testo unico dell’edilizia.
4. Sul punto si aggiunge che malgrado la destinazione urbanistica di zona omogenea i suoli « erano già urbanizzati », come evincibile dai titoli edilizi a suo tempo rilasciati ai danti causa dei ricorrenti. In particolare lo sarebbe la particella n. 394, in cui si trovava « il manufatto nel quale veniva svolta l’attività artigianale di officina meccanica, tuttora in essere », per il quale era stata rilasciata l’autorizzazione comunale per esecuzione lavori edili di straordinaria manutenzione (prat. n. 9714/90 del 23 maggio 1990). Del pari, per le altre particelle era stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 2 del 7 marzo 2007, concernente un ampliamento dell’esistente passo carrabile e la sostituzione della rete metallica con ringhiera in ferro di altezza metri 1,50.
5. Infine si assume essere irrilevante il fatto che gli abusi siano stati realizzati in assenza di titolo ad edificare e di autorizzazione paesaggistica, dal momento che ciò sarebbe insufficiente ad integrare l’ipotesi della lottizzazione ex art. 30 del testo unico dell’edilizia e a distinguere la stessa dall’abuso ex art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380.
6. Le censure sono infondate.
7. Deve premettersi che le opere abusive sanzionate con il provvedimento impugnato sono così ivi descritte: « a) Un vasto parcheggio per sosta di autocarri e container, pavimentato in parte con tappetino bituminoso ed in parte con materiale di risulta; b) Un manufatto di circa mq. 90, il quale, per una superficie di mq. 30 è delimitato con muratura e copertura in lamiera, per la restante parte con struttura in ferro e copertura in lamiera; c) Una tettoia con struttura in legno e copertura con tavolato e tegole occupante una superficie di circa mq. 30,00, con annesso piccolo locale in muratura di circa mq. 10,00, ultimato nei lavori ed in uso; d) Un manufatto in muratura occupante una superficie di circa mq. 10,00 con antistante tettoia anch’esso ultimato nei lavori ed in uso: e) Due baracche con strutture in ferro e coperture in lamiere rispettivamente di mq. 30 e mq. 10 adibite a ricovero materiale vario; f) Un manufatto adibito ad officina meccanica, sull'area distinta al foglio 17 particelle n°394 e 394 sub 1, costituito da muratura perimetrale in calcestruzzo cementizio con soprastanti lamiere in elevazione e struttura in ferro di copertura con soprastanti lamiere zincate. Detto manufatto occupa una superficie di circa mq.300,00; g) Pavimentazione con conglomerato cementizio dell’area antistante l’autofficina per una superficie di circa mq.250,00 ».
8. Sempre in premessa, va dato atto che l’appello non contesta la ricostruzione del regime urbanistico e de vincoli esistenti sull’area svolto dalla sentenza di primo grado, di cui il provvedimento fa menzione puntuale, con il richiamo alla destinazione agricola risalente al piano regolatore generale del 1983 e alla « protezione integrale » istituita con il piano territoriale paesaggistico dei paesi vesuviani del 2002.
9. Tutto ciò premesso, l’ipotesi della lottizzazione materiale ex art. 30 del testo unico dell’edilizia non è infirmata dalle censure svolte nel presente appello. Con esse si suppone, per un verso, la necessità che siano realizzate opere di urbanizzazione, che tuttavia l’ora richiamata disposizione di legge non richiede. Secondo quest’ultima la lottizzazione è infatti integrata per effetto della « trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni (…) in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione » (comma 1, primo periodo). Sulla base della formulazione aperta della norma in esame la giurisprudenza amministrativa in materia è attestata nel senso che qualsiasi opera o complesso di opere globalmente considerate in concreto idonee a stravolgere l’assetto territoriale preesistente e a realizzare un nuovo insediamento edilizio, con correlativo pregiudizio della potestà di programmazione del territorio, comporta una lottizzazione abusiva (di recente: Cons. Stato, II, 15 gennaio 2025, n. 313; 27 dicembre 2024, n. 10417; 26 ottobre 2023, n. 9259; VI, 19 settembre 2023, n. 8420; Cons. Stato, VII, 16 settembre 2025, n. 7339).
10. Per altro verso si oppone la situazione di fatto, che tuttavia non costituisce ragione per depotenziare l’azione amministrativa di vigilanza a tutela dell’ordinato assetto del territorio, ma che anzi ne esige un rafforzamento.
11. Nella prospettiva così delineata la qualificazione dell’abuso da parte del provvedimento impugnato si fonda legittimamente sulla consistenza e sulla destinazione delle opere accertate, comportanti lo sfruttamento a scopo produttivo di tipo industriale di una vasta porzione di territorio, così piegata ad usi non compatibili con la destinazione di zona secondo lo strumento pianificatorio generale e tali pertanto da compromettere relativa la potestà amministrativa di governo. La trasformazione è stata poi ottenuta con l’unificazione di particelle catastali appartenenti a soggetti diversi, che ancorché legati da un rapporto di coniugio è sintomatica della comune volontà di sottrarre in modo irreversibilmente una rilevante porzione di territorio al regime urbanistico suo proprio.
12. Al medesimo riguardo, come statuito dalla sentenza di primo grado, in funzione paralizzante non possono essere invocati i titoli autorizzativi rilasciati in favore dei danti causa dei ricorrenti, dal momento che è evidente che gli abusi accertati eccedono gli interventi con esso assentiti.
13. L’appello deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità degli appellanti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
BI RA, Presidente, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BI RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.