Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2003, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONEPREMA DICAS Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 9476/00 Cron. 3158 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ! Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 31/10/02 ConsigliereDott. Ulpiano MORCAVALLO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TO LV, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO CAROZZA, NICOLA GENTILE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CEMENTIR CEMENTERIE DEL TIRRENO SPA, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamentelegale segli Scipione" domiciliato in ROMA VIA CO TENEO 288, presso lo dell'avvocato STUDIO PERSIANI & ROSSI,2002 studio 3864 rappresentato e difeso dagli avvocati MATTIA PERSIANI, -1- GUIDO ROSSI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2213/99 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 16/07/99 R.G. N. 1035/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato ROSSI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : : -2- ND TO
contro
Cementir s.p.a. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 9 giugno 1995 TO ND conveniva in giudizio davanti al RE di S.Maria Capua Vetere la Cementir s.p.a. e ne chiedeva la condanna alla sua reintegrazione nel posto di lavoro, assumendo di essere stato illegittimamente licenziato con lettera del 10 aprile 1992, attraverso la quale gli erano stati contestati concorsi in truffe e appropriazioni indebite in danno della società convenuta con riferimento alla sottrazione di carichi di calcare e di argilla su autocarri che venivano fatti transitare dal deposito della società senza pesatura e, quindi, senza controllo del carico per il pagamento del corrispettivo. Chiedeva, pertanto, che previa declaratoria di illegittimità dell'intimato licenziamento la società convenuta venisse condannata, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro, al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e commisurate alla retribuzione globale di fatto, indicata (in parentesi) nella somma di lire 1.319.000 mensili, dalla data del licenziamento sino alla data della decisione, oltre i danni morali, biologici,alla salute e i disagi familiari e sociali per l'ingiusta interruzione della carriera e della crescita sindacale. Il RE adito, con sentenza in data 17 marzo 1998 non impugnata dalla Cementir, dichiarato illegittimo l'intimato licenziamento, condannava tale società in favore del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le retribuzioni, commisurate nella retribuzione globale di fatto di lire 1.319.00 mensili, maturate e a decorrere dalla data dell'intimato licenziamento sino alla data della decisione. A seguito di appello del lavoratore il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava inammissibili, in quanto non richieste con l'atto introduttivo del giudizio, le richieste di inclusione, ai fini del risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, delle voci retributive diverse dalla retribuzione mensile derivanti dalla contrattazione collettiva o aziendale. Il giudice del gravame, altresì, non accoglieva la doglianza del lavoratore in ordine alla mancata liquidazione da parte del primo giudice del risarcimento del danno morale, del danno alla salute, del 1 danno biologico con disagio familiare e sociale per l'ingiusta interruzione della carriera e della crescita sindacale e per l'offesa alla propria dignità a causa della genericità delle richieste avanzate in proposito. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, invece, accoglieva l'appello del lavoratore in ordine alla mancata liquidazione da parte del giudice di primo grado del risarcimento del danno da svalutazione monetaria sulle retribuzioni liquidate a titolo di risarcimento del danno per l'ingiusto licenziamento e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la Cementir s.p.a. alla corresponsione della rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta dal primo giudice e per intero fino al 31 dicembre 1994 ma nella misura eccedente il tasso legale degli interessi dal 1° gennaio 1995 sino al soddisfo. Nel resto confermava la sentenza impugnata e anche per il giudizio di gravame confermava la compensazione delle spese processuali. TO ND ricorre per cassazione condite articolati motivi. Resiste la società Cementir con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo articolato motivo il ricorrente denunzia :1) violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970; 2) violazione e falsa applicazione degli art. 112, 113 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c. 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. n. 153 del 1969; 4) carenza di motivazione su tali punti decisivi della controversia. In particolare il ricorrente premette che in primo grado aveva formulato due richieste:a) con la prima aveva chiesto il risarcimento del danno ex art. 18 legge n. 300 del 1970 nella misura massima prevista e al fine di indicare quale fosse stata l'ultima retribuzione globale di fatto ( compresi, quindi, tutti gli elementi che concorressero a formarla ) rispetto alla quale andava commisurato l'ammontare del risarcimento dovuto per l'illegittimo licenziamento;
b) con la seconda aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra. 2 Il ricorrente premette, ancora, che il RE era caduto in contraddizione allorché aveva commisurato la retribuzione globale di fatto nella somma di lire 1.319.000 mensili ponendosi in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 18 citato che fa riferimento, per la retribuzione globale di fatto, a tutti gli elementi retributivi che la compongono. Ciò premesso, si duole che il Tribunale abbia respinto la sua impugnazione in ordine alla mancata commisurazione del risarcimento del danno con riferimento alla retribuzione globale di fatto, ritenendo che egli avesse in primo grado limitato la domanda alla somma di lire 1.319.000 mensili e respingendo, in violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., le documentazioni prodotte in appello al fine di dimostrare che il giudice di primo grado non aveva esattamente individuato la retribuzione globale di fatto e, anzi, ritenendo che tali richieste non erano state proposte in primo grado e, perciò, non potevano essere formulate per la prima volta in appello, senza considerare che ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 il giudice senza alcun onere di allegazione e di prova avrebbe dovuto determinare quale fosse la retribuzione globale di fatto ( anche ai sensi del citato art. 12) alla quale andava commisurato il risarcimento in favore del lavoratore illegittimamente licenziato, avendo quest'ultimo il diritto di vedersi ripristinato il rapporto di lavoro nella situazione antecedente al licenziamento sia dal punto di vista giuridico e sia dal punto di vista economico. Con il secondo articolato motivo il ricorrente denunzia :1)violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2050. 2087 c.c. ; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. ; 4) carenza e insufficienza di motivazione su tali punti decisivi della controversia . Più in particolare il ricorrente lamenta che il Tribunale aveva del tutto omesso di motivare sulle ragioni che lo avevano indotto a non accogliere la domanda di risarcimento del danno biologico, ponendosi in contrasto con i principi di questa Corte sulla configurabilità di tale danno a carico del lavoratore ingiustamente licenziato e ignorando che tale danno era stato adeguatamente precisato nella sua consistenza ed era stato documentato da una certificazione sanitaria e supportato da una richiesta di prova testimoniale ingiustamente non ammessa. 3 Il ricorrente conclude rilevando che il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'art. 437 c.p.c. per le documentazioni offerte a sostegno di una richiesta già dedotta in primo grado. I due dedotti articolati motivi, in quanto logicamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Va, intanto, premesso che in tema di licenziamento e nell'ambito del processo del lavoro il principio dispositivo del processo civile disciplinato dagli artt. 112, 415 e 416 c.p.c e, in grado d'appello, dall'art. 437 c.p.c. non viene meno per il fatto che il giudice debba determinare il contenuto di diritti indisponibili del lavoratore come, ad esempio, la retribuzione globale di fatto alla quale, con il calcolo delle quote contributive, va commisurato il risarcimento del danno dovuto al lavoratore. Ne consegue che, in mancanza di precise richieste e di prove adeguate provenienti dalla parte interessata, il giudice non può determinare d'ufficio o estendere il contenuto della domanda senza incorrere nella violazione delle norme sopra citate. In altri termini il giudice viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c. emettendo una pronuncia viziata di ultrapetizione ( con attentato al diritto di difesa della controparte che non ha contraddetto una domanda non formulata) quando attribuisce alla parte un bene della vita non richiesto.( v. Cass.29 gennaio 1990 n. 532: Cass.2 febbraio 1996 n. 914; Cass. 18 aprile 1996 n.3670 ) e, quindi, anche nell'ipotesi in cui determini il contenuto del diritto del lavoratore al di fuori degli elementi di quantificazione dal medesimo offerti. Ciò premesso, va osservato che l'interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, il quale deve accertarne la portata sulla base sia della sua formulazione letterale e sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale in relazione alle finalità perseguite dalla parte e al provvedimento richiesto in concreto e desumibile, sulla base dei criteri emeneutici previsti dagli artt. 1362 e segg. c.c. applicabili ai contratti e, in genere, a tutte le manifestazioni di volontà della parte privata, dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Tuttavia anche su tale interpretazione del giudice di merito il sindacato di questa Corte è consentito ove siano dedotti vizi di motivazione della sentenza impugnata o violazioni dei criteri legali di ermeneutica (v. Cass. Cass. 18 aprile 1987 n. 3879 ; Cass. 26 maggio 1995 n. 5814; ecc.). Del pari l'insindacabilità dell'interpretazione della domanda fatta dal giudice di merito non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell'ambito dell'art. 112 c.p.c., a norma del quale il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. In tal caso deducendosi un error in procedendo, questa Corte assume la veste anche di giudice del fatto e ha, quindi, il potere- dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. ( v. Cass.5 giugno 1990 n. 5383 ). Orbene, nella specie con il ricorso introduttivo del giudizio il ND si era limitato a richiedere il risarcimento del danno nella misura massima stabilita indicando, però, in parentesi l'ultima retribuzione corrisposta in lire 1.319.000 mensili. Nulla il lavoratore aveva dedotto in ordine a voci retributive diverse derivanti dalla contrattazione collettiva o aziendale, con la conseguenza che mai il giudice di primo grado avrebbe potuto provvedere su tali voci senza pronunciarsi oltre la domanda in violazione dell'art. 112 c.p.c. e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio, non avendo la controparte potuto difendersi da una domanda non formulata. Soltanto in appello il lavoratore produceva conteggi comprendenti una serie di voci retributive, quali benefici aziendali, premi di produttività, indennità di mensa e cioè voci retributive alle quali non aveva fatto cenno in primo grado. Correttamente applicando l'art. 437 c.p.c., pertanto, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere aveva ritenuto inammissibili tali domande perché nuove e del pari inammissibili i documenti prodotti a sostegno di tali domande nuove. 5 Per quanto concerne il chiesto risarcimento dei danni psico-fisici, biologici e peril disagio familiare, sociale, professionale, alla persona e morale derivanti dal licenziamento v'è da dire che essi erano stati chiesti in primo grado con tale formulazione generica e con unica specificazione degli elementi giustificativi di tali richieste formulati nei capitoli delle prove testimoniali e con un certificato medico del 1995, postdatato di quasi tre anni rispetto alla data dell'intimato licenziamento e attestante una depressione del lavoratore certamente non collegabile con sicurezza eziologicamente al licenziamento in ragione del tempo trascorso, come con motivazione immune da vizi logici avevano rilevato i giudici di merito. Non appare pertanto censurabile la decisione dei giudici di merito di dichiarata inammissibilità di una prova testimoniale, formulata a specificazione di una domanda generica, e di una domanda genericamente formulata e, perciò, non sufficiente a individuare il bene della vita richiesto. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro. ....... .oltre euro 3000,00 ( tremila/00) per onorario. Così deciso in Roma il 31 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capitani Il Presidente Ellore Mercu IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria egi, 30 GEN. 2003 IL CANCELITERE 6