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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1763/2024 RG avente ad oggetto: “ retribuzione: lavoro straordinario e TFR ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato CAMPESAN ALDO Parte_1 ed elettivamente domiciliato in Piazza Pontelandolfo n. 6 36100 Vicenza
ITALIA
- ricorrente
E
in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore – contumace,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/09/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto la società resistente chiedendo « 1) Accertarsi la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo, la qualifica, le mansioni e l'inquadramento di cui in narrativa;
2) Accertarsi e dichiararsi altresì che nel mese di ottobre '23 il ricorrente svolgeva attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_2 oltre l'orario stabilito in sede di assunzione, lavorando anche al sabato
[...]
e alla domenica, e per l'effetto 3) Condannarsi Controparte_2
C.F. con sede in 300034 Mira (VE)
[...] P.IVA_1
1 Via Ghebba, 67/e, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario prestato nel mese di ottobre '23 l'importo complessivo di €
512,23 al lordo fiscale e previdenziale, ovvero le diverse somme, anche maggiori, risultanti di giustizia, o in seguito a C.T.U. contabile 4) Condannarsi altresì C.F. Controparte_2
con sede in 300034 Mira (VE) Via Ghebba, 67/e, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore a corrispondere al ricorrente a titolo di TFR
l'importo complessivo di € 404,20 al lordo fiscale;
5) Condannarsi, inoltre,
C.F. Controparte_2 P.IVA_1 con sede in 300034 Mira (VE) Via Ghebba, 67/e, in persona del legale rappresentante pro-tempore sugli importi dovuti al ricorrente, la rivalutazione e gli interessi di legge dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. ovvero a risarcire il maggior danno ex art. 1124, comma 2, c.c. (quantificabile nella rivalutazione e negli interessi); con la precisazione che per il periodo successivo alla domanda giudiziale il saggio di interesse legale è ex art. 1284, comma 4 c.c. pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. 6) In ogni caso, spese e compensi professionali integralmente rifusi, tenendo conto che se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex
D.M. n. 55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018».
Pur regolarmente raggiunta da notifica
[...]
non si è costituita e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente e l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente.
*** *** ***
2 1. Il ricorrente espone di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di dal Controparte_2
01/08/2023 al 31/10/2023, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con mansioni di operaio qualificato e con inquadramento al livello 5 del CCNL Metalmeccanica Artigianato, applicato in azienda;
di andare creditore, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuto in data 31/10/2023 per scadenza del termine, del TFR maturato e del lavoro straordinario svolto nelle seguenti giornate di sabato 6, 14, 21 e 28 ottobre
2023 (n. 8 ore di lavoro giornaliere, circa dalle 8:00 alle 16:30/17:00) e domenica 29 ottobre 2023 (ulteriori n. 4 ore di lavoro, circa dalle 8:00 alle
12:30) pari ad € 512,23 al lordo fiscale e previdenziale per lavoro straordinario ed € 404,20 al lordo fiscale per TFR.
2. Il rapporto di lavoro, durata, mansioni e orario sono provati dalle buste paga prodotte di agosto, settembre e ottobre 2023, dalle quali pure si evince il TFR maturato alla cessazione del rapporto.
3. Quanto al lavoro straordinario lo stesso può ritenersi provato alla luce della mancata risposta all'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 c.p.c. .
4. Deve infine osservarsi che:
5. - non vi sono elementi per ritenere i conteggi del ricorrente non corretti;
6. - costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533), pagamento non provato, non essendosi il resistente nemmeno costituito;
7. - l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore,
3 atteso che, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile
1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che lo stesso abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli (vd. ex plurimis
Cass. n. 19790 del 28/09/2011), ove nel caso in esame parte resistente non ha provato di avere tempestivamente versato i contributi né di aver pagato le relative tasse
8. Deve rivedersi la propria giurisprudenza in ordine al riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. a mente del quale «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».
9. Da più parti si dibatte in ordine alla applicabilità di tale disposizione alle cause di lavoro
10. Con sent. n. 12449 del 07/05/2024 le SSUU hanno evidenziato che «il quarto comma dell'art. 1284 non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura), ma rinvia ad una fattispecie, i cui elementi sono per una parte certamente rinvenibili in quelli cui la legge in generale collega l'effetto della spettanza degli interessi legali, ma per l'altra è integrata da ulteriori presupposti, suscettibili di autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale. Entro tali limiti, viene a stabilirsi una soluzione di continuità fra la fattispecie costitutiva dell'effetto della spettanza degli interessi legali in generale e quella degli interessi legali contemplati dal quarto comma dell'art. 1284. La relativa autonomia della fattispecie produttiva dei c.d. super-interessi (relativa perché
4 contenente ulteriori elementi di specificazione), rispetto a quella produttiva degli ordinari effetti legali, fa sì che uno dei diversi profili oggetto di accertamento giurisdizionale, a seguito della introduzione della controversia con la deduzione in giudizio di un determinato rapporto giuridico, sia anche quello della ricorrenza dei presupposti applicativi dell'art. 1284, comma 4.
Con la domanda giudiziale insorge una controversia ed è parte di questa controversia anche la spettanza, dopo la domanda giudiziale, del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La controversia, sul punto, per il generale obbligo del giudice di provvedere sulla domanda, deve essere risolta con uno specifico accertamento giurisdizionale (...). L'attenzione va così rivolta alla varietà dei presupposti applicativi degli interessi maggiorati che deve essere oggetto dell'attività di accertamento del giudice della cognizione, il quale emetterà il titolo esecutivo. Fra i presupposti applicativi che possono emergere, se ne possono qui enumerare i seguenti. In primo luogo, la natura della fonte dell'obbligazione, la quale, in base all'art. 1173 cod. civ., può essere la più varia. Vengono in rilievo la generale distinzione fra obbligazioni contrattuali ed obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale e l'area dei crediti di lavoro (con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma
3, cod. civ.), ma anche, a titolo soltanto esemplificativo, una congerie di crediti, quali quelli in materia di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, i crediti per gli alimenti (dovuti, in base all'art. 445 cod. civ., proprio dal giorno della domanda giudiziale) ed in generale i crediti derivanti da obblighi familiari, nonché, in questo quadro, i crediti non preesistenti al processo, tutti crediti, questi ultimi, per i quali può indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione. (...) Vi è poi da accertare se vi sia una (valida ed efficace) determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall'art. 1284, comma 4, quale circostanza la cui esistenza impedisce la produzione degli interessi nella misura prevista dalla legge speciale richiamata. Ulteriore profilo meritevole di accertamento potrebbe essere quello
5 dell'identificazione della domanda giudiziale, quale momento rilevante per la decorrenza degli interessi legali in discorso. (...)»
11. Da tale ricostruzione emerge dunque che la parte deve allegare i presupposti applicativi della fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c. tra i quali l'assenza di una valida ed efficace determinazione contrattuale della misura degli interessi, anche ad opera del CCNL, e che per l'area dei crediti di lavoro, con la specifica disciplina di cui all'art. 429, comma 3, cod. civ., può
«indubbiamente essere controversa la spettanza degli interessi in questione», posto che occorrerebbe quanto meno verificare caso per caso se la disciplina di cui all'art. 429 c.p.c. offra una tutela inferiore a quella di cui all'art. 1284, co.
4. Quello che non pare possibile fare è considerare che gli interessi legali richiamati dall'art. 429 c.p.c. si estendano anche alla fattispecie di cui al co. 4 dell'art. 1284 c.c.
12. Deve dunque concludersi come in dispositivo, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 0-1.100, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo,
DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (semplici), dei contrasti giurisprudenziali
(a parte la questione dell'art. 1284, co. 4, c.c. inesistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati.
13. Il ricorrente ha autodichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
6 1) In accoglimento del ricorso, accertata la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo determinato come indicato in parte motiva e che il ricorrente nel mese di ottobre 2023 ha svolto l'orario di lavoro pure indicato in parte motiva condanna Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a
[...] corrispondere al ricorrente a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario € 512,23 al lordo fiscale e previdenziale e a titolo di TFR
l'importo complessivo di € 404,20 al lordo fiscale, oltre alla rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla maturazione di ogni singolo credito e fino al saldo effettivo ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c
2) Condanna Controparte_2 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in €
[...]
600,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA, come per legge.
Venezia, all'udienza del 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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