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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 29/01/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 607/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5558/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007472434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420250007472434000 di € 258,76, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e notificata in data 26.06.2025 della somma complessiva di € 285,76, comprensiva di interessi e sanzioni, asseritamente dovuti in ragione del mancato pagamento di Tassa Automobilistica – anno 2022.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e dei titoli esecutivi e la (conseguente) decadenza/ prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che evidenziava che la cartella impugnata rappresentava il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/20181) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella e che detta norma era certamente applicabile al caso di specie non essendoci alcuna questione di retroattività della legge.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sosteneva la correttezza del proprio operato.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che la norma regionale del 2023 non potesse applicarsi nel caso in esame, essendo il tributo del 2022, sottolineandone comunque l'illegittimità nella parte in cui prevede la possibilità di sostituire il comunque necessario avviso di accertamento.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali intervenuti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5558/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420250007472434000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420250007472434000 di € 258,76, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e notificata in data 26.06.2025 della somma complessiva di € 285,76, comprensiva di interessi e sanzioni, asseritamente dovuti in ragione del mancato pagamento di Tassa Automobilistica – anno 2022.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e dei titoli esecutivi e la (conseguente) decadenza/ prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che evidenziava che la cartella impugnata rappresentava il primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 (già dichiarata legittima da C. Cost. 152/20181) che consente di accorpare la contestazione nel seno di cartella e che detta norma era certamente applicabile al caso di specie non essendoci alcuna questione di retroattività della legge.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sosteneva la correttezza del proprio operato.
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che la norma regionale del 2023 non potesse applicarsi nel caso in esame, essendo il tributo del 2022, sottolineandone comunque l'illegittimità nella parte in cui prevede la possibilità di sostituire il comunque necessario avviso di accertamento.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Ciò chiarito va osservato che nessun avviso di accertamento doveva essere previamente notificato.
Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente (e anche, invero da alcune pronunce di questa Corte), non era necessario emettere alcun previo avviso, essendo legittimamente applicabile l'art. 6 della L.R. 56/2023.
Detta norma è certamente operante nel caso in esame, senza nessuna violazione costituzionale o di retroattività della legge.
A prescindere dal fatto che solo in ambito penale vale un generale divieto di retroattività, in malam partem, della norma sopravvenuta, in questo caso non si tratta di applicare retroattivamente una norma sopravvenuta.
Non rileva, infatti, l'annualità di riferimento (precedente all'entrata in vigore della nuova norma), bensì solo il fatto che, entrata in vigore la nuova norma (che consente di emettere direttamente la cartella esattoriale senza previa notifica di avviso di accertamento), non fosse ancora trascorso il termine decadenziale triennale per richiedere quanto non versato.
Il fatto, quindi, che pendente detto termine decadenziale triennale, la nuova legge regionale consenta all'ente impositore di procedere prescindendo dall'emissione di un avviso di accertamento, direttamente con la notifica della cartella esattoriale, comporta che la Regione Calabria, abbia semplicemente applicato, successivamente alla loro entrata in vigore, le nuove norme.
Nessuna applicazione retroattiva è stata compiuta, ma solo una applicazione dopo l'entrata in vigore, ancora pendenti i termini decadenziali di legge.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate e dei contrasti giurisprudenziali intervenuti, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.