Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
Non si configura alcuna nullità della sentenza per difetto di contestazione (art. 522 cod. proc. pen.) ma soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 521 cod. proc. pen.), quando il giudice pronunci condanna per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.), a fronte di una originaria imputazione di tentate percosse (artt. 56 e 581 cod. pen.), ove la condotta dell'agente non sia finalizzata ad infliggere una menomazione fisica alla parte lesa (nella specie, lancio di un sasso contro l'offeso), in quanto si è in presenza di un semplice "ridimensionamento" del fatto nel suo elemento soggettivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44815 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 24/10/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 02509
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 001322/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI LM US, N. IL 06/04/1933;
avverso SENTENZA del 24/03/2005 TRIBUNALE di VASTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARMO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 24 marzo 2005 il Tribunale di Vasto dichiarava GI DI LM responsabile del reato di cui all'art.674 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui agli artt
56 e 581 c.p., per avere in Vasto, il 10 agosto 2001, posto in essere atti diretti in modo non equivoco a colpire NO HE, lanciandogli contro un sasso, non riuscendo nell'intento stante la reazione della vittima e lo condannava alla pena di Euro 100,00, di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. L'imputato ha proposto appello, riconvertito in ricorso per cassazione,trattandosi di reato punito con la sola pena dell'ammenda. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo, l'imputato, premesso in fatto che il giorno dei fatti il NO era all'interno della sua automobile situata all'interno di un'area privata e stava parlando con un'altra persona, disturbando la quiete mentre esso imputato si era limitato a lasciar cadere una pietra all'interno dell'area condominiale senza colpire l'auto e senza arrecare danno alle persone, rileva il ricorrente che il giudice di primo grado aveva deciso soltanto in base alle dichiarazioni della parte offesa, non aveva sentito la persona, verosimilmente una ragazza, che era sull'auto con l'imputato e non aveva considerato che nel gesto di esso imputato non vi era intenzione di arrecare danno alle persone, ma soltanto di far rumore per tacitare le voci che disturbavano il suo riposo.
In ogni caso era stato violato il diritto alla difesa in quanto il reato di cui all'art. 674 c.p., non gli era stato contestato e comunque il giudice avrebbe dovuto applicare l'esimente della legittima difesa.
In ordine ai motivi il Collegio rileva che essi sono palesemente infondati.
Per quel che attiene alla diversa qualificazione giuridica del fatto il Collegio rileva che, come ha costantemente ritenuto questa Corte (v. per tutte Cass. Pen. sez. 4, sent. 15 gennaio 2007, n. 10103), l'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità ® di difesa dell'imputato. La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica quindi soltanto quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o incompatibilità sostanziale. Nel caso in esame, invece il fatto, pur rimanendo tale nei suoi elementi descrittivi contenuti nel capo di imputazione, lancio di un sasso contro la parte offesa è stato ridimensionato nei suoi elementi soggettivi in quanto si è escluso nell'imputato la volontà di infliggere una menomazione fisica alla parte lesa o di volerne danneggiare l'auto, sicché l'ipotesi delittuosa, è stata degradata nella figura contravvenzionale, di cui all'art., 674 c.p., (getto pericoloso di cose), del resto conforme alla tesi dell'imputato, di cui è stato assicurato il diritto alla difesa.
È inoltre palesemente infondata la doglianza del ricorrente in ordine alla mancata escussione di altro teste, (la persona che parlava nell'auto con la persona offesa), atteso che lo stesso imputato non nega di aver lanciato il sasso nel cortile e tale comportamento pericoloso per le persone, come ha correttamente rilevato il giudice di merito, integra il reato di cui all'art. 674 c.p.. Del tutto priva di giuridico fondamento è infine la tesi sostenuta dall'imputato circa l'applicazione dell'esimente della legittima difesa, non potendo ritenersi, come ha del resto correttamente rilevato il giudice di merito, che il mero vociare della parte lesa in un'auto, comportasse che l'imputato potesse ritenersi costretto a lanciare un sasso dalla necessità di difendere un diritto proprio contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e tanto meno che tale difesa fosse proporzionata all'offesa.
Considerato, la palese infondatezza dei motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Tale inammissibilità, come ha precisato questa Corte a Sezioni Unite (S.U. n. 32 del 2000, De Luca), non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto,la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p., (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007