Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44815
CASS
Sentenza 24 ottobre 2007

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Non si configura alcuna nullità della sentenza per difetto di contestazione (art. 522 cod. proc. pen.) ma soltanto una diversa qualificazione giuridica del fatto (art. 521 cod. proc. pen.), quando il giudice pronunci condanna per il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 cod. pen.), a fronte di una originaria imputazione di tentate percosse (artt. 56 e 581 cod. pen.), ove la condotta dell'agente non sia finalizzata ad infliggere una menomazione fisica alla parte lesa (nella specie, lancio di un sasso contro l'offeso), in quanto si è in presenza di un semplice "ridimensionamento" del fatto nel suo elemento soggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2007, n. 44815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44815
    Data del deposito : 24 ottobre 2007

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