Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
L'attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale non è configurabile in relazione alla cosiddetta "causa d'onore" (In motivazione, la Corte di cassazione ha osservato che la "causa d'onore" è espressione di una concezione del rapporto di coniugio in contrasto con valori riconosciuti e tutelati anche dalla Costituzione, quali il rispetto della vita, la dignità della persona, l'uguaglianza di tutti i cittadini senza discriminazioni basate sul sesso, l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all'interno della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio).
Commentario • 1
- 1. Le attenuanti previste dall’art. 62 c.p.: vediamo in cosa consistonoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 giugno 2021
Prefazione – L'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale – La c.d. provocazione – L'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza – La speciale tenuità – L'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa – La riparazione del danno e il ravvedimento operoso Prefazione Scopo del presente scritto è quello di esaminare le circostanze prevedute dall'art. 62 cod. pen.. Come è noto, per effetto di questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2007, n. 37352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37352 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento