CASS
Sentenza 27 aprile 2021
Sentenza 27 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2021, n. 15962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15962 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LI NT, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 31/12/2020 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NT LI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa il 25 novembre 2020 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, applicativa della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata, oggetto dei capi 1) e 4) dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha omesso di motivare sull'eccezione formulata in sede di riesame, con la quale si deduceva il difetto di motivazione dell'ordinanza 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15962 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 15/03/2021 genetica sulla partecipazione del ricorrente al clan AU per mancata indicazione degli elementi indiziari in base ai quali ne era stata ritenuta dimostrata l'appartenenza al sodalizio mafioso, specie in considerazione del fatto che l'estorsione, commessa in favore di un soggetto estraneo al sodalizio, era da qualificare ex art. 392 cod. pen. per l'intervento del terzo estraneo al recupero del credito;
1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione dell'ordinanza è carente e apparente per essersi il Tribunale limitato a riportare conversazioni tra altri coindagati e alcune conversazioni con il CA in cui il ricorrente rievoca il passato, senza che dalle stesse risultino la partecipazione a riunioni o ad incontri con i coindagati o altri indicatori fattuali dell'appartenenza associativa emergenti dai principi affermati da questa Corte, riportati nel ricorso;
anche l'estorsione, concretizzatasi nel recupero di un credito, non si inserisce nel programma associativo né è stata realizzata con metodo mafioso;
1.3 violazione di legge e assoluta carenza di motivazione in relazione all'estorsione, in particolare all'intervento del ricorrente e al vantaggio personale che avrebbe realizzato. L'ordinanza si limita ad affermare che l'intervento del CA in favore del ID era sorretto da un tornaconto personale del primo, coincidente con l'azzeramento del debito per i lavori di ristrutturazione eseguiti dal ID nella pizzeria del CA, ma nulla dice del vantaggio del ricorrente, sicché la condotta integra il reato meno grave di cui all'art. 392 cod. pen.; 1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della provenienza della minaccia da un appartenente all'associazione mafiosa e all'utilizzo del metodo mafioso per essersi il LI limitato ad accompagnare il CA in una sola occasione senza utilizzare il metodo mafioso né finalità di agevolare l'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Il primo motivo è infondato, in quanto la censura non era relativa all'assenza di motivazione dell'ordinanza genetica, ma alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza;
investiva, quindi, la valutazione della gravità indiziaria, affrontata nell'ordinanza impugnata, che con argomentazione lineare ed esaustiva ha convalidato il percorso argomentativo del giudice emittente, spesso 2 richiamato con riferimento alle fonti probatorie esaminate e alle conversazioni ritenute più significative. 2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento, limitandosi il ricorrente a contestare il vizio di motivazione e la mancanza di elementi indiziari in base alla rassegna giurisprudenziale riportata nel ricorso senza confrontarsi minimamente con gli elementi specifici, indicati nell'ordinanza. Il Tribunale ha premesso che l'esistenza dell'associazione mafiosa, denominata clan AU risultava giudizialmente accertata, mentre le indagini avevano monitorato l'attività dell'associazione negli anni 2017-2018 ovvero nel periodo successivo agli arresti del 2016 con l'operazione cd Vicerè, consentendo di accertare che, nonostante gli arresti dei vertici e di numerosi affiliati, l'associazione continuava ad operare e che RA SC, capogruppo di Acicatena, aspirava ad assumere una posizione di vertice, impartendo dal carcere ordini e direttive tramite i suoi familiari ai suoi uomini più fedeli, identificati in IT ES e CA MO. Il sequestro delle missive e i colloqui intercettati a bordo dell'autovettura del CA, riportati nell'ordinanza (p. 3-7), davano conto della composizione dell'associazione, delle attività illecite e delle estorsioni in atto, della disponibilità di armi da parte dei sodali, del rispetto della competenza territoriale delle varie articolazioni, dei problemi di gestione delle intemperanze delle giovani leve da parte dei sodali storici quali appunto il ES e il CA, del cui ruolo e della cui affidabilità non poteva dubitarsi, specie a fronte della chiarezza dei colloqui e della fierezza con la quale il CA rivendicava l'appartenenza alla famiglia e alla vecchia guardia ("Se oggi questa famiglia è qualcuno è grazie a quelli che sono con l'ergastolo. Ci andiamo noi con il nome di RA e ci aprono le porte. Per RA questo ed altro a disposizione"). Proprio per la qualificazione della fonte il Tribunale ha attribuito rilievo alle circostanze riferite dal CA sia sul conto di IO AN che del ricorrente, entrambi appartenenti come lui e il ES alla "vecchia guardia" e, a tal proposito, il CA parlava del reinserimento nel clan del LI, dopo la scarcerazione, per decisione dello SC e del AN, i quali avevano ritenuto non dannose le dichiarazioni rese dal LI agli inquirenti perché non ne erano conseguiti arresti. Non meno rilevanti risultano i colloqui riportati nell'ordinanza (p.5), nei quali, a differenza di quanto indicato nel ricorso, è il ricorrente a descrivere l'organigramma dell'associazione, indicando ruoli e zone di influenza, a ricordare di aver provveduto al mantenimento di otto detenuti, ad affermare che ID FI CI, all'epoca reggente dell'organizzazione, stravedesse per lui, a 3 ricordare le attività illecite compiute su suo incarico, a discutere con la moglie del CA delle microspie rinvenute nella pizzeria di famiglia o delle estorsioni commesse da altri sodali oltre a partecipare all'estorsione ai danni della See You srl. La rilevanza delle circostanze indicate, in particolare, la riammissione nell'associazione per decisione dei vertici, che ne attesta la ritenuta affidabilità, oltre alla perfetta conoscenza dell'organigramma e delle attività dell'associazione, di per sé indizio di intraneità al sodalizio criminale (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv.279597) e la partecipazione all'estorsione contestata, lungi dal costituire mere reminescenze e nostalgici ricordi del LI, come prospettato dalla difesa, danno conto della corretta valutazione del Tribunale in punto di gravità indiziaria in ordine alla protratta e inalterata appartenenza del ricorrente all'associazione. 3. Anche il terzo motivo relativo all'estorsione è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui le censure si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa della vicenda, trascurando, soprattutto, che il recupero crediti e le estorsioni rientravano nel programma associativo. Come evidenziato dal Tribunale i colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza (p. 12-13), provano che il ricorrente si era recato insieme al CA presso l'esercizio dei debitori su richiesta e per conto del creditore ID FI;
che si erano dovuti allontanare per timore che la donna presente nel locale chiamasse le forze dell'ordine, ritenendo a quel punto, prudente non ritornare sul posto, facendovi andare altri;
che erano ritornati nel gennaio 2018 insieme ad un altro soggetto per rinnovare l'intimazione a pagare. Su tali risultanze, confermate dalle dichiarazioni e dal riconoscimento effettuato dai debitori, il Tribunale ha coerentemente fondato la valutazione sulla gravità indiziaria, ritenendo confermate l'accusa e le modalità mafiose utilizzate, sia intimando il pagamento immediato, sia minacciando dì picchiare la Businskiene, tanto da provocare l'intervento di dipendenti a tutela della stessa: modalità percepite dalle vittime, che infatti, riferivano di minacce mafiose. 4. Anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come mero concorso del terzo nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il Tribunale ha fornito corretta risposta alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 29451 del 23 ottobre 2020, escludendo la possibilità di ravvisare il reato meno grave in ragione dell'intento ulteriore, che ispirava la condotta del CA, mosso da un tornaconto personale e da un proprio interesse patrimoniale ovvero la compensazione del 4 debito contratto con il ID per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del bar del CA, alla cui realizzazione il ricorrente aveva prestato il proprio contributo. Risulta infatti, che ne fosse a conoscenza, ciò emergendo dal colloquio con il figlio del CA, sicché anche il suo intervento non era limitato ad offrire un contributo al creditore, bensì diretto a perseguire un interesse ulteriore del correo. 5. Infondata è anche la contestazione sulla sussistenza delle aggravanti. Non solo difetta un concreto interesse, in quanto l'esclusione delle aggravanti non avrebbe alcuna incidenza sul termine di durata della misura cautelare, ma è altresì, priva di consistenza la contestazione, stante l'appartenenza degli autori al clan AU e la conferma dell'utilizzo del metodo mafioso proveniente dalla circostanza che le persone offese si rivolsero a tale Buda RA, pregiudicato e sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per trovare una mediazione con il creditore, correttamente ritenuta una riprova della netta percezione da parte delle vittime della provenienza delle minacce da esponenti di un clan mafioso e della natura dell'intimidazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/03/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NT LI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza emessa il 25 novembre 2020 dal G.i.p. del medesimo Tribunale, applicativa della custodia in carcere per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata, oggetto dei capi 1) e 4) dell'imputazione provvisoria. Ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi: 1.1 violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale ha omesso di motivare sull'eccezione formulata in sede di riesame, con la quale si deduceva il difetto di motivazione dell'ordinanza 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 15962 Anno 2021 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 15/03/2021 genetica sulla partecipazione del ricorrente al clan AU per mancata indicazione degli elementi indiziari in base ai quali ne era stata ritenuta dimostrata l'appartenenza al sodalizio mafioso, specie in considerazione del fatto che l'estorsione, commessa in favore di un soggetto estraneo al sodalizio, era da qualificare ex art. 392 cod. pen. per l'intervento del terzo estraneo al recupero del credito;
1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. La motivazione dell'ordinanza è carente e apparente per essersi il Tribunale limitato a riportare conversazioni tra altri coindagati e alcune conversazioni con il CA in cui il ricorrente rievoca il passato, senza che dalle stesse risultino la partecipazione a riunioni o ad incontri con i coindagati o altri indicatori fattuali dell'appartenenza associativa emergenti dai principi affermati da questa Corte, riportati nel ricorso;
anche l'estorsione, concretizzatasi nel recupero di un credito, non si inserisce nel programma associativo né è stata realizzata con metodo mafioso;
1.3 violazione di legge e assoluta carenza di motivazione in relazione all'estorsione, in particolare all'intervento del ricorrente e al vantaggio personale che avrebbe realizzato. L'ordinanza si limita ad affermare che l'intervento del CA in favore del ID era sorretto da un tornaconto personale del primo, coincidente con l'azzeramento del debito per i lavori di ristrutturazione eseguiti dal ID nella pizzeria del CA, ma nulla dice del vantaggio del ricorrente, sicché la condotta integra il reato meno grave di cui all'art. 392 cod. pen.; 1.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della provenienza della minaccia da un appartenente all'associazione mafiosa e all'utilizzo del metodo mafioso per essersi il LI limitato ad accompagnare il CA in una sola occasione senza utilizzare il metodo mafioso né finalità di agevolare l'associazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Il primo motivo è infondato, in quanto la censura non era relativa all'assenza di motivazione dell'ordinanza genetica, ma alla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza;
investiva, quindi, la valutazione della gravità indiziaria, affrontata nell'ordinanza impugnata, che con argomentazione lineare ed esaustiva ha convalidato il percorso argomentativo del giudice emittente, spesso 2 richiamato con riferimento alle fonti probatorie esaminate e alle conversazioni ritenute più significative. 2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento, limitandosi il ricorrente a contestare il vizio di motivazione e la mancanza di elementi indiziari in base alla rassegna giurisprudenziale riportata nel ricorso senza confrontarsi minimamente con gli elementi specifici, indicati nell'ordinanza. Il Tribunale ha premesso che l'esistenza dell'associazione mafiosa, denominata clan AU risultava giudizialmente accertata, mentre le indagini avevano monitorato l'attività dell'associazione negli anni 2017-2018 ovvero nel periodo successivo agli arresti del 2016 con l'operazione cd Vicerè, consentendo di accertare che, nonostante gli arresti dei vertici e di numerosi affiliati, l'associazione continuava ad operare e che RA SC, capogruppo di Acicatena, aspirava ad assumere una posizione di vertice, impartendo dal carcere ordini e direttive tramite i suoi familiari ai suoi uomini più fedeli, identificati in IT ES e CA MO. Il sequestro delle missive e i colloqui intercettati a bordo dell'autovettura del CA, riportati nell'ordinanza (p. 3-7), davano conto della composizione dell'associazione, delle attività illecite e delle estorsioni in atto, della disponibilità di armi da parte dei sodali, del rispetto della competenza territoriale delle varie articolazioni, dei problemi di gestione delle intemperanze delle giovani leve da parte dei sodali storici quali appunto il ES e il CA, del cui ruolo e della cui affidabilità non poteva dubitarsi, specie a fronte della chiarezza dei colloqui e della fierezza con la quale il CA rivendicava l'appartenenza alla famiglia e alla vecchia guardia ("Se oggi questa famiglia è qualcuno è grazie a quelli che sono con l'ergastolo. Ci andiamo noi con il nome di RA e ci aprono le porte. Per RA questo ed altro a disposizione"). Proprio per la qualificazione della fonte il Tribunale ha attribuito rilievo alle circostanze riferite dal CA sia sul conto di IO AN che del ricorrente, entrambi appartenenti come lui e il ES alla "vecchia guardia" e, a tal proposito, il CA parlava del reinserimento nel clan del LI, dopo la scarcerazione, per decisione dello SC e del AN, i quali avevano ritenuto non dannose le dichiarazioni rese dal LI agli inquirenti perché non ne erano conseguiti arresti. Non meno rilevanti risultano i colloqui riportati nell'ordinanza (p.5), nei quali, a differenza di quanto indicato nel ricorso, è il ricorrente a descrivere l'organigramma dell'associazione, indicando ruoli e zone di influenza, a ricordare di aver provveduto al mantenimento di otto detenuti, ad affermare che ID FI CI, all'epoca reggente dell'organizzazione, stravedesse per lui, a 3 ricordare le attività illecite compiute su suo incarico, a discutere con la moglie del CA delle microspie rinvenute nella pizzeria di famiglia o delle estorsioni commesse da altri sodali oltre a partecipare all'estorsione ai danni della See You srl. La rilevanza delle circostanze indicate, in particolare, la riammissione nell'associazione per decisione dei vertici, che ne attesta la ritenuta affidabilità, oltre alla perfetta conoscenza dell'organigramma e delle attività dell'associazione, di per sé indizio di intraneità al sodalizio criminale (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Rv.279597) e la partecipazione all'estorsione contestata, lungi dal costituire mere reminescenze e nostalgici ricordi del LI, come prospettato dalla difesa, danno conto della corretta valutazione del Tribunale in punto di gravità indiziaria in ordine alla protratta e inalterata appartenenza del ricorrente all'associazione. 3. Anche il terzo motivo relativo all'estorsione è infondato, ai limiti dell'inammissibilità nella misura in cui le censure si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa della vicenda, trascurando, soprattutto, che il recupero crediti e le estorsioni rientravano nel programma associativo. Come evidenziato dal Tribunale i colloqui intercettati, riportati nell'ordinanza (p. 12-13), provano che il ricorrente si era recato insieme al CA presso l'esercizio dei debitori su richiesta e per conto del creditore ID FI;
che si erano dovuti allontanare per timore che la donna presente nel locale chiamasse le forze dell'ordine, ritenendo a quel punto, prudente non ritornare sul posto, facendovi andare altri;
che erano ritornati nel gennaio 2018 insieme ad un altro soggetto per rinnovare l'intimazione a pagare. Su tali risultanze, confermate dalle dichiarazioni e dal riconoscimento effettuato dai debitori, il Tribunale ha coerentemente fondato la valutazione sulla gravità indiziaria, ritenendo confermate l'accusa e le modalità mafiose utilizzate, sia intimando il pagamento immediato, sia minacciando dì picchiare la Businskiene, tanto da provocare l'intervento di dipendenti a tutela della stessa: modalità percepite dalle vittime, che infatti, riferivano di minacce mafiose. 4. Anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come mero concorso del terzo nel meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il Tribunale ha fornito corretta risposta alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n. 29451 del 23 ottobre 2020, escludendo la possibilità di ravvisare il reato meno grave in ragione dell'intento ulteriore, che ispirava la condotta del CA, mosso da un tornaconto personale e da un proprio interesse patrimoniale ovvero la compensazione del 4 debito contratto con il ID per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del bar del CA, alla cui realizzazione il ricorrente aveva prestato il proprio contributo. Risulta infatti, che ne fosse a conoscenza, ciò emergendo dal colloquio con il figlio del CA, sicché anche il suo intervento non era limitato ad offrire un contributo al creditore, bensì diretto a perseguire un interesse ulteriore del correo. 5. Infondata è anche la contestazione sulla sussistenza delle aggravanti. Non solo difetta un concreto interesse, in quanto l'esclusione delle aggravanti non avrebbe alcuna incidenza sul termine di durata della misura cautelare, ma è altresì, priva di consistenza la contestazione, stante l'appartenenza degli autori al clan AU e la conferma dell'utilizzo del metodo mafioso proveniente dalla circostanza che le persone offese si rivolsero a tale Buda RA, pregiudicato e sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per trovare una mediazione con il creditore, correttamente ritenuta una riprova della netta percezione da parte delle vittime della provenienza delle minacce da esponenti di un clan mafioso e della natura dell'intimidazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 15/03/2021