Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 11/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 11/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 31.12.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 20
novembre 2024
OGGETTO: d a
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Sisti ed elettivamente domiciliata presso lo suo studio, come da procura speciale depositata telematicamente
APPELLANTE
c o n t r o in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore,
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, per delega in atti
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data
20.10.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata
In via principale
Condannare in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 66.373,52,
oltre I.V.A., e oltre interessi moratori, per provvigioni riferite al periodo
III Trimestre 2017 / II Trimestre 2018 per le provvigioni derivanti da attività svolta da o nella diversa somma ritenuta di giustizia per CP_1
tutti i motivi di cui sopra
Accertare la giusta causa di recesso e/o che il recesso dell'agente è dovuto a circostanze attribuibili alla preponente, per tutti i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 61.092,34 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di differenze sull'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o in subordine condannare in persona del Parte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di €
1.232,08 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di saldo FIRR,
e di € 17.525,45 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra
Condannare in persona del legale Parte_2
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio
Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure.
Per l'appellata
1. Respingersi le domande formulate dall'appellante in quanto Parte_1
infondate in fatto ed in diritto, oltre che indimostrate, con conferma integrale della sentenza impugnata.
2. Spese e competenze di causa integralmente rifuse, con rimborso forfettario spese generali di studio nella misura del 15% ed agli accessori di legge sui compensi.
IN VIA ISTRUTTORIA reiterano le istanze istruttorie formulate nel primo grado del giudizio e non ammesse, ed in particolare quelle della memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c. del 30 Dic. 2019, opponendosi all'ammissione di quelle formulate dall'attrice, odierna appellante, in quanto inammissibili, infondate e comunque irrilevanti ai fini del decidere. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove dovessero essere formulate dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni e qualora codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di non dover assumere le prove richieste dalla convenuta, si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 7 giugno 2019 Parte_1
(operante nel settore della commercializzazione dei prodotti veterinari)
conveniva in giudizio la società Controparte_1
(società operante nel settore dei servizi per l'agricoltura, di seguito Pt_2
ed esponeva:
[...]
-di avere instaurato un rapporto di agenzia con quale Pt_2
proponente, per la vendita di prodotti zootecnici;
-che nel 2011 era, a sua volta, divenuta agente di altra società, Pt_2
anch'essa operante nel settore zootecnico, grazie alla CP_2
segnalazione del dott. collaboratore di quest'ultima e socio della Per_1
attrice Pt_1
-che aveva svolto attività di subagente di nella vendita dei Pt_2
prodotti di e che la preponente si era impegnata a CP_2
riconoscerle provvigioni per le vendite effettuate a n. 2 clienti di prodotti nella misura del 4% del fatturato, oltre ad un premio di euro CP_2
1,00 al quintale. Nel corso del rapporto le aveva sempre fornito Pt_2
i dati per l'emissione delle fatture che aveva onorato per anni. Il rapporto era proseguito sino al giugno 2017, quando aveva omesso di Pt_2 corrisponderle le provvigioni;
-che a seguito del mancato pagamento delle provvigioni, con PEC del 29
giugno 2018 aveva risolto il rapporto di subagenzia con che, nel Pt_2
frattempo, nel mese di maggio 2018, aveva cessato il rapporto di agenzia con CP_2
-che aveva sollecitato il pagamento delle provvigioni (dal III trimestre
2017 al II trimestre 2018) e delle indennità di cessazione del rapporto;
-che aveva contestato la richiesta sostenendo, per la prima volta, Pt_2
che non avendo promosso alcun contratto di vendita dal luglio Pt_1
2017 non le spettava alcuna provvigione.
Tanto premesso, chiedeva condannare al pagamento Pt_2
dell'importo di euro 66.373,52, o alla diversa somma ritenuta di giustizia,
a titolo di provvigioni, oltre interessi moratori, e accertata la giusta causa del recesso o che il recesso fosse imputabile alla proponente, condannare al pagamento dell'importo di euro 61.092,34, o alla diversa Pt_3
somma da accertare anche secondo equità, a titolo di differenze sull'indennità di cessazione del rapporto ex art 1751 c.c. o, in subordine,
condannarla al pagamento dell'importo di euro 1.232,08 a titolo di saldo
FIRR e di euro 17.525,45 a titolo di indennità suppletiva di clientela. Spese
di lite rifuse.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese, in Pt_2
particolare negando l'esistenza di un contratto di subagenzia con Pt_1
per la vendita di mangimi prodotti da ed affermando che CP_2
l'unico contratto di agenzia intercorso tra le parti aveva ad oggetto la commercializzazione di prodotti diversi, e contestava che vi fosse mai stato recesso per giusta causa da parte di da tale contratto, Pt_2
chiedendo il rigetto di tutte le domande, con rifusione delle spese.
Respinte le richieste istruttorie, con sentenza n. 1460/2020 del 23 ottobre
2020 il Tribunale, disattesa l'eccezione di nullità della procura alle liti della società attrice, rigettava le domande proposte da per Pt_1
omessa dimostrazione del contratto di subagenzia intercorso tra le parti con riferimento alla commercializzazione dei prodotti Al CP_2
riguardo affermava che la documentazione prodotta da non era Pt_1
univocamente riferibile all'uno o all'altro dei rapporti di agenzia indicati dall'attrice e che i mezzi di prova offerti da quest'ultima non erano ammissibili e/o rilevanti, né ammissibile era l'istanza di esibizione richiesta da in quanto il contratto di agenzia doveva essere provato Pt_1
per iscritto ai sensi dell'art. 1742, secondo comma, c.c., non essendo ammissibile la prova per testi, salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento, o per presunzioni.
Giudicava tardiva la nuova allegazione, prospettata dall'attrice per la prima volta solo nella comparsa conclusionale, circa l'attitudine di un negozio a modificare l'altro, estendendolo per fatti concludenti anche ai prodotti e non sostenibile l'assunto, anch'esso prospettato in CP_3
comparsa conclusionale, dell'omessa contestazione in giudizio del contratto da parte della convenuta, contestazione al contrario presente fin dalla comparsa di costituzione e risposta;
riteneva irrilevante l'eventuale arricchimento della convenuta, anch'esso prospettato in comparsa conclusionale, stante la mancata formulazione di domande ex art 2041
c.c.; riteneva tardiva la qualificazione del rapporto in memoria di replica come procacciamento di affari, oltre che in contrasto con l'allegazione del rapporto come agenzia sin dalla citazione.
Rigettava la domanda ex art 89 c.p.c. di e condannava Pt_2 Pt_1
al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza proponeva appello chiedendo, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con reiterazione delle istanze istruttorie e vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.
Si costituiva e contestava la fondatezza dell'appello Parte_2
chiedendone il rigetto, riproponendo le istanze istruttorie e chiedendo la rifusione delle spese.
All'udienza del 20 novembre 2024, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inesistente il contratto di subagenzia intercorso tra (preponente) e Pt_2 Pt_1
(subagente) per la commercializzazione di prodotti di per non CP_2
avere l'attrice offerto prova ammissibile del predetto contratto, in quanto la documentazione depositata non si riferiva univocamente all'uno o all'altro dei rapporti indicati dalla stessa attrice come intercorsi tra le parti. Secondo l'appellante il Tribunale non avrebbe considerato che era stata proprio a trasmettere a gli estratti conto provvigionali Pt_2 Pt_1
ricevuti da e sulla base dei quali corrispondeva le provvigioni CP_2
a come risultante documentalmente dai doc. 12 e 15, e che il Pt_1
rapporto risultava altresì provato dal pagamento delle fatture e dalle trattenute Enasarco.
Si duole dell'adesione del Tribunale alla tesi della controparte in ordine alla mancanza del contratto scritto di agenzia, in quanto l'art. 1742,
comma II, c.c., nel richiedere la prova per iscritto del contratto, fa salva la possibilità che esso possa essere stipulato anche oralmente, in quanto il requisito della forma scritta è richiesto ai fini della prova del contratto e non già ai fini della esistenza del rapporto di agenzia.
Sostiene che la preponente mai avrebbe contestato l'esistenza dell'accordo, limitandosi ad affermare la mancanza di un unico documento firmato da entrambe le parti.
In secondo luogo l'appellante lamenta che il Tribunale, nel ritenere tardiva la prospettazione di sia in ordine alla modifica, per Pt_1
comportamento concludente, del contratto con estensione anche ai prodotti sia in ordine all'ingiustificato arricchimento ex art CP_2
2041 cc e alla qualificazione del rapporto come procacciamento di affari,
avrebbe erroneamente interpretato la domanda di , fermandosi alle Pt_1
espressioni letterali utilizzate senza indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda ricavabile dalle argomentazione in fatto ed in diritto contenute nell'atto introduttivo e negli atti successivi. Sostiene che l'accordo sottoscritto tra le parti e prodotto sub doc. 6 sarebbe stato esteso, per fatti concludenti, anche ai prodotti e CP_2
proseguito per anni, tanto che aveva trattenuto e versato ad Pt_2
Enasarco la contribuzione previdenziale in favore della società attrice, e che in ogni caso, si sarebbe trattato di un rapporto di procacciamento di affari che comportava comunque il diritto alle provvigioni.
Sostiene, infine, che il primo giudice avrebbe errato anche nella interpretazione delle richieste istruttorie avendo la formulato Pt_1
precisi capitoli di prova in punto di accertamento della volontà delle parti ex art 1742 c.c.
L'appellante si duole poi del fatto che, avendo ritenuto inesistente il rapporto di subagenzia, il Tribunale non si sia pronunciato in ordine al recesso dal contratto e alle sue conseguenze e richiama sul punto quanto già esposto nel giudizio di primo grado. A tal proposito ribadisce come sia documentale che il recesso sia intervenuto per giusta causa e sia comunque imputabile alla preponente essendo pacifica la perdita del Pt_2
mandato conferito da a il mancato pagamento delle CP_2 Pt_2
provvigioni e la mancanza di correttezza e buona fede nell'omessa comunicazione a della perdita del mandato per la Pt_1
commercializzazione dei prodotti da parte di CP_2 Pt_2
Rileva, con riferimento alla indennità di cessazione del rapporto, che il
Tribunale non avrebbe considerato che la liquidazione di tale indennità era richiesta con riferimento al rapporto di agenzia formalmente stipulato tra le parti e alla sua unicità anche con riferimento ai prodotti CP_2 lamenta la contraddittorietà della motivazione avendo il primo giudice, da una parte, riconosciuto l'esistenza del rapporto di agenzia tra e CP_2
e dall'altro negato l'indennità di cessazione del rapporto Pt_2
negando l'esistenza della subagenzia tra e richiama e Pt_2 Pt_1
trascrive i presupposti per la concessione dell'indennità già esposti in citazione, sottolineando come la sua attività abbia procurato a Pt_2
due nuovi clienti e che, dopo la conclusione del rapporto, ha mantenuto
“sostanziali vantaggi” dalla attività da ella svolta.
Aggiunge che la controparte non ha contestato l'importo di euro 61.092,34
richiesto e il relativo conteggio, che le dovrà pertanto essere riconosciuto per il principio di non contestazione. In alternativa, ove si ritenesse più
favorevole, le spetterà l'indennità di fonte collettiva secondo la disciplina dell'A.E.C.
*****
L'appello è infondato e va respinto.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado premesso di Parte_1
avere intrattenuto un rapporto di agenzia con per la vendita dei Pt_2
prodotti zootecnici di quest'ultima, ha fondato la richiesta di pagamento delle provvigioni e dell'indennità di cessazione su un preteso “rapporto di subagenzia” con la stessa sorto nel 2011, con cui quest'ultima Pt_2
si sarebbe impegnata a riconoscerle le provvigioni per le vendite effettuate a due aziende agricole dei prodotti di altra società, la (di cui CP_2
nel frattempo la era divenuta agente), nella misura del 4% del Pt_2
fatturato, oltre ad un premio di euro 1,00 al quintale. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) e come già evidenziato dal primo giudice, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado ha espressamente negato l'esistenza Pt_2
di un rapporto di subagenzia tra lei e per la commercializzazione Pt_1
dei mangimi prodotti da e ha affermato che l'unico rapporto CP_2
intercorso tra loro nel periodo 2011 – 2017 è stato quello di “promuovere
stabilmente, per nostro conto, la vendita di integratori zootecnici nella
Provincia di Brescia” di cui alla “Lettera d'incarico d'agenzia”, rapporto che nulla aveva a che vedere con quello invocato dalla società attrice.
Ha rilevato che non aveva prodotto né il preteso contratto di Pt_1
subagenzia né la comunicazione che avrebbe dovuto Pt_2
obbligatoriamente inviare alla nel caso in cui si fosse CP_2
effettivamente avvalsa di un subagente, come previsto dall'art. 3 del sopra citato contratto di Mandato;
ha, infine, contestato i conteggi dimessi da
Pt_1
Tanto premesso, è incontestato e risulta dalla “Lettera d'incarico di agenzia” che GAR srl quale mandante ha conferito a quale Pt_1
agente, l'incarico di promuovere stabilmente, per suo conto, la vendita di integratori zootecnici da ella prodotti esclusivamente nella provincia di
Brescia, con divieto di svolgere la predetta promozione al di fuori di tale zona.
Ritiene la Corte di condividere la conclusione del Tribunale secondo cui non avrebbe fornito la prova del diverso rapporto di subagenzia, Pt_1
in forza del quale ha chiesto il pagamento delle provvigioni e dell'indennità di recesso e che sarebbe, a suo dire, intercorso tra lei e la dal 2011 al 2017, per la commercializzazione dei prodotti di Parte_2
Part altra società, la di cui pacificamente la era divenuta CP_4 Pt_2
agente in forza del “Mandato di agente di commercio” del 2 gennaio 2011
(cfr. doc. 4 dell'appellata in primo grado).
Ai sensi dell'art. 1742, comma secondo, c.c. il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto, il che significa che, sebbene la forma scritta non sia richiesta per la validità del contratto di agenzia, è tuttavia necessaria per la prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto ove,
come nel caso di specie, essi siano stati contestati.
Come, giustamente, ritenuto dal primo giudice, non può dirsi che detta prova sia stata fornita dalla società attrice, odierna appellante, sulla quale gravava l'onere di provare l'esistenza del rapporto di subagenzia fatto valere in giudizio.
A tale fine, infatti, anche con l'atto di appello, sostiene che la Pt_1
prova scritta del predetto contratto di subagenzia si trarrebbe dai doc.ti da
12 a 15 prodotti in primo grado dall'appellante e segnatamente:
-dagli estratti conto provvigionali ricevuti da e trasmessi dalla CP_2
stessa a e sulla base dei quali avrebbe Pt_2 Pt_1 Pt_2
corrisposto per anni le provvigioni alla società appellante;
-dal pagamento delle fatture trasmesse da a con Pt_1 Pt_2
riferimento a detto rapporto;
-dalle trattenute Enasarco.
Tale documentazione, tuttavia, non contiene alcun riferimento alla commercializzazione di prodotti da parte di CP_2 Pt_1
I versamenti Enasarco dal 2013 al 2016 (cfr. doc.ti 1 e 12 prodotti dall'appellante) fanno riferimento al rapporto di agenzia tra e Pt_1
quale mandante, senza alcun riferimento a parimenti Pt_2 CP_2
la dichiarazione del 28.02.2013 e quelle degli anni successivi, con cui comunica a l'accantonamento Enasarco e il Pt_2 Pt_1
versamento dei contributi FIRR (doc.ti 2 e 12 prodotti dall'appellante),
non fa menzione alcuna del rapporto di subagenzia per la vendita di prodotti e lo stesso si rileva con riferimento alle missive inviate CP_2
da prodotte sub doc.ti 3 e 4 dall'appellante, in cui si parla Pt_2
genericamente di provvigioni, anche in questo caso senza alcun riferimento all'invocato rapporto di subagenzia.
I semplici prospetti provvigioni luglio 2017/aprile 2018 dell'azienda agricola Naviglio e della Azienda Controparte_5
Agricola Belvedere di EN TT & C. s.s. (cfr. doc. 11
dell'appellante), nulla provano non essendo indicato il nome dell'agente e lo stesso vale per le analisi parametriche delle vendite delle due aziende agricole (cfr. doc. 15 a prodotto dall'appellante), dalle quali può desumersi esclusivamente che esse hanno acquistato prodotti di ma non CP_2
chi sia stato il tramite.
Rileva la Corte che la stessa documentazione di formazione unilaterale da parte dell'appellante non contiene alcuna indicazione a supporto della sua tesi: le fatture inviate da a (cfr. doc. 5 dell'appellante Pt_1 Pt_2
in primo grado) riportano la dizione “provvigioni maturate”, senza indicare se si trattasse di quelle relative al rapporto di agenzia per la commercializzazione dei prodotti di oppure al rapporto di Pt_2
subagenzia per i prodotti e tale riferimento non si rinviene CP_2
neppure nella richiesta di pagamento del 18.01.2018 - in cui al contrario si fa espresso riferimento ai “prodotti da Voi commercializzati” e quindi a quelli prodotti e commercializzati da - né nel successivo sollecito Pt_2
del 14 giugno 2018 (doc. 6 prodotto dall'appellante in primo grado), non potendo, peraltro, valorizzarsi l'unico riferimento alla perdita del mandato da parte di che avrebbe costituito il 100% del fatturato del CP_2
rapporto tra e contenuto nella missiva del 29 giugno Pt_1 Pt_2
2018 inviata da (cfr. doc. 7 dell'appellante in primo grado), Pt_1
trattandosi di atto di formazione della creditrice immediatamente contestato da GAR srl con missiva del 12 luglio 2018 (cfr. doc. 8
dell'appellante in primo grado).
Va, poi, rilevato che l'art. 3 del “Mandato di agente di commercio” (cfr.
Contr pag. 33 dell'unico documento prodotto da nel presente grado)
conferito da a prevedeva che quest'ultima potesse CP_2 Pt_2
avvalersi di agenti collaboratori o sostituti, solo previa comunicazione, di cui non vi è prova in atti.
Ritiene pertanto la Corte che la documentazione prodotta da non Pt_1
solo nulla provi, non avendo un significato univoco potendo riferirsi indifferentemente tanto all'uno che all'altro rapporto, ma, al contrario,
avvalori la tesi della società appellata per cui tra e Pt_2 Pt_1
sussisteva un unico rapporto di agenzia per la commercializzazione dei soli prodotti di Pt_2
Analogamente alcuna prova, in mancanza di qualsiasi riferimento alla attività svolta da ella commercializzazione di prodotti di Pt_1 CP_2
emerge dalla predetta documentazione in ordine ad una modifica, per
[...]
comportamenti concludenti non meglio indicati né tantomeno dimostrati,
dell'originario rapporto di agenzia con estensione anche alla commercializzazione di prodotti allegata da CP_2 Pt_1
tardivamente in comparsa conclusionale in primo grado e in netto contrasto sia con la prospettazione dalla stessa portata avanti per tutto il corso del giudizio in ordine alla esistenza di due rapporti intercorrenti tra e uno di agenzia per la commercializzazione dei Pt_2 Pt_1
prodotti di e uno di subagenzia per la commercializzazione dei Pt_2
prodotti sia con la previsione contenuta nella Lettera di CP_2
incarico d'agenzia secondo cui l'attività di promozione avrebbe dovuto essere svolta da solo nella provincia di Brescia, mentre il Pt_1
mandato per la commercializzazione dei prodotti riguardava CP_3
esclusivamente la provincia di Bergamo.
Quanto alle istanze istruttorie riproposte in questo grado, vanno dichiarate inammissibili, non avendo l'appellante sottoposto a specifica censura le ragioni analiticamente esposte nella sentenza impugnata che hanno portato il primo giudice – condivisibilmente – a dichiarare inammissibili e/o irrilevanti i mezzi di prova orali offerti da e l'istanza di Parte_1
esibizione ex art 210 cpc.
In ordine alla lamentata erronea interpretazione del contratto, pur condividendosi la premessa secondo cui il giudice, nel valutare la domanda, non è vincolato alle espressioni utilizzate dalle parti ma deve indagare il contenuto sostanziale della domanda, come ricavabile dalle argomentazioni in fatto ed in diritto contenute nell'atto introduttivo, rileva la Corte che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, per quanto possa indagarsene il contenuto, non è rintracciabile alcuna allegazione relativa ad un indebito arricchimento da parte di per il mancato Pt_2
pagamento delle provvigioni, da cui dovrebbe desumersi, secondo l'appellante, la tempestiva proposizione della domanda ex art 2041 cc. –
che, per inciso, sarebbe stata in ogni caso infondata stante la natura sussidiaria dell'azione – introdotta solo in comparsa conclusionale,
nonostante la inesistenza del rapporto di subagenzia in forza del quale erano pretese le provvigioni fosse stato tempestivamente dedotto da Pt_2
sin dalla sua costituzione in giudizio.
[...]
L'appello va, quindi respinto, rimanendo in ciò assorbiti tutti gli altri profili di censura,
Per l'effetto, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura che si liquida in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi previsti dal DM 147/2022 , ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria in relazione alla ridotta attività svolta, valore da 52.001 a 260.000.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Bergamo n. 1460/2020 del 23.10.2020, che, per l'effetto, conferma integralmente;
condanna a rifondere all'appellata le spese processuali del Parte_1
grado, che liquida in euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 5.103,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, Iva e cpa come per legge.
Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater
DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli