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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°9947 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...]/MG(Brasile) in Parte_1
data 20/04/1990, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale, unitamente a , nato a Persona_1
Birigui/SP(Brasile) in data 23/03/1989, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, sulla figlia minore Persona_2
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 29/08/2008;
[...] [...]
nata a [...]/MG (Brasile)in data Controparte_1
22/04/1987, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) in data Persona_3
15/04/2015; nata a [...] Controparte_2
Horizonte/MG(Brasile) in data 18/12/1987; Parte_2
nato a [...]/MG(Brasile) in data 14/11/1971;
[...] [...]
, nato a [...]/MG Controparte_3
(Brasile) in data 23/05/2002; , nata a [...] Controparte_4
Horizonte/MG (Brasile)in data 09/02/1965; , nata a Controparte_5
Belo Horizonte/MG (Brasile) in data13/11/1963; Parte_3
[...] [...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in data28/10/1996, cittadino
[...]
brasiliano, residente in [...]; , nato a Controparte_6
Contagem/MG (Brasile) in data04/04/1989; , CP_7 Parte_4
nato a [...]/SP (Brasile) in data29/11/2004; Controparte_8
, nata a [...]/MG(Brasile) in data 16/09/1985;
[...]
, nata a [...]/MG(Brasile) in Parte_5
data 18/12/1967, cittadina brasiliana, residente in [...]; e
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile)in data Controparte_9
19/04/1986; rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Filippi e dall'Advogado
(Avvocato Stabilito) Saimon RodrigoRocha ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, a Isola della Scala (VR), Viale Ungheria n. 3, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_10 CP_11
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_4 nato il [...] nel Comune di Grotte (AG), figlio di Per_5
e (doc. 03 fascicolo ricorrenti).
[...] Persona_6
In data 26 gennaio 1896, nel Comune di Grotte (AG),
contraeva matrimonio con (doc.04). Parte_6 Persona_7
, denominato anche non ha mai Persona_4 Parte_7
rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.05).
Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Persona_4 Persona_7
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 16 giugno 1912,
[...]
(doc. 06). Pt_8
In data 25 maggio 1935, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con (doc.07). Parte_8 Persona_8
Dall'unione coniugale tra e Parte_8 Controparte_12
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nascevano 3 figlie:
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 maggio 1936,
(doc.08); Persona_9
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 luglio 1938,
(doc.09); Persona_10
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 agosto 1942.
doc.10). Controparte_13
******
In data 12 luglio 1958, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(doc.11). Persona_11
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_12 dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Persona_13
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 aprile 1959 Persona_14
(doc.12).
[...]
In data 31 ottobre 1984, nella città di São Joaquim de Bicas/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_14 Persona_15
(doc.13).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Persona_14 Persona_16
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella città di
[...]
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 18 dicembre 1987, CP_2
(doc.14).
[...]
******
In data 05 dicembre 1959, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_10 Parte_2
(doc.15).
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Parte_9
dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 3 figli: Parte_2
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 13 novembre 1963,
(doc.16); Controparte_5
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 18 dicembre 1967,
(doc.17); Parte_5
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 14 novembre 1971,
(doc.18). Parte_2
*******
In data 30 giugno 1982, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Controparte_5 Persona_17
[...] [...]
(doc.19).
[...]
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_18
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Belo Persona_17
Horizonte/MG (Brasile), in data 19 aprile 1986, Persona_19
(doc.20).
[...]
******
In data 29 giugno 1984, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con il sig. Parte_5 Persona_20
(doc.21).
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (cognome Parte_5
acquisito dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 3 figli: Per_20 Pt_1
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 16 settembre 1985,
(doc.22); Parte_10
- nella città di Contagem/MG (Brasile), in data 4 aprile 1989,
[...]
; CP_6
- nella città di Tarumirim/MG (Brasile), in data 28 ottobre 1996,
[...]
(doc.24); Parte_3
******
In data 10 ottobre 1994, nella città di Conselheiro Lafaiete/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Parte_2
(doc.25). Persona_21
Dall'unione coniugale tra e Parte_11 [...]
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella Controparte_14
città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 maggio 2002,
[...]
(doc.26). Controparte_3 ******
In data 24 giugno 1961, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Controparte_13 Persona_22
(doc.27).
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_23
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Belo Persona_22
Horizonte/MG (Brasile), in data 9 febbraio 1965, Parte_12
(doc.28).
[...]
In data 19 novembre 1981, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Parte_12 Per_24 [...]
(doc.29). CP_15
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Parte_13
dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 2 figlie: Controparte_16
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 22 aprile 1987,
(doc.30); Controparte_1
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 20 aprile 1990,
(doc.31). Persona_25
*******
La sig.ra ha avuto 2 figli: Controparte_1
- nella città di São Paulo/SP (Brasile), in data 29 novembre 2004, nasceva il sig. (doc.32) - Figlio di insieme Persona_26 CP_1
a ; Persona_27
- nella città di São Paulo/SP (Brasile), in data 15 aprile 2015,
[...]
(doc.33) - Padre non citato. Per_3
****** In data 9 febbraio 2008, nella città di São Paulo/SP (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con il sig. Persona_25 Persona_1
(doc.34).
[...]
Dall'unione coniugale tra (cognomeacquisito Per_25 Parte_1
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Persona_1 Pt_1
São Paulo/SP (Brasile), in data 28 maggio 2008, Persona_2
(doc.35).
[...]
*****
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_10
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 25.09.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte resistente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_4
stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 29.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°9947 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata a [...]/MG(Brasile) in Parte_1
data 20/04/1990, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale, unitamente a , nato a Persona_1
Birigui/SP(Brasile) in data 23/03/1989, il quale interviene nel presente giudizio solo in tale qualità, sulla figlia minore Persona_2
, nata a [...]/SP (Brasile) in data 29/08/2008;
[...] [...]
nata a [...]/MG (Brasile)in data Controparte_1
22/04/1987, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore , nata a [...]/SP (Brasile) in data Persona_3
15/04/2015; nata a [...] Controparte_2
Horizonte/MG(Brasile) in data 18/12/1987; Parte_2
nato a [...]/MG(Brasile) in data 14/11/1971;
[...] [...]
, nato a [...]/MG Controparte_3
(Brasile) in data 23/05/2002; , nata a [...] Controparte_4
Horizonte/MG (Brasile)in data 09/02/1965; , nata a Controparte_5
Belo Horizonte/MG (Brasile) in data13/11/1963; Parte_3
[...] [...]
, nato a [...]/MG (Brasile) in data28/10/1996, cittadino
[...]
brasiliano, residente in [...]; , nato a Controparte_6
Contagem/MG (Brasile) in data04/04/1989; , CP_7 Parte_4
nato a [...]/SP (Brasile) in data29/11/2004; Controparte_8
, nata a [...]/MG(Brasile) in data 16/09/1985;
[...]
, nata a [...]/MG(Brasile) in Parte_5
data 18/12/1967, cittadina brasiliana, residente in [...]; e
[...]
, nata a [...]/MG (Brasile)in data Controparte_9
19/04/1986; rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Filippi e dall'Advogado
(Avvocato Stabilito) Saimon RodrigoRocha ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, a Isola della Scala (VR), Viale Ungheria n. 3, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_10 CP_11
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2023, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , Persona_4 nato il [...] nel Comune di Grotte (AG), figlio di Per_5
e (doc. 03 fascicolo ricorrenti).
[...] Persona_6
In data 26 gennaio 1896, nel Comune di Grotte (AG),
contraeva matrimonio con (doc.04). Parte_6 Persona_7
, denominato anche non ha mai Persona_4 Parte_7
rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc.05).
Dall'unione coniugale tra e , nasceva a Persona_4 Persona_7
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 16 giugno 1912,
[...]
(doc. 06). Pt_8
In data 25 maggio 1935, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con (doc.07). Parte_8 Persona_8
Dall'unione coniugale tra e Parte_8 Controparte_12
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nascevano 3 figlie:
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 maggio 1936,
(doc.08); Persona_9
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 luglio 1938,
(doc.09); Persona_10
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 agosto 1942.
doc.10). Controparte_13
******
In data 12 luglio 1958, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Persona_9 [...]
(doc.11). Persona_11
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_12 dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Persona_13
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 25 aprile 1959 Persona_14
(doc.12).
[...]
In data 31 ottobre 1984, nella città di São Joaquim de Bicas/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_14 Persona_15
(doc.13).
[...]
Dall'unione coniugale tra e Persona_14 Persona_16
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella città di
[...]
Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 18 dicembre 1987, CP_2
(doc.14).
[...]
******
In data 05 dicembre 1959, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Persona_10 Parte_2
(doc.15).
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Parte_9
dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 3 figli: Parte_2
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 13 novembre 1963,
(doc.16); Controparte_5
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 18 dicembre 1967,
(doc.17); Parte_5
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 14 novembre 1971,
(doc.18). Parte_2
*******
In data 30 giugno 1982, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Controparte_5 Persona_17
[...] [...]
(doc.19).
[...]
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_18
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Belo Persona_17
Horizonte/MG (Brasile), in data 19 aprile 1986, Persona_19
(doc.20).
[...]
******
In data 29 giugno 1984, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con il sig. Parte_5 Persona_20
(doc.21).
Dall'unione coniugale tra la sig.ra (cognome Parte_5
acquisito dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 3 figli: Per_20 Pt_1
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 16 settembre 1985,
(doc.22); Parte_10
- nella città di Contagem/MG (Brasile), in data 4 aprile 1989,
[...]
; CP_6
- nella città di Tarumirim/MG (Brasile), in data 28 ottobre 1996,
[...]
(doc.24); Parte_3
******
In data 10 ottobre 1994, nella città di Conselheiro Lafaiete/MG (Brasile),
, contraeva matrimonio con Parte_2
(doc.25). Persona_21
Dall'unione coniugale tra e Parte_11 [...]
(cognome acquisito dopo il matrimonio) nasceva nella Controparte_14
città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 23 maggio 2002,
[...]
(doc.26). Controparte_3 ******
In data 24 giugno 1961, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Controparte_13 Persona_22
(doc.27).
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Persona_23
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Belo Persona_22
Horizonte/MG (Brasile), in data 9 febbraio 1965, Parte_12
(doc.28).
[...]
In data 19 novembre 1981, nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile),
contraeva matrimonio con Parte_12 Per_24 [...]
(doc.29). CP_15
Dall'unione coniugale tra (cognome acquisito Parte_13
dopo il matrimonio) ed il sig. nascevano 2 figlie: Controparte_16
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 22 aprile 1987,
(doc.30); Controparte_1
- nella città di Belo Horizonte/MG (Brasile), in data 20 aprile 1990,
(doc.31). Persona_25
*******
La sig.ra ha avuto 2 figli: Controparte_1
- nella città di São Paulo/SP (Brasile), in data 29 novembre 2004, nasceva il sig. (doc.32) - Figlio di insieme Persona_26 CP_1
a ; Persona_27
- nella città di São Paulo/SP (Brasile), in data 15 aprile 2015,
[...]
(doc.33) - Padre non citato. Per_3
****** In data 9 febbraio 2008, nella città di São Paulo/SP (Brasile),
[...]
, contraeva matrimonio con il sig. Persona_25 Persona_1
(doc.34).
[...]
Dall'unione coniugale tra (cognomeacquisito Per_25 Parte_1
dopo il matrimonio) e nasceva nella città di Persona_1 Pt_1
São Paulo/SP (Brasile), in data 28 maggio 2008, Persona_2
(doc.35).
[...]
*****
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_10
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 25.09.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte resistente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che non era Persona_4
stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti.
Nella linea genealogica si apprezzano passaggi per linea femminile intervenuti in epoca pre-costituzionale. Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt.
3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per
nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status
civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza
n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo,
per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555
del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana
indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della
Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tale
sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza,
privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme pre-costituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile,
salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è
giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez.
Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è
permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano
nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi
solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L.
555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino,
effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità
essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà,
indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni
tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti
denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità
della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio
1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
In definitiva, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_10
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 29.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.