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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2024, n. 17068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17068 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TH RT nato il [...] ZO PI nato a [...] il [...] SH AZ nato a [...]( ALBANIA) il 08/12/1979 ER AJ IA nato il [...] IR AN nato a [...] il [...] HA OR nato il [...] RO GH AM nato a [...] il [...] D'IC ET EL nato a [...] il [...] TI LA nato a [...] il [...] VI OM nato a [...] il [...] DD AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 17068 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 21/12/2023 Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al primo motivo di ricorso proposto da TI AN, l'annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento al capo B1 con riferimento ai ricorsi proposti da TH RT e ZO PI e l'inammissibilità del resto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BONANNI OL del foro di GENOVA in difesa di IR AN, anche quale sostituto processuale dell'avvocato TESTASECCA RE del foro di GENOVA in difesa di TH RT e ZO PI e dell'avvocato REBAGLIATI ROSANNA del foro di SAVONA in difesa di SH AZ e ER AJ IA, giusta delega depositata in udienza, oltre che quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato TURRISI ANTONIO del foro di PALERMO in difesa di IR AN, dell'avvocato FALCONE FABIO del foro di PALERMO in difesa di VI OM e dell'avvocato GUIDO RE OL del foro di GENOVA in difesa di DD AN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. / 2 RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni emesse in sede di merito sono rappresentate da : a) sentenza GUP Tribunale Genova del 16 giugno del 2021, in rito abbreviato;
b) sentenza Corte di Appello di Genova del 10 ottobre 2022. 1.1 Gli esiti possono essere rappresentati schematicamente, in rapporto alle posizioni degli odierni ricorrenti, facendo riferimento alle imputazioni contestate. RICORRENTE OD RT ESITO PRIMO GRADO Capo A - promotore art. 416 cod.pen. finalizzato a più fatti di agevolazione della im- migrazione clandestina- ESITO APPELLO CONFERMA Capo al) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 21/24 settembre 2018 Capo a2) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 24 settembre/ 3 ottobre 2018 Capo a3) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 30 settembre/ 9 ottobre 2018 Capo a4) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 29 settembre/ 17 ottobre 2018 Capo a5) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 10/ 17 ottobre 2018 Capo a6) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 13/16 ottobre 2018 Capo a7) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 14 ottobre/ 14 novembre 2018 Capo a 7 bis) contraffazione di un documento di identità, in Palermo, correlata al capo a7 Capo al0) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 2/8 dicembre 2018 Capo al° bis - contraffazione di un documento di identità, in Palermo, correlata al capo al° Capo B1) simulazione di reato e furto aggravato, in Genova il 30 luglio 2018. Affermata la penale responsabilità per tutte le contestazioni. I reati-scopo sono tutti pluriaggravati (finalità di lucro, numero dei concorrenti e transnazionalità). Ritenuto più grave il capo a3, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del capo bl, anni 6 reclusione ed euro 80.667 di multa per tutti i capi a (in continuazione interna) + mesi 10 per il capo bl. AN SE CONFERMA 4 Medesimi Capi del OD e medesimo esito. EH ZE MEDESIMI CAPI del OD tranne il capo B1 Affermata la penale responsabilità per tutte le contestazioni. Ritenuto più grave il capo a3, riconosciuta la continuazione, con le attenuanti generiche, pena di anni 6 di reclusione ed euro 80.667 di multa . CONFERMA HA AJ NA Capo a) come partecipe, nonché al, a4, a5, a6, a7 con bis, alt) con bis Ritenuto più grave il capo al, con attenuanti generiche, pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione + 30.000 di multa. CONFERMA RG LE Capo a) come partecipe, nonché a6, a7 con bis, al0 con bis Ritenuto più grave il capo a6, con attenuanti generiche pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione + 14.000 di multa . Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena ad anni 2, mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed euro 10.666 di multa. HO OR Capo a) come partecipe, nonché a5, a6. Ritenuto più grave il capo a5, con attenuanti Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena in anni 2, mesi 3 e giorni 3 di generiche pena di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione + 14.000 di multa . reclusione ed euro 10.666 di multa. ER GH EL Capo a) come partecipe, nonché a4, a6. Assolta sul capo a6 . Ritenuto più grave il capo a4, con attenuanti generiche pena di anni 4 di reclusione + 24.000 di multa . Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena in anni 2 e giorni 1:3 di reclusione ed euro 10,000 di multa. D'CO IE RA Solo il capo al. Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. (con giudizio di equivalenza) pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000 di multa. CONFERMA MA NU Solo il capo al. Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art.114 cod.pen. con giudizio di equivalenza pena di mesi 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa. CONFERMA TA MO Capi al0 e al0 ter Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art.114 cod.pen., con giudizio di equivalenza, pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa. CONFERMA 6 DD ST Solo il capo a3. CONFERMA Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen, con giudizio di equivalenza, pena di anni 1 di reclusione ed euro 50.000 di multa. 2. I fatti di reato oggetto delle imputazioni sono stati accertati mediante: a) intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali;
b) indagini di polizia giudiziaria a riscontro dei contenuti delle captazioni;
c) controlli su strada realizzati in territorio francese;
d) sostanziali ammissioni dei fatti (con riferimento ai singoli episodi delittuosi) rese dalla maggior parte degli imputati. 2.1 In estrema sintesi, può dirsi che secondo i giudici del merito vi è piena prova della esistenza di una associazione per delinquere operante tra l'Albania, l'Italia e il Regno Unito, tesa a programmare e realizzare nel corso del tempo più fatti di agevolazione della immigrazione clandestina. I diversi imputati hanno fornito il contributo descritto nella contestazione e, in numerosi casi, hanno concorso nella commissione di specifici reati-scopo. 2.2 La Corte di Appello, richiamando i contenuti argomentativi della prima decisione, si è occupata essenzialmente della doglianza comune relativa alla sussistenza del reato di associazione (capo A) e di quella relativa alla sussistenza delle circostanze aggravanti dei delitti-scopo (con particolare riferimento alla aggravante della transnazionalità di cui all'attuale art. 61 bis cod.pen.). Circa tali profili, la Corte di secondo grado ha ribadito tanto la ricorrenza della associazione per delinquere (in ragione delle obiettive caratteristiche dei fatti e della esistenza di una struttura organizzata, destinata a permanere al di là della consumazione dei singoli reati-scopo) che la ricorrenza di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella decisione di primo grado. Vengono inoltre respinte, tranne che per le posizioni degli imputati RG, ER GH e HO (in parte), le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, RI RT, AN SE, HO OR, EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO. Gli atti di ricorso vengono di seguito esposti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 II ricorso proposto da RI RT è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di affermata responsabilità per il reato di associazione. La tesi della difesa è che dagli atti emerge una serie di reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina avvinti dal vincolo della continuazione, ma mancano i presupposti di riconoscibilità della associazione per delinquere. Sul punto la decisione di secondo grado compie un mero rinvio ai contenuti della decisione di primo grado, del tutto inadeguato - si afferma - rispetto alle critiche formulate nei motivi di appello. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen. . Non è stato identificato alcun gruppo criminale operante all'estero, cui accedevano le singole condotte, ma - in sostanza - le condotte sono state commesse in parte in Italia in parte in territorio estero (anche in concorso con altri soggetti non identificati) esclusivamente in riferimento alla configurazione della fattispecie incriminatrice, che punisce anche il transito. Il gruppo, se sussistente, è quello che ha operato anche in Italia ed è unico. Non poteva, pertanto essere ritenuta sussistente - si afferma - la particolare circostanza aggravante, sia pure limitatamente ai reati-scopo. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce la carenza della condizione di procedibilità (querela) per il reato di cui al capo B1). In ragione dei contenuti del d.lgs. n.150 del 2022 il reato è, secondo la difesa, divenuto procedibile a querela. 8 3.2 Il ricorso proposto da AN SE introduce i medesimi motivi già sintetizzati in rapporto alla posizione del RI. 3.3 HA AJ NA e ZE EH introducono due motivi di ricorso. 3.3.1 Il primo motivo articola censura sulla configurabilità del reato di associazione, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Anche in tal caso si afferma che non vi sono i caratteri tipici della associazione, quanto una aggregazione occasionale, correlata alla consumazione di alcune specifiche condotte di favoreggiamento della immigrazione clandestina. 3.3.2 Il secondo riguarda la deduzione di erronea applicazione di legge in riferimento alla circostanza aggravante (ritenuta in rapporto ai reati-scopo) dell'art.61 bis cod.pen. . Anche in tal caso si evidenzia, in sintesi, che la decisione di merito finisce per discostarsi dai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza AD. Si osserva, in particolare, che se è vero che l'insegnamento di SU AD (ossia la necessaria 'alterità' del gruppo criminale operante in più stati) è stato espresso in rapporto al reato di associazione, il principio di diritto andrebbe esteso anche ai reati-scopo, in quanto il profilo di 'maggior disvalore' è rinvenibile solo nella ipotesi in cui il contributo sia fornito da un gruppo organizzato operante all'estero autonomo e diverso da quello cui, in ipotesi, appartengono gli autori dei delitti-scopo. Sul punto, le decisioni di merito sarebbero viziate in diritto. 3.4 RG LE introduce tre motivi di ricorso. 3.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato associativo. IL ricorrente evidenzia che la pretesa condotta partecipativa sarebbe stata illogicamente argomentata, avendo Gli -genti LE al più cooperato - in via occasionale - alla commissione di due delitti scopo, con palese assenza di affectio societatis. La decisione impugnata avrebbe, in sostanza, eluso il profilo di critica. 3.4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per i tre reati-scopo. 9 Secondo la difesa il rinvio per relationem ai contenuti argomentativi della decisione di primo grado non è congruo, in rapporto alla specificità dei profili di critica introdotti con i motivi di appello. 3.4.2 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti e di quella del minimo contributo ex art.114 sulle ritenute aggravanti. La Corte di Appello, pur riconoscendo la circostanza aggravante di cui all'art.114 cod.pen. (in aggiunta alle generiche già applicate in primo grado) non ha mutato il giudizio di equivalenza e non avrebbe motivato in modo congruo su tale punto. 3.5 HO OR introduce quattro motivi di ricorso. 3.5.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio dì motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di associazione. Anche in tal caso si censura, in sostanza, l'omessa risposta ai motivi di appello, posto che le condotte tenute dal ricorrente si caratterizzano per mera occasionalità, senza alcuna volontà e consapevolezza di prestare ausilio ad una struttura organizzata e destinata a permanere al di là della consumazione dei reati- scopo. 3.5.2 Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen. . Oltre alle considerazioni comuni agli altri ricorrenti si insiste sull'assenza di consapevolezza in capo al ricorrente circa la stessa esistenza della struttura organizzata. 3.5.3 Al terzo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fine di lucro. Si sostiene la carenza di motivazione, in rapporto al fatto che il margine di profitto del ricorrente sarebbe stato particolarmente esiguo, trattandosi in sostanza di un rimborso per le spese correlate alla ospitalità data ai migranti. 3.5.4 Al quarto motivo deduce l'omessa risposta al motivo di appello concernente la sospensione condizionale della pena. L'età del ricorrente (al momento dei fatti 10 infraventunenne) la consentiva, in rapporto alla quantificazione sanzionatoria operata dalla Corte di Appello. 3.6 ER GH EL introduce due motivi di ricorso. 3.6.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti e di quella del minimo contributo ex art.114 sulle aggravanti. La Corte di Appello, pur riconoscendo la circostanza aggravante di cui all'art.114 cod.pen. (in aggiunta alle generiche già applicate in primo grado) non ha mutato il giudizio di equivalenza e non avrebbe motivato in modo congruo su tale punto. 3.6.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione della entità della pena-base nell'ambito della cornice edittale. 3.7 D'CO IE RA e MA NU introducono due motivi di ricorso. 3.7.1 Si deduce, in sintesi, l'omessa risposta ai motivi di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto, trattamento sanzionatorio e tipologìa di pena (in particolare sarebbe stata ignorata la richiesta di sostituzione con sanzioni sostitutive ai sensi della legge n.689 del 1981). 3.8 TA MO introduce sei motivi di ricorso. 3.8.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo al0). Non vi sarebbe alcuna risposta sulla dedotta carenza di elemento psicologico in capo al TA. 3.8.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo a.10) ter. Anche in tal caso la motivazione è apodittica e si basa su una mera supposizione, non suffragata da elementi obiettivi. 3.8.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della ulteriore circostanza attenuante di cui all'art.116 cod.pen. . Pur essendo stata riconosciuta la minima partecipazione, andava ritenuto, quanto al reato più grave, il concorso anomalo. 3.8.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla aggravante del fine di lucro. 3.8.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 3.8.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.9 DD ST articola due motivi di ricorso esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla mancata esclusione della recidiva e omessa risposta sulla sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva (ai sensi della legge n.689 del 1981). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Conviene esaminare i singoli atti di ricorso (eventualmente con trattazione unitaria ove relativi alle medesime doglianze) nel modo che segue. 2. I ricorsi proposti da RI RT e AN SE risultano fondati al terzo motivo. 2.1 Come rilevato anche nelle conclusioni del Procuratore Generale, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022 la fattispecie di reato oggetto di contestazione nell'ambito del capo B1 - limitatamente al furto di cui all'art. 624 cod.pen. con le aggravanti della relazione di prestazione d'opera e della rilevante gravità - è procedibile a querela e la stessa non è stata formulata. Ne deriva la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, con annullamento senza rinvio, in tale parte, della sentenza impugnata. Tuttavia va rilevato che al medesimo capo B1 è contestato anche il correlato delitto di simulazione di reato non oggetto di alcuna variazione di assetto normativo in punto di procedibilità e nemmeno oggetto di ricorso. Non risulta possibile, tuttavia, rilevare in modo algebrico la quota di pena riferibile al solo reato di cui all'art. 367 cod.pen. (che da reato satellite della continuazione P i 2 interna diventa, attualmente, unico) e pertanto, sul punto, la decisione va annullata con rinvio, come da dispositivo. 2.2 I primi due motivi di ricorso sono infondati. 2.2.1 Quanto alla sussistenza della associazione per delinquere, non si ravvisa alcuna incompletezza o illogicità della decisione impugnata. Va in premessa rilevato che proprio i due ricorrenti qui in rilievo hanno ammesso - anche in rapporto alla evidenza dei dati indizianti posti a carico - la responsabilità in rapporto ai numerosi fatti specifici di favoreggiamento della immigrazione clandestina oggetto di contestazione. La serialità delle condotte e la esistenza di un collaudato modus operandi ha portato già il giudice di primo grado ad evidenziare come le condotte risultassero frutto di precedenti attività analoghe, realizzate sulla base di accordi con soggetti operanti tanto in territorio albanese che in territorio britannico. L' Italia era solo luogo di transito e di organizzazione del viaggio degli immigrati, con le particolari caratteristiche dell'utilizzo di documenti 'originali' (messi a disposizione da soggetti reclutati ad hoc) e del 'camuffamento fisico' degli utilizzatori (tramite le attività svolte dalla HA). Solo in virtù della cattiva riuscita di alcuni viaggi (in ragione dei controlli operati dalla polizia francese) il gruppo decideva di modificare strategìa operativa attraverso il canale siciliano teso al reperimento di documenti di identità contraffatti. Vi è dunque, come si è ritenuto nella decisione impugnata, tanto un profilo organizzativo (rete di relazioni sia esterne al territorio nazionale che interne, tese a procurare o realizzare gli strumenti utili per eseguire i singoli viaggi) che un profilo finalistico (mantenimento in essere della organizzazione per realizzare viaggi futuri) che rendono del tutto evidente la integrazione in fatto della fattispecie associativa oggetto di contestazione. In tale contesto, va rilevato che la Corte di Appello ha coerentemente fatto riferimento ai contenuti argomentativi (ed in particolare alla sintesi delle numerose captazioni di conversazioni) esposti nella decisione di primo grado, non essendovi contenuti delle doglianze tali da comportare un particolare approfondimento delle valutazioni già esposte in quella sede, che rispettano la logica della norma penale di riferimento. 2.2.2 Quanto alla ricorrenza, in riferimento ai reati-scopo, della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen., i ricorsi sono parimenti infondati. _Y t_ 3 La disposizione (in piena continuità normativa con il testo precedente, contenuto nell'art.4 legge n.146 del 2006) è così formulata : per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena.. . Dal testo della norma non si evince alcuna esclusione oggettiva in riferimento a particolarità ontologiche delle singole fattispecie oggetto di 'destinazione' della aggravante, trattandosi di circostanza correlata alla sola entità della pena massima prevista per il reato cui, eventualmente, accede. Dunque dai contenuti della disposizione deriva, in sostanza, che la «condizione funzionale di applicabilità» della circostanza (in presenza del quantum edittale di pena) è esclusivamente correlata al profilo causale, nel senso che il 'gruppo criminale operante in più stati' deve aver fornito, in qualsiasi modo, un contributo alla realizzazione della condotta o dell'evento previsto per la integrazione del delitto correlato. Secondo la prospettiva difensiva, tuttavia, la concretizzazione giurisprudenziale della previsione di legge (in particolare espressa dal noto arresto Sez. U AD del 2013) porta a ritenere che l'incremento sanzionatorio si giustifichi solo nella ipotesi in cui il 'gruppo organizzato' sia diverso da quello - eventualmente - composto dai soggetti che hanno realizzato le singole condotte incriminate da norme di parte speciale. Ciò perché, in caso contrario vi sarebbe una artificiosa moltiplicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dal 'medesimo fatto'. 2.2.3 La prospettazione difensiva, come si è ritenuto in sede di merito, pur suggestiva, non può trovare accoglimento, basandosi su una impropria estensione dei contenuti espressi da Sez. U AD. In detto arresto, in particolare, si è osservato che la circostanza aggravante in parola non può - in caso di identità soggettiva - ritenersi applicabile al delitto di associazione per delinquere essenzialmente in ragione del fatto che la struttura della disposizione è, come si è detto, incentrata sul profilo funzionale, il che implica che il 'contributo' alla realizzazione del delitto debba essere portato ab extemo. Lì dove l'associazione stessa - già incriminata - si muova in ambito transnazionale non vi è 'alterità' soggettiva tra le due entità e, pertanto, la applicazione della circostanza è impedita dal principio di consunzione di cui all'art.61 comma 1 cod.pen. . 14 Da qui l'espressione del principio di diritto secondo cui la speciale aggravante è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa. L'intero ragionamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte si incentra, pertanto, sul reato associativo ed impone di non ritenere ammissibile la contestazione della aggravante al reato associativo nella ipotesi in cui vi sia identità soggettiva tra le due entità astrattamente enucleabili. Da ciò, tuttavia, non deriva alcun ostacolo a ritenere valida e produttiva di effetti la contestazione dell'aggravante in rapporto ai singoli reati-scopo, come si è già ritenuto in plurimi arresti posteriori alla citata pronunzia AD (v. Sez. III n. 10116 del 24.11.2020, dep.2021, rv 281481), anche relativi al delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (v. Sez. I n. 57440 del 23.11.2017, rv 272395). In simili casi, infatti, la ratio del riconoscimento del maggior disvalore del reato- scopo sta nel fatto che la condotta è stata agevolata dal gruppo criminale organizzato, a carattere transanzionale, ed a nulla rileva che gli autori del reato siano - o meno - stati incriminati anche per il delitto associativo (non aggravato, per le ragioni di cui sopra) di cui all'art. 416 cod.pen. . Si tratta, infatti, di profili di incriminazione diversi, che tollerano la correlazione tra la condotta specifica (reato-scopo) e la particolare caratteristica funzionale del P-17 gruppo agevolatore, in maniera non dissimile da quanto risulta previsto in tema di criminalità organizzata, lì dove la punizione per il delitto aggravato dalle particolari modalità di cui all'art. 416 bis cod.pen. è ritenuta doverosa anche nei confronti del soggetto associato al gruppo mafioso in questione (v. Sez. U Cina/li del 2001). Da ciò deriva il rigetto dei motivi di ricorso sul punto. 3. Il ricorso proposta da HO OR è fondato, limitatamente al quarto motivo. 3.1 II primo motivo va dichiarato inammissibile per genericità, oltre ad essere teso ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. Dalle conversazioni intercettate - per come ragionevolmente apprezzate in sede di merito - è emersa la piena adesione dell' HO alle iniziative del gruppo diretto dal RI e dalla AN, sia pure nei limiti della ',messa a disposizione' del proprio alloggio per i soggetti in transito. E' emersa altresì la piena consapevolezza della esistenza di una rete organizzativa più ampia che avrebbe consentito di realizzare altre condotte di agevolazione ed 15 in ciò, in modo del tutto logico, le decisioni di merito hanno argomentato in punto di ricorrenza dell'affectio societatis. 3.2 Il secondo motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo 2.2 . Quanto agli indici di consapevolezza soggettiva delle caratteristiche del gruppo, va rilevato che la motivazione espressa in sede di merito si fonda, anche in tal caso, sui contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, con argomentazioni non travisanti e non manifestamente illogiche e, pertanto, non rivalutabili in sede di legittimità. 3.3 Il terzo motivo è infondato. La finalità di lucro è stata argomentata in modo del tutto logico ed immune da vizi in diritto, posta l'autoevidenza dei contributi dichiarativi oggetto di captazione. La circostanza aggravante in parola è incentrata sulle finalità dell'azione e non richiede una precisa quantificazione del profitto del reato, dunque va ritenuta pienamente integrata nel caso in esame. 3.4 II quarto motivo è, come si è anticipato, fondato. La Corte di secondo grado, pur essendo pervenuta ad una quantificazione della sanzione tale da consentire (in rapporto all'età dell'imputato al momento dei fatti) la valutazione della sospendibilità della pena, non ha affrontato l'argomento. La consultazione dei motivi di appello consente di rilevare che il beneficio era stato espressamente richiesto. Va pertanto, limitatamente a tale punto, disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. 4. I ricorsi proposti da EH ZE e HA AJ NA sono infondati. 4.1 Le deduzioni sono sovrapponibili a quelle oggetto di trattazione in sede di esame dei ricorsi del RI e della AN. Va pertanto richiamato il contenuto del paragrafo 2.2 della presente decisione. 5. Il ricorso proposto da RG LE è infondato. 5.1 II primo motivo è infondato. La Corte di merito ha congruamente argomentato sui profili di critica relativi alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, sul piano della individuazione dell'affectio societatis. 16 Per quanto sintetica, la decisione richiama i contenuti della sentenza di primo grado ed afferma che la responsabilità del RG per la partecipazione alla associazione per delinquere - con il ruolo di fornitore dei documenti contraffatti - è stata congruamente desunta dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione. Viene ritenuto sussistente il profilo di attenuazione di cui all'art. 114 cod.pen. . Va rilevato dunque che la decisione di primo grado - espressamente richiamata - ha analizzato in modo pienamente logico il profilo oggetto di ricorso alle pagine 59 e ss. . In particolare viene evidenziato che RG LE, unitamente al fratello Gaetano, si è posto quale stabile procacciatore dei documenti contraffatti (attraverso una autonoma rete relazionale) allo scopo di contribuire alla organizzazione dei trasferimenti verso l'Inghilterra dei migranti. L'esame delle condotte autonomamente rubricate come reati-scopo è avvenuto interamente sulla base di captazioni, il cui contenuto è stato logicamente interpretato in sede di merito. Il motivo va pertanto respinto. 5.2 Il secondo motivo, relativo alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché teso alla rielaborazione di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Si è già evidenziato che l'attività illecita è stata ricostruita sulla base delle conversazioni oggetto di captazione, intervenute in più occasioni tra i RG e la AN. Va in proposito evidenziato che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come ribadito, per tutte, da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto, aspetti che nel caso in esame non si rinvengono (tra le molte v. Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). 5.3 Il terzo motivo è infondato. 17 In realtà l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ha consentito di realizzare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - in precedenza precluso in rapporto alla disposizione speciale di cui all'art. 12 comma 3quater del d.igs. n.286 del 1998 - con sensibile ridimensionamento della entità della pena inflitta. La valutazione di equivalenza, pertanto, non si espone a rilievi, trattandosi di giudizio implicito sulla gravità del fatto, anche in ragione della pluralità di condotte oggetto di accertamento. 6. Il ricorso proposto da ER GH EL è infondato. 6.1 Entrambi i motivi vertono sul trattamento sanzionatorio. Quanto al profilo del giudizio di equivalenza tra le circostanze vanno riproposte le considerazioni testè espresse in riferimento alla posizione del RG. Quanto alla entità della pena-base va rilevato che trattasi di valutazione del tutto congrua in rapporto alla obiettiva gravità del fatto, posizionata nell'ambito di un valore non prossimo al massimo edittale. Si tratta, pertanto, di legittimo esercizio del potere di determinazione, ispirato ad una non irragionevole considerazione degli elementi del fatto e della personalità dell'imputata. 7. I ricorsi proposti da D'CO IE RA e MA NU sono infondati . 7.1 Per quanto sintetica, la motivazione espressa nella decisione impugnata resiste alle critiche difensive. La stessa è incentrata, infatti, sulla ricorrenza ed entità dei precedenti penali, aspetto che ha sostenuto il giudizio di equivalenza delle circostanze - pur in presenza del riconoscimento del contributo di minima importanza - nonché la formulazione di una prognosi di scarsa affidabilità dei condannati circa l'efficacia rieducativa di eventuali sanzioni sostitutive. Le scelte in punto di qualificazione del fatto e di trattamento sanzionatorio risultano, pertanto, congruamente motivate e non possono essere oggetto di ulteriore sindacato in questa sede. 8. Il ricorso proposto da DD ST è infondato. 18 8.1 Per quanto sintetica, la motivazione espressa nella decisione impugnata resiste alle critiche difensive. La stessa è incentrata, infatti, sulla ricorrenza ed entità dei precedenti penali che, da un lato consentono di ritenere il reato commesso indicatore di maggiore pericolosità, dall'altro hanno comportato la formulazione di una prognosi di scarsa affidabilità del condannato circa l'efficacia rieducativa di eventuali sanzioni sostitutive. Il ricorso va pertanto respinto. 9. Il ricorso proposto da TA MO è infondato. 9.1 Al primo e al secondo motivo si deducono vizi relativi alla affermazione di penale responsabilità per i capi al0 e al° ter. I motivi sono infondati, non essendovi alcuna illogicità nel percorso argomentativo che ha determinato l'esito di condanna in sede di merito. La ricostruzione dell'avvenuta 'fornitura', da parte del TA, del proprio documento di identità deriva - come si è precisato nella decisione impugnata - dall'analisi delle conversazioni oggetto di captazione. Come argomentato nella decisione di primo grado (richiamata espressamente per relationem dalla Corte di Appello) vi sono precisi indicatori di consapevolezza soggettiva da parte del TA circa l'uso del documento fornito per favorire la immigrazione clandestina di altra persona. Ciò perché lo stesso TA per realizzare la condotta concorsuale e rendere più aderente alle caratteristiche fisiche dell'utilizzatore il proprio documento (su cui sarebbe stata posta la foto dell'immigrato) non esitò (in sede di strumentale rinnovo della carta di identità) a dichiarare una statura diversa dalla propria e corrispondente a quella del soggetto che avrebbe utilizzato il documento contraffatto. Da ciò si è dedotta - in modo pienamente logico - la conoscenza della destinazione del documento in capo al TA, ulteriormente confermata dalla falsa denunzia di smarrimento da costui sporta appena dopo l'arresto del Laci. 9.2 I residui motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La forma partecipativa, in ragione di quanto detto sopra, è stata ritenuta assistita - in modo del tutto logico - dal dolo di concorso, il che rende inapplicabile il coefficiente colposo posto a base del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen.; lo sviluppo del trattamento sanzionatorio è stato realizzato mediante l'applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ampiamente idonea a realizzare un 19 trattamento individualizzato, tale da assorbire le altre ragioni di attenuazione prospettate;
l'esistenza di un precedente per lesioni rappresenta solida base giustificativa per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10. Nei confronti di EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO, i cui ricorsi sono stati respinti, va emessa la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI RT e AN SE in ordine al reato di furto aggravato di cui al capo B1), per essere l'azione penale improcedibile per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI e AN in ordine al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui all'art.367 cod.pen. di cui al medesimo capo B1) e nei confronti di HO OR limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo 61) e sul punto della sospensione condizionale per HO ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi di RI, AN e HO. Rigetta i ricorsi di EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 1 Num. 17068 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 21/12/2023 Il P.G. conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al primo motivo di ricorso proposto da TI AN, l'annullamento senza rinvio della sentenza con riferimento al capo B1 con riferimento ai ricorsi proposti da TH RT e ZO PI e l'inammissibilità del resto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato BONANNI OL del foro di GENOVA in difesa di IR AN, anche quale sostituto processuale dell'avvocato TESTASECCA RE del foro di GENOVA in difesa di TH RT e ZO PI e dell'avvocato REBAGLIATI ROSANNA del foro di SAVONA in difesa di SH AZ e ER AJ IA, giusta delega depositata in udienza, oltre che quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato TURRISI ANTONIO del foro di PALERMO in difesa di IR AN, dell'avvocato FALCONE FABIO del foro di PALERMO in difesa di VI OM e dell'avvocato GUIDO RE OL del foro di GENOVA in difesa di DD AN, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. / 2 RITENUTO IN FATTO 1. Le decisioni emesse in sede di merito sono rappresentate da : a) sentenza GUP Tribunale Genova del 16 giugno del 2021, in rito abbreviato;
b) sentenza Corte di Appello di Genova del 10 ottobre 2022. 1.1 Gli esiti possono essere rappresentati schematicamente, in rapporto alle posizioni degli odierni ricorrenti, facendo riferimento alle imputazioni contestate. RICORRENTE OD RT ESITO PRIMO GRADO Capo A - promotore art. 416 cod.pen. finalizzato a più fatti di agevolazione della im- migrazione clandestina- ESITO APPELLO CONFERMA Capo al) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 21/24 settembre 2018 Capo a2) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 24 settembre/ 3 ottobre 2018 Capo a3) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 30 settembre/ 9 ottobre 2018 Capo a4) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 29 settembre/ 17 ottobre 2018 Capo a5) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 10/ 17 ottobre 2018 Capo a6) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 13/16 ottobre 2018 Capo a7) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 14 ottobre/ 14 novembre 2018 Capo a 7 bis) contraffazione di un documento di identità, in Palermo, correlata al capo a7 Capo al0) specifico episodio di favoreggiamento della imm. clandestina del 2/8 dicembre 2018 Capo al° bis - contraffazione di un documento di identità, in Palermo, correlata al capo al° Capo B1) simulazione di reato e furto aggravato, in Genova il 30 luglio 2018. Affermata la penale responsabilità per tutte le contestazioni. I reati-scopo sono tutti pluriaggravati (finalità di lucro, numero dei concorrenti e transnazionalità). Ritenuto più grave il capo a3, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti del capo bl, anni 6 reclusione ed euro 80.667 di multa per tutti i capi a (in continuazione interna) + mesi 10 per il capo bl. AN SE CONFERMA 4 Medesimi Capi del OD e medesimo esito. EH ZE MEDESIMI CAPI del OD tranne il capo B1 Affermata la penale responsabilità per tutte le contestazioni. Ritenuto più grave il capo a3, riconosciuta la continuazione, con le attenuanti generiche, pena di anni 6 di reclusione ed euro 80.667 di multa . CONFERMA HA AJ NA Capo a) come partecipe, nonché al, a4, a5, a6, a7 con bis, alt) con bis Ritenuto più grave il capo al, con attenuanti generiche, pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione + 30.000 di multa. CONFERMA RG LE Capo a) come partecipe, nonché a6, a7 con bis, al0 con bis Ritenuto più grave il capo a6, con attenuanti generiche pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione + 14.000 di multa . Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena ad anni 2, mesi 4 e giorni 13 di reclusione ed euro 10.666 di multa. HO OR Capo a) come partecipe, nonché a5, a6. Ritenuto più grave il capo a5, con attenuanti Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena in anni 2, mesi 3 e giorni 3 di generiche pena di anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione + 14.000 di multa . reclusione ed euro 10.666 di multa. ER GH EL Capo a) come partecipe, nonché a4, a6. Assolta sul capo a6 . Ritenuto più grave il capo a4, con attenuanti generiche pena di anni 4 di reclusione + 24.000 di multa . Riconosce la ulteriore circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. e riduce la pena in anni 2 e giorni 1:3 di reclusione ed euro 10,000 di multa. D'CO IE RA Solo il capo al. Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen. (con giudizio di equivalenza) pena di anni 1 di reclusione ed euro 20.000 di multa. CONFERMA MA NU Solo il capo al. Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art.114 cod.pen. con giudizio di equivalenza pena di mesi 10 di reclusione ed euro 20.000 di multa. CONFERMA TA MO Capi al0 e al0 ter Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art.114 cod.pen., con giudizio di equivalenza, pena di anni 1 di reclusione ed euro 10.000 di multa. CONFERMA 6 DD ST Solo il capo a3. CONFERMA Riconosciuta la circostanza attenuante dell'art. 114 cod.pen, con giudizio di equivalenza, pena di anni 1 di reclusione ed euro 50.000 di multa. 2. I fatti di reato oggetto delle imputazioni sono stati accertati mediante: a) intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali;
b) indagini di polizia giudiziaria a riscontro dei contenuti delle captazioni;
c) controlli su strada realizzati in territorio francese;
d) sostanziali ammissioni dei fatti (con riferimento ai singoli episodi delittuosi) rese dalla maggior parte degli imputati. 2.1 In estrema sintesi, può dirsi che secondo i giudici del merito vi è piena prova della esistenza di una associazione per delinquere operante tra l'Albania, l'Italia e il Regno Unito, tesa a programmare e realizzare nel corso del tempo più fatti di agevolazione della immigrazione clandestina. I diversi imputati hanno fornito il contributo descritto nella contestazione e, in numerosi casi, hanno concorso nella commissione di specifici reati-scopo. 2.2 La Corte di Appello, richiamando i contenuti argomentativi della prima decisione, si è occupata essenzialmente della doglianza comune relativa alla sussistenza del reato di associazione (capo A) e di quella relativa alla sussistenza delle circostanze aggravanti dei delitti-scopo (con particolare riferimento alla aggravante della transnazionalità di cui all'attuale art. 61 bis cod.pen.). Circa tali profili, la Corte di secondo grado ha ribadito tanto la ricorrenza della associazione per delinquere (in ragione delle obiettive caratteristiche dei fatti e della esistenza di una struttura organizzata, destinata a permanere al di là della consumazione dei singoli reati-scopo) che la ricorrenza di tutte le circostanze aggravanti ritenute nella decisione di primo grado. Vengono inoltre respinte, tranne che per le posizioni degli imputati RG, ER GH e HO (in parte), le doglianze relative al trattamento sanzionatorio. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, RI RT, AN SE, HO OR, EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO. Gli atti di ricorso vengono di seguito esposti, nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. . 3.1 II ricorso proposto da RI RT è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in punto di affermata responsabilità per il reato di associazione. La tesi della difesa è che dagli atti emerge una serie di reati di favoreggiamento della immigrazione clandestina avvinti dal vincolo della continuazione, ma mancano i presupposti di riconoscibilità della associazione per delinquere. Sul punto la decisione di secondo grado compie un mero rinvio ai contenuti della decisione di primo grado, del tutto inadeguato - si afferma - rispetto alle critiche formulate nei motivi di appello. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen. . Non è stato identificato alcun gruppo criminale operante all'estero, cui accedevano le singole condotte, ma - in sostanza - le condotte sono state commesse in parte in Italia in parte in territorio estero (anche in concorso con altri soggetti non identificati) esclusivamente in riferimento alla configurazione della fattispecie incriminatrice, che punisce anche il transito. Il gruppo, se sussistente, è quello che ha operato anche in Italia ed è unico. Non poteva, pertanto essere ritenuta sussistente - si afferma - la particolare circostanza aggravante, sia pure limitatamente ai reati-scopo. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce la carenza della condizione di procedibilità (querela) per il reato di cui al capo B1). In ragione dei contenuti del d.lgs. n.150 del 2022 il reato è, secondo la difesa, divenuto procedibile a querela. 8 3.2 Il ricorso proposto da AN SE introduce i medesimi motivi già sintetizzati in rapporto alla posizione del RI. 3.3 HA AJ NA e ZE EH introducono due motivi di ricorso. 3.3.1 Il primo motivo articola censura sulla configurabilità del reato di associazione, con deduzione di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Anche in tal caso si afferma che non vi sono i caratteri tipici della associazione, quanto una aggregazione occasionale, correlata alla consumazione di alcune specifiche condotte di favoreggiamento della immigrazione clandestina. 3.3.2 Il secondo riguarda la deduzione di erronea applicazione di legge in riferimento alla circostanza aggravante (ritenuta in rapporto ai reati-scopo) dell'art.61 bis cod.pen. . Anche in tal caso si evidenzia, in sintesi, che la decisione di merito finisce per discostarsi dai principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella nota sentenza AD. Si osserva, in particolare, che se è vero che l'insegnamento di SU AD (ossia la necessaria 'alterità' del gruppo criminale operante in più stati) è stato espresso in rapporto al reato di associazione, il principio di diritto andrebbe esteso anche ai reati-scopo, in quanto il profilo di 'maggior disvalore' è rinvenibile solo nella ipotesi in cui il contributo sia fornito da un gruppo organizzato operante all'estero autonomo e diverso da quello cui, in ipotesi, appartengono gli autori dei delitti-scopo. Sul punto, le decisioni di merito sarebbero viziate in diritto. 3.4 RG LE introduce tre motivi di ricorso. 3.4.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al reato associativo. IL ricorrente evidenzia che la pretesa condotta partecipativa sarebbe stata illogicamente argomentata, avendo Gli -genti LE al più cooperato - in via occasionale - alla commissione di due delitti scopo, con palese assenza di affectio societatis. La decisione impugnata avrebbe, in sostanza, eluso il profilo di critica. 3.4.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di responsabilità per i tre reati-scopo. 9 Secondo la difesa il rinvio per relationem ai contenuti argomentativi della decisione di primo grado non è congruo, in rapporto alla specificità dei profili di critica introdotti con i motivi di appello. 3.4.2 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti e di quella del minimo contributo ex art.114 sulle ritenute aggravanti. La Corte di Appello, pur riconoscendo la circostanza aggravante di cui all'art.114 cod.pen. (in aggiunta alle generiche già applicate in primo grado) non ha mutato il giudizio di equivalenza e non avrebbe motivato in modo congruo su tale punto. 3.5 HO OR introduce quattro motivi di ricorso. 3.5.1 Al primo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio dì motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di associazione. Anche in tal caso si censura, in sostanza, l'omessa risposta ai motivi di appello, posto che le condotte tenute dal ricorrente si caratterizzano per mera occasionalità, senza alcuna volontà e consapevolezza di prestare ausilio ad una struttura organizzata e destinata a permanere al di là della consumazione dei reati- scopo. 3.5.2 Al secondo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen. . Oltre alle considerazioni comuni agli altri ricorrenti si insiste sull'assenza di consapevolezza in capo al ricorrente circa la stessa esistenza della struttura organizzata. 3.5.3 Al terzo motivo deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del fine di lucro. Si sostiene la carenza di motivazione, in rapporto al fatto che il margine di profitto del ricorrente sarebbe stato particolarmente esiguo, trattandosi in sostanza di un rimborso per le spese correlate alla ospitalità data ai migranti. 3.5.4 Al quarto motivo deduce l'omessa risposta al motivo di appello concernente la sospensione condizionale della pena. L'età del ricorrente (al momento dei fatti 10 infraventunenne) la consentiva, in rapporto alla quantificazione sanzionatoria operata dalla Corte di Appello. 3.6 ER GH EL introduce due motivi di ricorso. 3.6.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti e di quella del minimo contributo ex art.114 sulle aggravanti. La Corte di Appello, pur riconoscendo la circostanza aggravante di cui all'art.114 cod.pen. (in aggiunta alle generiche già applicate in primo grado) non ha mutato il giudizio di equivalenza e non avrebbe motivato in modo congruo su tale punto. 3.6.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione della entità della pena-base nell'ambito della cornice edittale. 3.7 D'CO IE RA e MA NU introducono due motivi di ricorso. 3.7.1 Si deduce, in sintesi, l'omessa risposta ai motivi di appello in punto di qualificazione giuridica del fatto, trattamento sanzionatorio e tipologìa di pena (in particolare sarebbe stata ignorata la richiesta di sostituzione con sanzioni sostitutive ai sensi della legge n.689 del 1981). 3.8 TA MO introduce sei motivi di ricorso. 3.8.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo al0). Non vi sarebbe alcuna risposta sulla dedotta carenza di elemento psicologico in capo al TA. 3.8.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione dì legge e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per il capo a.10) ter. Anche in tal caso la motivazione è apodittica e si basa su una mera supposizione, non suffragata da elementi obiettivi. 3.8.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego della ulteriore circostanza attenuante di cui all'art.116 cod.pen. . Pur essendo stata riconosciuta la minima partecipazione, andava ritenuto, quanto al reato più grave, il concorso anomalo. 3.8.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla aggravante del fine di lucro. 3.8.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. 3.8.6 Al sesto motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3.9 DD ST articola due motivi di ricorso esclusivamente in punto di trattamento sanzionatorio, quanto alla mancata esclusione della recidiva e omessa risposta sulla sostituzione della pena con una sanzione sostitutiva (ai sensi della legge n.689 del 1981). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Conviene esaminare i singoli atti di ricorso (eventualmente con trattazione unitaria ove relativi alle medesime doglianze) nel modo che segue. 2. I ricorsi proposti da RI RT e AN SE risultano fondati al terzo motivo. 2.1 Come rilevato anche nelle conclusioni del Procuratore Generale, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n.150 del 2022 la fattispecie di reato oggetto di contestazione nell'ambito del capo B1 - limitatamente al furto di cui all'art. 624 cod.pen. con le aggravanti della relazione di prestazione d'opera e della rilevante gravità - è procedibile a querela e la stessa non è stata formulata. Ne deriva la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, con annullamento senza rinvio, in tale parte, della sentenza impugnata. Tuttavia va rilevato che al medesimo capo B1 è contestato anche il correlato delitto di simulazione di reato non oggetto di alcuna variazione di assetto normativo in punto di procedibilità e nemmeno oggetto di ricorso. Non risulta possibile, tuttavia, rilevare in modo algebrico la quota di pena riferibile al solo reato di cui all'art. 367 cod.pen. (che da reato satellite della continuazione P i 2 interna diventa, attualmente, unico) e pertanto, sul punto, la decisione va annullata con rinvio, come da dispositivo. 2.2 I primi due motivi di ricorso sono infondati. 2.2.1 Quanto alla sussistenza della associazione per delinquere, non si ravvisa alcuna incompletezza o illogicità della decisione impugnata. Va in premessa rilevato che proprio i due ricorrenti qui in rilievo hanno ammesso - anche in rapporto alla evidenza dei dati indizianti posti a carico - la responsabilità in rapporto ai numerosi fatti specifici di favoreggiamento della immigrazione clandestina oggetto di contestazione. La serialità delle condotte e la esistenza di un collaudato modus operandi ha portato già il giudice di primo grado ad evidenziare come le condotte risultassero frutto di precedenti attività analoghe, realizzate sulla base di accordi con soggetti operanti tanto in territorio albanese che in territorio britannico. L' Italia era solo luogo di transito e di organizzazione del viaggio degli immigrati, con le particolari caratteristiche dell'utilizzo di documenti 'originali' (messi a disposizione da soggetti reclutati ad hoc) e del 'camuffamento fisico' degli utilizzatori (tramite le attività svolte dalla HA). Solo in virtù della cattiva riuscita di alcuni viaggi (in ragione dei controlli operati dalla polizia francese) il gruppo decideva di modificare strategìa operativa attraverso il canale siciliano teso al reperimento di documenti di identità contraffatti. Vi è dunque, come si è ritenuto nella decisione impugnata, tanto un profilo organizzativo (rete di relazioni sia esterne al territorio nazionale che interne, tese a procurare o realizzare gli strumenti utili per eseguire i singoli viaggi) che un profilo finalistico (mantenimento in essere della organizzazione per realizzare viaggi futuri) che rendono del tutto evidente la integrazione in fatto della fattispecie associativa oggetto di contestazione. In tale contesto, va rilevato che la Corte di Appello ha coerentemente fatto riferimento ai contenuti argomentativi (ed in particolare alla sintesi delle numerose captazioni di conversazioni) esposti nella decisione di primo grado, non essendovi contenuti delle doglianze tali da comportare un particolare approfondimento delle valutazioni già esposte in quella sede, che rispettano la logica della norma penale di riferimento. 2.2.2 Quanto alla ricorrenza, in riferimento ai reati-scopo, della circostanza aggravante di cui all'art.61 bis cod.pen., i ricorsi sono parimenti infondati. _Y t_ 3 La disposizione (in piena continuità normativa con il testo precedente, contenuto nell'art.4 legge n.146 del 2006) è così formulata : per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena.. . Dal testo della norma non si evince alcuna esclusione oggettiva in riferimento a particolarità ontologiche delle singole fattispecie oggetto di 'destinazione' della aggravante, trattandosi di circostanza correlata alla sola entità della pena massima prevista per il reato cui, eventualmente, accede. Dunque dai contenuti della disposizione deriva, in sostanza, che la «condizione funzionale di applicabilità» della circostanza (in presenza del quantum edittale di pena) è esclusivamente correlata al profilo causale, nel senso che il 'gruppo criminale operante in più stati' deve aver fornito, in qualsiasi modo, un contributo alla realizzazione della condotta o dell'evento previsto per la integrazione del delitto correlato. Secondo la prospettiva difensiva, tuttavia, la concretizzazione giurisprudenziale della previsione di legge (in particolare espressa dal noto arresto Sez. U AD del 2013) porta a ritenere che l'incremento sanzionatorio si giustifichi solo nella ipotesi in cui il 'gruppo organizzato' sia diverso da quello - eventualmente - composto dai soggetti che hanno realizzato le singole condotte incriminate da norme di parte speciale. Ciò perché, in caso contrario vi sarebbe una artificiosa moltiplicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dal 'medesimo fatto'. 2.2.3 La prospettazione difensiva, come si è ritenuto in sede di merito, pur suggestiva, non può trovare accoglimento, basandosi su una impropria estensione dei contenuti espressi da Sez. U AD. In detto arresto, in particolare, si è osservato che la circostanza aggravante in parola non può - in caso di identità soggettiva - ritenersi applicabile al delitto di associazione per delinquere essenzialmente in ragione del fatto che la struttura della disposizione è, come si è detto, incentrata sul profilo funzionale, il che implica che il 'contributo' alla realizzazione del delitto debba essere portato ab extemo. Lì dove l'associazione stessa - già incriminata - si muova in ambito transnazionale non vi è 'alterità' soggettiva tra le due entità e, pertanto, la applicazione della circostanza è impedita dal principio di consunzione di cui all'art.61 comma 1 cod.pen. . 14 Da qui l'espressione del principio di diritto secondo cui la speciale aggravante è applicabile al reato associativo, semprechè il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione stessa. L'intero ragionamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte si incentra, pertanto, sul reato associativo ed impone di non ritenere ammissibile la contestazione della aggravante al reato associativo nella ipotesi in cui vi sia identità soggettiva tra le due entità astrattamente enucleabili. Da ciò, tuttavia, non deriva alcun ostacolo a ritenere valida e produttiva di effetti la contestazione dell'aggravante in rapporto ai singoli reati-scopo, come si è già ritenuto in plurimi arresti posteriori alla citata pronunzia AD (v. Sez. III n. 10116 del 24.11.2020, dep.2021, rv 281481), anche relativi al delitto di favoreggiamento della immigrazione clandestina (v. Sez. I n. 57440 del 23.11.2017, rv 272395). In simili casi, infatti, la ratio del riconoscimento del maggior disvalore del reato- scopo sta nel fatto che la condotta è stata agevolata dal gruppo criminale organizzato, a carattere transanzionale, ed a nulla rileva che gli autori del reato siano - o meno - stati incriminati anche per il delitto associativo (non aggravato, per le ragioni di cui sopra) di cui all'art. 416 cod.pen. . Si tratta, infatti, di profili di incriminazione diversi, che tollerano la correlazione tra la condotta specifica (reato-scopo) e la particolare caratteristica funzionale del P-17 gruppo agevolatore, in maniera non dissimile da quanto risulta previsto in tema di criminalità organizzata, lì dove la punizione per il delitto aggravato dalle particolari modalità di cui all'art. 416 bis cod.pen. è ritenuta doverosa anche nei confronti del soggetto associato al gruppo mafioso in questione (v. Sez. U Cina/li del 2001). Da ciò deriva il rigetto dei motivi di ricorso sul punto. 3. Il ricorso proposta da HO OR è fondato, limitatamente al quarto motivo. 3.1 II primo motivo va dichiarato inammissibile per genericità, oltre ad essere teso ad una non consentita rivalutazione di profili in fatto congruamente apprezzati in sede di merito. Dalle conversazioni intercettate - per come ragionevolmente apprezzate in sede di merito - è emersa la piena adesione dell' HO alle iniziative del gruppo diretto dal RI e dalla AN, sia pure nei limiti della ',messa a disposizione' del proprio alloggio per i soggetti in transito. E' emersa altresì la piena consapevolezza della esistenza di una rete organizzativa più ampia che avrebbe consentito di realizzare altre condotte di agevolazione ed 15 in ciò, in modo del tutto logico, le decisioni di merito hanno argomentato in punto di ricorrenza dell'affectio societatis. 3.2 Il secondo motivo è infondato per le ragioni già esposte al paragrafo 2.2 . Quanto agli indici di consapevolezza soggettiva delle caratteristiche del gruppo, va rilevato che la motivazione espressa in sede di merito si fonda, anche in tal caso, sui contenuti delle conversazioni oggetto di captazione, con argomentazioni non travisanti e non manifestamente illogiche e, pertanto, non rivalutabili in sede di legittimità. 3.3 Il terzo motivo è infondato. La finalità di lucro è stata argomentata in modo del tutto logico ed immune da vizi in diritto, posta l'autoevidenza dei contributi dichiarativi oggetto di captazione. La circostanza aggravante in parola è incentrata sulle finalità dell'azione e non richiede una precisa quantificazione del profitto del reato, dunque va ritenuta pienamente integrata nel caso in esame. 3.4 II quarto motivo è, come si è anticipato, fondato. La Corte di secondo grado, pur essendo pervenuta ad una quantificazione della sanzione tale da consentire (in rapporto all'età dell'imputato al momento dei fatti) la valutazione della sospendibilità della pena, non ha affrontato l'argomento. La consultazione dei motivi di appello consente di rilevare che il beneficio era stato espressamente richiesto. Va pertanto, limitatamente a tale punto, disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, come da dispositivo. 4. I ricorsi proposti da EH ZE e HA AJ NA sono infondati. 4.1 Le deduzioni sono sovrapponibili a quelle oggetto di trattazione in sede di esame dei ricorsi del RI e della AN. Va pertanto richiamato il contenuto del paragrafo 2.2 della presente decisione. 5. Il ricorso proposto da RG LE è infondato. 5.1 II primo motivo è infondato. La Corte di merito ha congruamente argomentato sui profili di critica relativi alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, sul piano della individuazione dell'affectio societatis. 16 Per quanto sintetica, la decisione richiama i contenuti della sentenza di primo grado ed afferma che la responsabilità del RG per la partecipazione alla associazione per delinquere - con il ruolo di fornitore dei documenti contraffatti - è stata congruamente desunta dai contenuti delle conversazioni oggetto di captazione. Viene ritenuto sussistente il profilo di attenuazione di cui all'art. 114 cod.pen. . Va rilevato dunque che la decisione di primo grado - espressamente richiamata - ha analizzato in modo pienamente logico il profilo oggetto di ricorso alle pagine 59 e ss. . In particolare viene evidenziato che RG LE, unitamente al fratello Gaetano, si è posto quale stabile procacciatore dei documenti contraffatti (attraverso una autonoma rete relazionale) allo scopo di contribuire alla organizzazione dei trasferimenti verso l'Inghilterra dei migranti. L'esame delle condotte autonomamente rubricate come reati-scopo è avvenuto interamente sulla base di captazioni, il cui contenuto è stato logicamente interpretato in sede di merito. Il motivo va pertanto respinto. 5.2 Il secondo motivo, relativo alla affermazione di penale responsabilità, è inammissibile perché teso alla rielaborazione di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Si è già evidenziato che l'attività illecita è stata ricostruita sulla base delle conversazioni oggetto di captazione, intervenute in più occasioni tra i RG e la AN. Va in proposito evidenziato che questa Corte di legittimità non può compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, lì dove l'operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di 'travisamento' o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come ribadito, per tutte, da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); è dunque possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto, aspetti che nel caso in esame non si rinvengono (tra le molte v. Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190). 5.3 Il terzo motivo è infondato. 17 In realtà l'avvenuta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. ha consentito di realizzare il giudizio di bilanciamento tra le circostanze di opposto segno - in precedenza precluso in rapporto alla disposizione speciale di cui all'art. 12 comma 3quater del d.igs. n.286 del 1998 - con sensibile ridimensionamento della entità della pena inflitta. La valutazione di equivalenza, pertanto, non si espone a rilievi, trattandosi di giudizio implicito sulla gravità del fatto, anche in ragione della pluralità di condotte oggetto di accertamento. 6. Il ricorso proposto da ER GH EL è infondato. 6.1 Entrambi i motivi vertono sul trattamento sanzionatorio. Quanto al profilo del giudizio di equivalenza tra le circostanze vanno riproposte le considerazioni testè espresse in riferimento alla posizione del RG. Quanto alla entità della pena-base va rilevato che trattasi di valutazione del tutto congrua in rapporto alla obiettiva gravità del fatto, posizionata nell'ambito di un valore non prossimo al massimo edittale. Si tratta, pertanto, di legittimo esercizio del potere di determinazione, ispirato ad una non irragionevole considerazione degli elementi del fatto e della personalità dell'imputata. 7. I ricorsi proposti da D'CO IE RA e MA NU sono infondati . 7.1 Per quanto sintetica, la motivazione espressa nella decisione impugnata resiste alle critiche difensive. La stessa è incentrata, infatti, sulla ricorrenza ed entità dei precedenti penali, aspetto che ha sostenuto il giudizio di equivalenza delle circostanze - pur in presenza del riconoscimento del contributo di minima importanza - nonché la formulazione di una prognosi di scarsa affidabilità dei condannati circa l'efficacia rieducativa di eventuali sanzioni sostitutive. Le scelte in punto di qualificazione del fatto e di trattamento sanzionatorio risultano, pertanto, congruamente motivate e non possono essere oggetto di ulteriore sindacato in questa sede. 8. Il ricorso proposto da DD ST è infondato. 18 8.1 Per quanto sintetica, la motivazione espressa nella decisione impugnata resiste alle critiche difensive. La stessa è incentrata, infatti, sulla ricorrenza ed entità dei precedenti penali che, da un lato consentono di ritenere il reato commesso indicatore di maggiore pericolosità, dall'altro hanno comportato la formulazione di una prognosi di scarsa affidabilità del condannato circa l'efficacia rieducativa di eventuali sanzioni sostitutive. Il ricorso va pertanto respinto. 9. Il ricorso proposto da TA MO è infondato. 9.1 Al primo e al secondo motivo si deducono vizi relativi alla affermazione di penale responsabilità per i capi al0 e al° ter. I motivi sono infondati, non essendovi alcuna illogicità nel percorso argomentativo che ha determinato l'esito di condanna in sede di merito. La ricostruzione dell'avvenuta 'fornitura', da parte del TA, del proprio documento di identità deriva - come si è precisato nella decisione impugnata - dall'analisi delle conversazioni oggetto di captazione. Come argomentato nella decisione di primo grado (richiamata espressamente per relationem dalla Corte di Appello) vi sono precisi indicatori di consapevolezza soggettiva da parte del TA circa l'uso del documento fornito per favorire la immigrazione clandestina di altra persona. Ciò perché lo stesso TA per realizzare la condotta concorsuale e rendere più aderente alle caratteristiche fisiche dell'utilizzatore il proprio documento (su cui sarebbe stata posta la foto dell'immigrato) non esitò (in sede di strumentale rinnovo della carta di identità) a dichiarare una statura diversa dalla propria e corrispondente a quella del soggetto che avrebbe utilizzato il documento contraffatto. Da ciò si è dedotta - in modo pienamente logico - la conoscenza della destinazione del documento in capo al TA, ulteriormente confermata dalla falsa denunzia di smarrimento da costui sporta appena dopo l'arresto del Laci. 9.2 I residui motivi sono inammissibili per manifesta infondatezza. La forma partecipativa, in ragione di quanto detto sopra, è stata ritenuta assistita - in modo del tutto logico - dal dolo di concorso, il che rende inapplicabile il coefficiente colposo posto a base del concorso anomalo di cui all'art. 116 cod.pen.; lo sviluppo del trattamento sanzionatorio è stato realizzato mediante l'applicazione della attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., ampiamente idonea a realizzare un 19 trattamento individualizzato, tale da assorbire le altre ragioni di attenuazione prospettate;
l'esistenza di un precedente per lesioni rappresenta solida base giustificativa per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 10. Nei confronti di EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO, i cui ricorsi sono stati respinti, va emessa la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RI RT e AN SE in ordine al reato di furto aggravato di cui al capo B1), per essere l'azione penale improcedibile per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI e AN in ordine al trattamento sanzionatorio per il residuo reato di cui all'art.367 cod.pen. di cui al medesimo capo B1) e nei confronti di HO OR limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul predetto capo 61) e sul punto della sospensione condizionale per HO ad altra sezione della Corte di Appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi di RI, AN e HO. Rigetta i ricorsi di EH ZE, HA AJ NA, RG LE, ER GH EL, D'CO IE RA, MA NU, DD ST e TA MO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente