Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12149
CASS
Sentenza 1 dicembre 2011

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Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda ex art. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media, trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha assolto l'imputato, ritenendo che l'art. 46, lettera m) d.P.R. n. 445 del 2000 ricolleghi l'effetto di autocertificazione alla dichiarazione del privato concernente il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche al giudizio riportato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12149
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12149
    Data del deposito : 1 dicembre 2011

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