Sentenza 1 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), la condotta di colui che, nella domanda preordinata ad ottenere l'arruolamento nell'esercito italiano, renda ex art. 46 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000, false dichiarazioni in ordine al giudizio riportato in sede di diploma di licenza media, trattandosi di procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, con la conseguenza che all'autocertificazione del privato deve riconoscersi valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato nel predetto diploma. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha assolto l'imputato, ritenendo che l'art. 46, lettera m) d.P.R. n. 445 del 2000 ricolleghi l'effetto di autocertificazione alla dichiarazione del privato concernente il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non anche al giudizio riportato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2011, n. 12149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12149 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 01/12/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 1695
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 11582/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli;
nel procedimento nei confronti di:
TO EP, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 18/06/2010 del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Paolo Oldi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18 giugno 2010 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, richiesto dell'emissione di decreto penale a carico di TO EP per falsità in una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ha invece statuito la sua assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., con la formula "perché il fatto non sussiste". La dichiarazione accedeva ad una domanda di arruolamento nell'esercito italiano e in essa era falsamente attestato che il richiedente aveva conseguito il diploma di licenza media riportando il giudizio complessivo di "buono", anziché di "sufficiente".
1.1. Secondo il giudicante l'art. 483 c.p. costituisce una norma penale in bianco il cui precetto va specificato e riempito con altre fonti normative, facenti obbligo al privato di dichiarare il vero per il conseguimento di specifici effetti giuridici;
nel caso specifico - ha osservato, ancora, il G.i.p., la norma di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 ricollega bensì, alla lettera m),
l'effetto di autocertificazione alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti, ma non ricollega alcun effetto all'attestazione riguardante il giudizio riportato: sicché, non essendo consentita un'estensione in malam partem della norma incriminatrice, l'avere il NC falsamente dichiarato di aver ottenuto il giudizio di ®buono¯, anziché quello di "sufficiente", non può considerarsi penalmente rilevante.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce l'erroneità della statuizione assunta, osservando che la falsa dichiarazione circa il giudizio riportato deve considerarsi un quid unicum con quella riguardante il titolo di studio conseguito, essendo entrambe espressamente finalizzate non soltanto a consentire l'accoglimento della domanda di arruolamento, ma anche a determinare un criterio preferenziale nel reclutamento degli aspiranti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1. La motivazione della sentenza impugnata muove da un'esatta premessa, là dove il giudicante osserva che la norma penale contenuta nell'art. 483 c.p. richiede, per la definizione del suo contenuto precettivo, il collegamento con una diversa norma - eventualmente di carattere extrapenale - che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione inveritiera, così dando luogo all'obbligo per il dichiarante di attenersi alla verità; in tal senso si è costantemente espressa la giurisprudenza di questa Corte Suprema, anche a Sezioni Unite (v. Sez. Un. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782; nonché le più recenti Sez. 5, n. 19361 del 13/02/2006, Caccuri, Rv. 234538; Sez. 5, n. 5365/08 del 4/12/2007, Bonventre, Rv. 239110).
1.2. Del pari condivisibile è l'individuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 quale norma integratrice del precetto penale nella fattispecie qui rassegnata: la citata disposizione, invero, attraverso l'indicazione di cui alla lettera m) attribuisce efficacia probatoria, ai fini amministrativi, alla dichiarazione del privato riguardante il titolo di studio e gli esami sostenuti.
1.3. Non ha, di contro, fondamento giuridico l'interpretazione ingiustificatamente restrittiva data dal G.i.p. al testo normativo in esame, il cui tenore letterale è il seguente: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: (...) m) titolo di studio, esami sostenuti".
Nell'ottica della sentenza impugnata, l'attestazione resa dal privato nella dichiarazione sostitutiva varrebbe a provare soltanto il superamento dell'esame ivi enunciato, mentre sarebbe giuridicamente irrilevante l'indicazione - veridica o mendace - del giudizio riportato, in quanto non richiesta dalla norma e, perciò, priva di valenza probatoria;
tanto dovrebbe dedursi dalla lettera della disposizione, da ritenersi insuperabile se non si voglia accedere ad un'interpretazione estensiva in malam partem, ritenuta illegittima dal giudicante.
Proprio in quest'ultima valutazione si annida il vizio che inficia, per violazione di legge, il deliberato. L'interpretazione c.d. estensiva della norma penale, lungi dall'essere vietata, è invece lecita e, anzi, doverosa quando sia dato stabilire - attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica -che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore;
in tal caso non si da luogo ad alcuna violazione dell'art. 14 disp. Gen. (che vieta, invece, l'applicazione analogica di una norma al di fuori dell'area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie ad essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali. Il suesposto principio, che nella giurisprudenza di legittimità è stato enunciato da Sez. 3, n. 1041/75 del 29/04/1974, Baracca, Rv. 129191, è di origine assai risalente e risponde ad insopprimibili esigenze di logica giuridica, ignorando le quali si perverrebbe all'assurdo risultato di ritenere - ad esempio - penalmente lecita l'uccisione volontaria della donna, sol perché l'art. 575 c.p., punisce colui che "cagiona la morte di un uomo".
Nel caso specifico di cui ci si occupa, il ricorso all'interpretazione estensiva è reso necessario dalla formula eccessivamente contratta utilizzata dal legislatore nell'indicare l'oggetto della dichiarazione sostitutiva: qualora, infatti, si ritenesse bastante la mera indicazione degli esami ®sostenuti¯, come dovrebbe trarsi dal tenore letterale della norma se piattamente applicato, il dichiarante sarebbe legittimato ad elencare, senza alcuna specificazione (o perfino con indicazione di esito favorevole, secondo la logica della sentenza impugnata), anche gli eventuali esami sostenuti, bensì, ma con esito negativo. Tale considerazione basta ad evidenziare la necessità di una lettura della disposizione che sia consona alla finalità di essa;
sicché, avuto riguardo alla ratio legis, appare chiaro come nell'ambito di una procedura amministrativa nella quale non solo il titolo di studio, ma anche l'esito degli esami sostenuti assume rilievo nella valutazione comparativa dei richiedenti, debba riconoscersi all'autocertificazione valenza probatoria anche riguardo al giudizio riportato: con ogni conseguenza in ordine all'obbligo di attestare il vero e all'applicabilità della sanzione penale in caso di sua inottemperanza.
2. La sentenza qui impugnata, che non ha dato corretta applicazione ai suesposti principi, va conseguentemente annullata con rinvio, per nuovo giudizio, allo stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2012