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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 8196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8196 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al n.1507 r.g. dell'anno 2025
TRA
c.f./partita iva . in persona del proprio l.r.p.t. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla via Vallone Saliscendi, 30, elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale
Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che la rapp.ta e difende giuista procra su foglio separato da reputarsi in calce al presente atto.
E
L' (cf. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar
[...] di Fiumicino (RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. Per_1
- PEC.: t), CodiceFiscale_1 Email_1 con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 la società indicata in epigrafe propone opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1353/2024 emesso dal Tribunale di Napoli e notificato dall' alla società ricorrente in data 13.12.2024 per il recupero di CP_1 somme pagate dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR per un ex dipendente.
1 Eccepisce: l'insussistenza di debitoria nei confronti dell'ex dipendente, la assenza di prova del credito di cui alla surroga e del relativo importo, l'insussistenza di alcun valido titolo conseguito dall'ex dipendente nei confronti della società né di alcun valido titolo dell' nei confronti della società, l'intervenuta prescrizione quinquennale. CP_1
CP_
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Parte opponente scrive testualmente: “La stessa giurisprudenza citata dall' CP_1
(Cass., sez. lav., 11 ottobre 2019, n. 25682) conferma che l'ente previdenziale, agendo in surroga, è tenuto a provare “*non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore”.
L'esame della documentazione prodotta dall'opposto consente di accertare che il rapporto con il lavoratore è cessato e dunque è sorto il diritto e che, sussistendo i presupposti ex lege, l'istituto ha erogato quanto spettante. CP_
In particolare, l ha provato documentalmente che ha Parte_2 ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società ed esperito Parte_1 tentativo di pignoramento mobiliare risultato infruttuoso.
La società opposta si limita ad affermare, senza fornire alcuna prova, di avere erogato il tfr al lavoratore.
Quanto all'eccepita prescrizione si osserva che, anche in base ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del
TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2 Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese attesa la natura della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
a) rigetta il ricorso e revoca la sospensione del D.I. opposto b) compensa le spese
Napoli, 10.11.25
Il Giudice
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al n.1507 r.g. dell'anno 2025
TRA
c.f./partita iva . in persona del proprio l.r.p.t. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Napoli alla via Vallone Saliscendi, 30, elett.te dom.ta in Napoli al Centro Direzionale
Isola F10 presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, che la rapp.ta e difende giuista procra su foglio separato da reputarsi in calce al presente atto.
E
L' (cf. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura per Notar
[...] di Fiumicino (RM) del 22.03.24, rep. 37875, dall'avv. Amodio Marzocchella (c.f. Per_1
- PEC.: t), CodiceFiscale_1 Email_1 con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.01.2025 la società indicata in epigrafe propone opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1353/2024 emesso dal Tribunale di Napoli e notificato dall' alla società ricorrente in data 13.12.2024 per il recupero di CP_1 somme pagate dal Fondo di Garanzia a titolo di TFR per un ex dipendente.
1 Eccepisce: l'insussistenza di debitoria nei confronti dell'ex dipendente, la assenza di prova del credito di cui alla surroga e del relativo importo, l'insussistenza di alcun valido titolo conseguito dall'ex dipendente nei confronti della società né di alcun valido titolo dell' nei confronti della società, l'intervenuta prescrizione quinquennale. CP_1
CP_
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Parte opponente scrive testualmente: “La stessa giurisprudenza citata dall' CP_1
(Cass., sez. lav., 11 ottobre 2019, n. 25682) conferma che l'ente previdenziale, agendo in surroga, è tenuto a provare “*non già la sussistenza degli elementi costitutivi dell'autonoma fattispecie previdenziale, bensì soltanto l'avvenuta erogazione della prestazione assicurativa e la sussistenza del diritto al t.f.r. in capo al lavoratore”.
L'esame della documentazione prodotta dall'opposto consente di accertare che il rapporto con il lavoratore è cessato e dunque è sorto il diritto e che, sussistendo i presupposti ex lege, l'istituto ha erogato quanto spettante. CP_
In particolare, l ha provato documentalmente che ha Parte_2 ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società ed esperito Parte_1 tentativo di pignoramento mobiliare risultato infruttuoso.
La società opposta si limita ad affermare, senza fornire alcuna prova, di avere erogato il tfr al lavoratore.
Quanto all'eccepita prescrizione si osserva che, anche in base ai recenti interventi giurisprudenziali (tra cui Cass. 21 gennaio 2022 n. 1861), il termine quinquennale riguarda esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. Nel caso in cui sono soddisfatte le condizioni per richiedere l'intervento del Fondo di garanzia del
TFR, la prestazione ha contenuto previdenziale assicurativo, il cui credito è distinto e autonomo rispetto a quello vantato dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. In relazione, quindi, al rapporto di credito di natura previdenziale la prescrizione è quella decennale che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2 Il ricorso va pertanto respinto con compensazione delle spese attesa la natura della decisione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto così provvede:
a) rigetta il ricorso e revoca la sospensione del D.I. opposto b) compensa le spese
Napoli, 10.11.25
Il Giudice
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