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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/10/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4531/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4531 del ruolo generale degli affari dell'anno 2018, vertente tra
, in persona del Parte_1 direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Ambrosio ed elettivamente domiciliata in in via P. Luigi Nervi, come da procura alle Pt_1 liti in atti
- OPPONENTE-
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, in persona del Controparte_1 l.r.p.t. C.F. , elettivamente domiciliata in Fondi al Corso Italia P.IVA_1 106, presso lo studio dell'avv. Francesca Biasillo, come da procura in atti
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fornitura materiale sanitario
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 17.1.2023 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1624/2018 emesso da questo
[...] Tribunale il 12.6.2018 in favore della per il pagamento di Controparte_1 euro 88.900,68 oltre gli interessi al tasso di legge.
L'azienda sanitaria, a fondamento della proposta opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva sostanziale della per aver ceduto CP_2 il credito oggetto di monitorio a l'invalidità del rapporto in CP_3 quanto trattasi di forniture non precedute da gara ad evidenza pubblica e quindi in assenza di contratto scritto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e, comunque, infondato. Si costituiva in giudizio la contestando tutti i motivi di Controparte_4 opposizione e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza depositata in data 17.1.2019 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita con produzioni documentali, veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 17.1.2023, con concessione dei termini ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., ratione temporis vigente, e successiva discussione all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito delle note previste dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente in rito richiamare il principio in forza del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale.
2. In via preliminare di merito occorre richiamare il contenuto dell'ordinanza ex art 648 cpc emessa dal predecessore che si conferma con riferimento alla verifica della legittimazione attiva sostanziale della odierna opposta in forza della risoluzione della cessione del credito oggetto di monitorio a norma dell'art.
4.8 del contratto di cessione, essendo decorso il termine di gg. 180 dalla mancata certificazione delle fatture oggetto di monitorio. In via generale nel factoring vige il principio per cui, quando si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito, mentre il factor può chiedere la restituzione dell'anticipo versato ( cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 6203 del 08/03/2025).
3. Con riferimento alla mancata contrattualizzazione del rapporto occorre ribadire n questa sede che tutti i contratti della pubblica amministrazione devono avere forma scritta, eccetto quelli specificamente indicati dalla legge (ad esempio previsti dal testo unico enti locali), a tanto conseguendo la invalidità del rapporto contrattuale con la P.A.
- 2 -
4. Cionondimeno la ha spiegato apposita domanda riconvenzionale CP_1 in sede di costituzione, procedibile perché veicolata in atto di costituzione tempestivo, ammissibile sulla scorta del seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.( cfr. cass. civ. sezioni unite Sentenza n. 26727 del 15/10/2024). La riconvenzionale spiegata ha attinenza coi fatti di causa e corrisponde ad una emendatio libelli in materia consentita, ed infatti:
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” ( cfr. Cass. civ. 3127/21).
4.1 Ciò premesso in rito, occorre adesso delibare la domanda (riconvenzionale) di arricchimento ingiustificato avanzata dalla opposta. Sostiene la opposta che la non solo non ha rifiutato le forniture oggetto di monitorio ma Parte_3 le ha espressamente impiegate come documentato nelle cartelle cliniche prodotte dalla Sull'istituto in esame si registrano varietà di CP_1 opinioni, anche divergenti;
tuttavia composte dal seguente principio di diritto:
“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Agli atti di causa risultano effettivamente utilizzate le forniture indicate dalla Part opposta, la cui esecuzione peraltro non è stata contestata dalla la quale ha invece eccepito la irregolarità contabile. In ogni caso nelle memorie ex art. Part 183 comma 6 cpc la difesa della non ha allegato il fatto estintivo dell'inconsapevolezza dell'arricchimento ricevuto.
- 3 -
4.2 Venendo alla residualità della azione occorre rilevare che non esistono rimedi tipici nella fattispecie in esame (cfr. sul tema Cass. civ. ordinanza n. 5130 del 26/02/2020).
5. Venendo alla quantificazione dell'indennità di arricchimento, vige da un lato il principio per cui “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., Part l'arricchimento dell è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 , Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). Sotto altro profilo è stato sottolineato dalla Suprema Corte che:
“in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto (nella specie, avente ad oggetto la fornitura di prodotti sanitari), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno” ( cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011). Tale ultima pronuncia è particolarmente importante perché sottolinea la ratio legis dell'istituto ex art. 2041 c.c., che non si sostanzia in un risarcimento, ma nel principio dell'obbligo di restituire all'impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori, già sussistenti nel suo patrimonio "nei limiti dell'arricchimento". L'arricchimento ingiustificato ha lo scopo “di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, sancendone la restituzione, ma in funzione e nei limiti dell'arricchimento, e non in dipendenza di una variabile costituita dal concreto ammontare del danno subito, come avviene nell'azione risarcitoria”.
6. Ne consegue che non potendo procedersi alla quantificazione della indennità secondo le fatture emesse, siccome comprensive del guadagno, costituendo tuttavia le stesse principio di prova, può riconoscersi ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura della metà delle predette fatture. L'indennizzo, per la sua funzione di reintegra del patrimonio, integra un debito di valore e non di valuta. i predetti importi, liquidati all'attualità, devono essere corretti con l'applicazione degli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. 39376 \21).
- 4 -
infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato al dicembre 2016 (euro 36.614,78) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione (euro 4.870,75). Al credito restitutorio così individuato, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712, per un totale di euro 49.321,09
7. L'opposizione, pertanto, va, nella sostanza, rigettata;
tuttavia, con rideterminazione della somma nel senso prima indicato.
8. La soccombenza prevalente nel giudizio di opposizione impone di addossare all'amministrazione le spese di lite nella misura di 2/3 secondo il valore del credito ricostruito in motivazione, con compensazione della sorte residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe:
- 5 -
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo di causa;
- accoglie la domanda riconvenzionale della opposta e e per l'effetto condanna Parte la di al pagamento di euro 49.321,09 in favore della opposta, con Pt_1 interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo effettivo;
- rigetta ogni altro motivo di opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento di 2/3 in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.669, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina addì 13.10.2025 Il Giudice Dott. Gaetano Negro
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del dott. Gaetano Negro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4531 del ruolo generale degli affari dell'anno 2018, vertente tra
, in persona del Parte_1 direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rachele Ambrosio ed elettivamente domiciliata in in via P. Luigi Nervi, come da procura alle Pt_1 liti in atti
- OPPONENTE-
e
in persona del legale rapp.te pro tempore, in persona del Controparte_1 l.r.p.t. C.F. , elettivamente domiciliata in Fondi al Corso Italia P.IVA_1 106, presso lo studio dell'avv. Francesca Biasillo, come da procura in atti
-OPPOSTA-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo su fornitura materiale sanitario
CONCLUSIONI: all'udienza cartolare del 17.1.2023 le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
si opponeva al decreto ingiuntivo n. 1624/2018 emesso da questo
[...] Tribunale il 12.6.2018 in favore della per il pagamento di Controparte_1 euro 88.900,68 oltre gli interessi al tasso di legge.
L'azienda sanitaria, a fondamento della proposta opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva sostanziale della per aver ceduto CP_2 il credito oggetto di monitorio a l'invalidità del rapporto in CP_3 quanto trattasi di forniture non precedute da gara ad evidenza pubblica e quindi in assenza di contratto scritto.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo e, comunque, infondato. Si costituiva in giudizio la contestando tutti i motivi di Controparte_4 opposizione e concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza depositata in data 17.1.2019 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. La causa, istruita con produzioni documentali, veniva assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 17.1.2023, con concessione dei termini ex art. 281 quinquies comma 2 c.p.c., ratione temporis vigente, e successiva discussione all'udienza del 25.3.2025, sostituita dal deposito delle note previste dall'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente in rito richiamare il principio in forza del quale l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge, con la conseguenza che eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale.
2. In via preliminare di merito occorre richiamare il contenuto dell'ordinanza ex art 648 cpc emessa dal predecessore che si conferma con riferimento alla verifica della legittimazione attiva sostanziale della odierna opposta in forza della risoluzione della cessione del credito oggetto di monitorio a norma dell'art.
4.8 del contratto di cessione, essendo decorso il termine di gg. 180 dalla mancata certificazione delle fatture oggetto di monitorio. In via generale nel factoring vige il principio per cui, quando si produce la risoluzione della cessione, il cedente-fornitore riacquista la piena titolarità del credito, mentre il factor può chiedere la restituzione dell'anticipo versato ( cfr. Cass. civ. Ordinanza n. 6203 del 08/03/2025).
3. Con riferimento alla mancata contrattualizzazione del rapporto occorre ribadire n questa sede che tutti i contratti della pubblica amministrazione devono avere forma scritta, eccetto quelli specificamente indicati dalla legge (ad esempio previsti dal testo unico enti locali), a tanto conseguendo la invalidità del rapporto contrattuale con la P.A.
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4. Cionondimeno la ha spiegato apposita domanda riconvenzionale CP_1 in sede di costituzione, procedibile perché veicolata in atto di costituzione tempestivo, ammissibile sulla scorta del seguente principio di diritto: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.( cfr. cass. civ. sezioni unite Sentenza n. 26727 del 15/10/2024). La riconvenzionale spiegata ha attinenza coi fatti di causa e corrisponde ad una emendatio libelli in materia consentita, ed infatti:
“Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” ( cfr. Cass. civ. 3127/21).
4.1 Ciò premesso in rito, occorre adesso delibare la domanda (riconvenzionale) di arricchimento ingiustificato avanzata dalla opposta. Sostiene la opposta che la non solo non ha rifiutato le forniture oggetto di monitorio ma Parte_3 le ha espressamente impiegate come documentato nelle cartelle cliniche prodotte dalla Sull'istituto in esame si registrano varietà di CP_1 opinioni, anche divergenti;
tuttavia composte dal seguente principio di diritto:
“Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto" (cfr. Cass. civ. Sezioni Unite Sentenza n. 10798 del 26/05/2015).
Agli atti di causa risultano effettivamente utilizzate le forniture indicate dalla Part opposta, la cui esecuzione peraltro non è stata contestata dalla la quale ha invece eccepito la irregolarità contabile. In ogni caso nelle memorie ex art. Part 183 comma 6 cpc la difesa della non ha allegato il fatto estintivo dell'inconsapevolezza dell'arricchimento ricevuto.
- 3 -
4.2 Venendo alla residualità della azione occorre rilevare che non esistono rimedi tipici nella fattispecie in esame (cfr. sul tema Cass. civ. ordinanza n. 5130 del 26/02/2020).
5. Venendo alla quantificazione dell'indennità di arricchimento, vige da un lato il principio per cui “In tema di indebito arricchimento derivante dall'erogazione di prestazioni sanitarie, da parte di struttura privata accreditata, in assenza di contratto scritto stipulato con la P.A., Part l'arricchimento dell è determinato dal costo che la stessa avrebbe dovuto sostenere per procurarsi le medesime prestazioni, al netto dei ticket sanitari pagati dai pazienti” (cfr. Cass. civ. Sez. 1 , Ordinanza n. 24785 del 08/09/2025). Sotto altro profilo è stato sottolineato dalla Suprema Corte che:
“in tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto (nella specie, avente ad oggetto la fornitura di prodotti sanitari), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace, non potendo la liquidazione avvenire in misura corrispondente al prezzo fatturato delle merci, comprensivo del guadagno” ( cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 20648 del 07/10/2011). Tale ultima pronuncia è particolarmente importante perché sottolinea la ratio legis dell'istituto ex art. 2041 c.c., che non si sostanzia in un risarcimento, ma nel principio dell'obbligo di restituire all'impoverito esclusivamente perdite, esborsi, spese, prestazioni ed altri elementi, utilità o valori, già sussistenti nel suo patrimonio "nei limiti dell'arricchimento". L'arricchimento ingiustificato ha lo scopo “di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione, sancendone la restituzione, ma in funzione e nei limiti dell'arricchimento, e non in dipendenza di una variabile costituita dal concreto ammontare del danno subito, come avviene nell'azione risarcitoria”.
6. Ne consegue che non potendo procedersi alla quantificazione della indennità secondo le fatture emesse, siccome comprensive del guadagno, costituendo tuttavia le stesse principio di prova, può riconoscersi ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura della metà delle predette fatture. L'indennizzo, per la sua funzione di reintegra del patrimonio, integra un debito di valore e non di valuta. i predetti importi, liquidati all'attualità, devono essere corretti con l'applicazione degli interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente decisione, anche se non richiesti (cfr. Cass. civ. 39376 \21).
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infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato, e, pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. ne deriva che nei debiti di valore e, in particolare, nelle obbligazioni risarcitorie, la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale. Ne consegue che al credito devalutato al dicembre 2016 (euro 36.614,78) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione (euro 4.870,75). Al credito restitutorio così individuato, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712, per un totale di euro 49.321,09
7. L'opposizione, pertanto, va, nella sostanza, rigettata;
tuttavia, con rideterminazione della somma nel senso prima indicato.
8. La soccombenza prevalente nel giudizio di opposizione impone di addossare all'amministrazione le spese di lite nella misura di 2/3 secondo il valore del credito ricostruito in motivazione, con compensazione della sorte residua.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe:
- 5 -
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto ingiuntivo di causa;
- accoglie la domanda riconvenzionale della opposta e e per l'effetto condanna Parte la di al pagamento di euro 49.321,09 in favore della opposta, con Pt_1 interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo effettivo;
- rigetta ogni altro motivo di opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento di 2/3 in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 4.669, oltre accessori di legge, con compensazione della sorte residua.
Così deciso in Latina addì 13.10.2025 Il Giudice Dott. Gaetano Negro
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