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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 02/12/2024, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
3079 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 3079/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...] c.f.: residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tornani (C.F.
pec ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in OR di IE (SI), Piazza G. Neri, 4, giusta procura alle liti in calce al ricorso e
nato a [...] il [...] c.f.: , Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Ristori del Foro di Firenze (C.F. pec C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore in NA (SI), Viale Trieste n. 142, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede (atti trasmessi in data 16.08.2024) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso Motivi della decisione Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 06.08.2024, i ricorrenti hanno assunto: di aver intrattenuto una relazione affettiva e di aver iniziato una convivenza dal Per_ marzo 2009 e che dalla loro unione, in data 24.01.2015 in Montepulciano, è nata la GL;
che la convivenza è terminata nel mese di gennaio 2022; che dopo un periodo iniziale di permanenza presso la casa familiare, la Sig.ra si è trasferita, assieme alla GL Parte_1 minore, presso l'unità immobiliare di sua proprietà, nelle more appositamente acquistata, sita in OR di IE (SI), alla via Forlì, n. 33, mentre il sig. , a seguito Controparte_1 della vendita dell'ex casa familiare, si è trasferito in NA (SI), Fraz. Scrofiano, Piazza Bartalini n. 5, nell'unità immobiliare ancora intestata alla madre. Attualmente entrambi i ricorrenti risultano occupati ed economicamente autosufficienti. Era volontà dei ricorrenti regolamentare le seguenti condizioni condivise di affidamento e mantenimento della GL minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultima:
Per_
1) Affido condiviso della GL ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di sua proprietà, sita in OR di IE (SI), Via Forlì n. 33. Per_
2) I genitori si attiveranno affinché la GL minore possa mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando ciascuno il rapporto con l'altro genitore per consentire di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità.
3) I genitori si impegnano ed obbligano a scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria a garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo della GL minore;
i genitori, nei momenti di rispettiva pertinenza inerente all'affidamento della GL, riconoscono di avere piena disponibilità riguardo alla gestione ordinaria e quotidiana della stessa. Per_
4) I genitori terranno con sé la GL seguendo uno schema bisettimanale di seguito precisato: il lunedì con la madre;
il martedì con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì, sabato, domenica e lunedì con il padre;
martedì e mercoledì con la madre;
giovedì con il padre;
venerdì, sabato, domenica e lunedì con la madre, prelevando la bambina dall'uscita di scuola – scuola Primaria di Bettolle, Fraz. Di NA (SI) - e avendo cura di far seguire alla medesima i libri scolastici ove la bambina non possa recarli seco per eccesso di peso, mediante consegna separata o contestuale da parte dei genitori e/o nonni. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
5) Vacanze estive da concordarsi tra i genitori annualmente entro il 31 maggio per i soggiorni di vacanze di luglio e/o agosto, in cui i genitori terranno con sé la GL per 15 giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di dimora di vacanza quando saranno con la GL, nonché la presenza di eventuali altre persone. Per_
6) Quanto alle vacanze natalizie della GL , i giorni festivi saranno alternati tra i genitori di anno in anno e i rispettivi periodi di permanenza saranno concordati tra gli stessi entro il 30 Novembre di ogni anno, anche alla luce degli impegni lavorativi dei medesimi. Durante le Per_ vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà trascorrere ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, oltre a due giorni consecutivi con ciascun genitore.
7) I genitori si impegnano ed obbligano ad organizzarsi avuto riguardo la gestione ed organizzazione dei “beni” della minore ovvero del materiale scolastico (libri, compiti ecc…) Per_ necessari per il/i giorni successivi, senza che questo debba gravare sulla piccola e senza che ciò le possa comportare disagi, anche mediante l'ausilio dei nonni paterni e materni.
8) I genitori, fin da questa sede, concordano, delegano ed autorizzano, in caso di impedimento Per_ e/o assenza della madre, la nonna materna ad occuparsi della nipote nel caso in cui si trovasse impossibilitata a ciò e a titolo esemplificativo ad andare a riprenderla a scuola e/o presso l'abitazione del padre.
9) I genitori, fin da questa sede, concordano, delegano ed autorizzano, in caso di impedimento Per_ e/o assenza del padre, la nonna paterna ad occuparsi della nipote nel caso in cui si trovasse impossibilitato a ciò e a titolo esemplificativo ad andare a riprenderla a scuola e/o presso l'abitazione della madre.
10) I genitori s'impegnano a fornirsi reciproche informazioni circa lo sviluppo fisico ed emotivo Per_ di , le modifiche nelle rispettive situazioni personali che implichino un coinvolgimento della GL ed a comunicare mediante messaggio telefonico i posti e le località diverse dalla residenza concordata, ad es. in caso di vacanza o gite concordate. 11) Tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale e culturale, il futuro indirizzo Per_ scolastico-professionale della GL verranno prese concordemente tra i genitori.
12) Il Signor contribuirà al mantenimento della GL versando alla Controparte_1 sig.ra un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabile ISTAT, con Parte_1 versamento nelle mani della stessa in contanti, che rilascerà apposita quietanza, o a mezzo bonifico bancario. Il suddetto versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 21 di ogni mese.
13) Per quanto riguarda l'Assegno Unico, lo stesso verrà interamente percepito dalla sig.ra conseguentemente il Sig. ne fa espressa rinuncia. Pt_1 Controparte_1 Per_
14) Le spese straordinarie per la GL , siano mediche, scolastiche, sportive, ludiche sono concordate (salvo se urgenti e necessarie) e sono pagate da entrambi nella misura del 50% ognuno, purché tutte previamente concordate e successivamente rendicontate;
in tema di spese straordinarie si richiamano le linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 337-bis c.c. (All. B contenuto nel protocollo relativo ai procedimenti di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio del Tribunale di IE sottoscritto il 25.07.2018 dal Presidente del Tribunale di IE e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IE o successivi). In ogni caso, le spese straordinarie, come già precisato, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute;
qualora non siano state preventivamente concordate (eccezion fatta per casi di inderogabile urgenza che non consentivano una comunicazione preventiva) e successivamente documentate non si potrà dar luogo al rimborso della parte dovuta dall'altro genitore.
15) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi e con gli ascendenti, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando dunque che i genitori o gli ascendenti esprimano giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di un genitore o dell'altro alla presenza della GL minore.
16) Entrambi i genitori si impegnano ad inserire in maniera graduale nella vita della GL i rispettivi ed eventuali futuri nuovi compagni, i cui ruoli dovranno tuttavia rimanere ben distinti rispetto alle figure genitoriali;
sul punto i genitori si impegnano sin da ora a non esprimere giudizi negativi su eventuali nuovi compagni che l'uno o l'altro genitore possano introdurre nella vita dei minori, ferma restando la idonea condotta di questi ultimi nei confronti del minore stesso. Per_
17) Nel caso in cui uno dei due genitori intenda portare con sé la GL all'estero, anche all'interno della Comunità Europea, dovrà munirsi dello specifico consenso dell'altro genitore.
18) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti impegnandosi ad adoperarsi per tutte le necessità amministrative, restando viceversa necessaria la specifica autorizzazione di entrambi i genitori per il rilascio di documenti di espatrio della GL minore al di fuori del territorio italiano.
19) Le parti danno atto che con l'adempimento delle predette obbligazioni, null'altro l'uno nei confronti dell'altro hanno a pretendere. 20) Le spese e gli onorari inerenti al presente ricorso sono compensate tra le parti.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Le conclusioni, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse della minore, possono essere recepite dal Collegio come riportate in dispositivo. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 16.8.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e (generalizzati nell'intestazione della presente Controparte_1 Parte_1 sentenza) provvede come da conclusioni congiunte, come riportate in parte motiva. Spese compensate. Cosi deciso in IE, Camera di Consiglio 27.11.2024
Il Presidente relatore
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di iscritta al n. R.G. 3079/2024 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...] c.f.: residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Tornani (C.F.
pec ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore in OR di IE (SI), Piazza G. Neri, 4, giusta procura alle liti in calce al ricorso e
nato a [...] il [...] c.f.: , Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Ristori del Foro di Firenze (C.F. pec C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del Email_2 predetto difensore in NA (SI), Viale Trieste n. 142, giusta procura alle liti in calce al ricorso
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. in sede (atti trasmessi in data 16.08.2024) OGGETTO: regolamentazione responsabilità genitoriale figli naturali CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate in ricorso Motivi della decisione Con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, depositato il 06.08.2024, i ricorrenti hanno assunto: di aver intrattenuto una relazione affettiva e di aver iniziato una convivenza dal Per_ marzo 2009 e che dalla loro unione, in data 24.01.2015 in Montepulciano, è nata la GL;
che la convivenza è terminata nel mese di gennaio 2022; che dopo un periodo iniziale di permanenza presso la casa familiare, la Sig.ra si è trasferita, assieme alla GL Parte_1 minore, presso l'unità immobiliare di sua proprietà, nelle more appositamente acquistata, sita in OR di IE (SI), alla via Forlì, n. 33, mentre il sig. , a seguito Controparte_1 della vendita dell'ex casa familiare, si è trasferito in NA (SI), Fraz. Scrofiano, Piazza Bartalini n. 5, nell'unità immobiliare ancora intestata alla madre. Attualmente entrambi i ricorrenti risultano occupati ed economicamente autosufficienti. Era volontà dei ricorrenti regolamentare le seguenti condizioni condivise di affidamento e mantenimento della GL minore, nell'esclusivo interesse di quest'ultima:
Per_
1) Affido condiviso della GL ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione di sua proprietà, sita in OR di IE (SI), Via Forlì n. 33. Per_
2) I genitori si attiveranno affinché la GL minore possa mantenere un'immagine positiva di ciascuno di loro, facilitando ciascuno il rapporto con l'altro genitore per consentire di continuare a godere pienamente di una costruttiva bi-genitorialità.
3) I genitori si impegnano ed obbligano a scambiarsi fra di loro ogni notizia utile e necessaria a garantire una adeguata e coerente educazione ed un positivo sviluppo della GL minore;
i genitori, nei momenti di rispettiva pertinenza inerente all'affidamento della GL, riconoscono di avere piena disponibilità riguardo alla gestione ordinaria e quotidiana della stessa. Per_
4) I genitori terranno con sé la GL seguendo uno schema bisettimanale di seguito precisato: il lunedì con la madre;
il martedì con il padre;
mercoledì e giovedì con la madre;
venerdì, sabato, domenica e lunedì con il padre;
martedì e mercoledì con la madre;
giovedì con il padre;
venerdì, sabato, domenica e lunedì con la madre, prelevando la bambina dall'uscita di scuola – scuola Primaria di Bettolle, Fraz. Di NA (SI) - e avendo cura di far seguire alla medesima i libri scolastici ove la bambina non possa recarli seco per eccesso di peso, mediante consegna separata o contestuale da parte dei genitori e/o nonni. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
5) Vacanze estive da concordarsi tra i genitori annualmente entro il 31 maggio per i soggiorni di vacanze di luglio e/o agosto, in cui i genitori terranno con sé la GL per 15 giorni anche non consecutivi da concordare tra le parti. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'indirizzo di dimora di vacanza quando saranno con la GL, nonché la presenza di eventuali altre persone. Per_
6) Quanto alle vacanze natalizie della GL , i giorni festivi saranno alternati tra i genitori di anno in anno e i rispettivi periodi di permanenza saranno concordati tra gli stessi entro il 30 Novembre di ogni anno, anche alla luce degli impegni lavorativi dei medesimi. Durante le Per_ vacanze pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà trascorrere ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta, oltre a due giorni consecutivi con ciascun genitore.
7) I genitori si impegnano ed obbligano ad organizzarsi avuto riguardo la gestione ed organizzazione dei “beni” della minore ovvero del materiale scolastico (libri, compiti ecc…) Per_ necessari per il/i giorni successivi, senza che questo debba gravare sulla piccola e senza che ciò le possa comportare disagi, anche mediante l'ausilio dei nonni paterni e materni.
8) I genitori, fin da questa sede, concordano, delegano ed autorizzano, in caso di impedimento Per_ e/o assenza della madre, la nonna materna ad occuparsi della nipote nel caso in cui si trovasse impossibilitata a ciò e a titolo esemplificativo ad andare a riprenderla a scuola e/o presso l'abitazione del padre.
9) I genitori, fin da questa sede, concordano, delegano ed autorizzano, in caso di impedimento Per_ e/o assenza del padre, la nonna paterna ad occuparsi della nipote nel caso in cui si trovasse impossibilitato a ciò e a titolo esemplificativo ad andare a riprenderla a scuola e/o presso l'abitazione della madre.
10) I genitori s'impegnano a fornirsi reciproche informazioni circa lo sviluppo fisico ed emotivo Per_ di , le modifiche nelle rispettive situazioni personali che implichino un coinvolgimento della GL ed a comunicare mediante messaggio telefonico i posti e le località diverse dalla residenza concordata, ad es. in caso di vacanza o gite concordate. 11) Tutte le scelte riguardanti la crescita psico-affettiva, sociale e culturale, il futuro indirizzo Per_ scolastico-professionale della GL verranno prese concordemente tra i genitori.
12) Il Signor contribuirà al mantenimento della GL versando alla Controparte_1 sig.ra un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) rivalutabile ISTAT, con Parte_1 versamento nelle mani della stessa in contanti, che rilascerà apposita quietanza, o a mezzo bonifico bancario. Il suddetto versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 21 di ogni mese.
13) Per quanto riguarda l'Assegno Unico, lo stesso verrà interamente percepito dalla sig.ra conseguentemente il Sig. ne fa espressa rinuncia. Pt_1 Controparte_1 Per_
14) Le spese straordinarie per la GL , siano mediche, scolastiche, sportive, ludiche sono concordate (salvo se urgenti e necessarie) e sono pagate da entrambi nella misura del 50% ognuno, purché tutte previamente concordate e successivamente rendicontate;
in tema di spese straordinarie si richiamano le linee guida in tema di spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 337-bis c.c. (All. B contenuto nel protocollo relativo ai procedimenti di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio del Tribunale di IE sottoscritto il 25.07.2018 dal Presidente del Tribunale di IE e dal presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di IE o successivi). In ogni caso, le spese straordinarie, come già precisato, dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed adeguatamente documentate da parte del genitore che le ha sostenute;
qualora non siano state preventivamente concordate (eccezion fatta per casi di inderogabile urgenza che non consentivano una comunicazione preventiva) e successivamente documentate non si potrà dar luogo al rimborso della parte dovuta dall'altro genitore.
15) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della GL con ciascuno di essi e con gli ascendenti, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando dunque che i genitori o gli ascendenti esprimano giudizi lesivi dell'onore e della reputazione di un genitore o dell'altro alla presenza della GL minore.
16) Entrambi i genitori si impegnano ad inserire in maniera graduale nella vita della GL i rispettivi ed eventuali futuri nuovi compagni, i cui ruoli dovranno tuttavia rimanere ben distinti rispetto alle figure genitoriali;
sul punto i genitori si impegnano sin da ora a non esprimere giudizi negativi su eventuali nuovi compagni che l'uno o l'altro genitore possano introdurre nella vita dei minori, ferma restando la idonea condotta di questi ultimi nei confronti del minore stesso. Per_
17) Nel caso in cui uno dei due genitori intenda portare con sé la GL all'estero, anche all'interno della Comunità Europea, dovrà munirsi dello specifico consenso dell'altro genitore.
18) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti impegnandosi ad adoperarsi per tutte le necessità amministrative, restando viceversa necessaria la specifica autorizzazione di entrambi i genitori per il rilascio di documenti di espatrio della GL minore al di fuori del territorio italiano.
19) Le parti danno atto che con l'adempimento delle predette obbligazioni, null'altro l'uno nei confronti dell'altro hanno a pretendere. 20) Le spese e gli onorari inerenti al presente ricorso sono compensate tra le parti.
Le parti rinunciavano alla comparizione personale e confermavano nelle note scritte sostitutive della partecipazione all'udienza le condizioni di cui al ricorso. Le conclusioni, non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e conformi all'interesse della minore, possono essere recepite dal Collegio come riportate in dispositivo. Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 16.8.2024 e non ha formulato conclusioni scritte. Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di IE, come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e (generalizzati nell'intestazione della presente Controparte_1 Parte_1 sentenza) provvede come da conclusioni congiunte, come riportate in parte motiva. Spese compensate. Cosi deciso in IE, Camera di Consiglio 27.11.2024
Il Presidente relatore
Marianna Serrao Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi