Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
20168/ 2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20168/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 5051/21- R.G. n. 4349/2020- pubblicata in data 23/02/2021 dal Giudice di
Pace di Napoli
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Alaia (C.F. Parte_1 C.F._1
) e Giuseppe Scarpato (C.F. ), in virtù di procura allegata in atti., C.F._2 C.F._3 in virtù appellante
CONTRO
, C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Napolitano, (C.F. Controparte_2 C.F._4
), in virtù di procura in atti C.F._5 appellato
NONCHE'
(C.F. ) in persona del p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura Controparte_3 P.IVA_2 CP_4
Municipale a mezzo dell'avv. Aldo Ruberto (c.f. ) in virtù di procura in atti C.F._6 appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, proponeva, con atto di Parte_1 citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' , riferito alla Controparte_5 cartella esattoriale n. 07120140065737138000, per l'importo di euro 323,52, avente ad oggetto infrazioni al
1
Non si costituiva il Con sentenza n. 5051/21- R.G. n. 4349/2020- depositata in data Controparte_3
23/02/2021, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava inammissibile la domanda ritenendo ritualmente notificata la cartella impugnata e compensava le spese di lite.
, nell'appellare la predetta sentenza, deduceva che erroneamente il Giudice di prime cure aveva Parte_1 ritenuto inammissibile la domanda proposta in primo grado, nonostante la mancata rituale notificazione della cartella (quale risultante da documentazione prodotta in copia dall'agente della riscossione ed oggetto di disconoscimento) e l'intervenuta prescrizione del credito. Insisteva, dunque, sulla sussistenza di un proprio interesse ad agire.
Si costituiva che resisteva al gravame, chiedendo al Tribunale, Controparte_5 preliminarmente, di dichiarare l'inammissibilità dell'appello, proposto in aperta violazione delle disposizioni contenute negli artt. 342 e 348bis c.p.c., ed eccepiva nel merito l'infondatezza dell'appello. In particolare, nel ribadire di aver notificato regolarmente la cartella esattoriale nei modi e nei termini previsti dalla legge (sul presupposto che erano pienamente valide le prove documentali prodotte agli atti, in assenza di rituale disconoscimento), eccepiva ancora una volta l'inammissibilità dell'opposizione proposta in primo grado per carenza di interesse ad agire, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Si costituiva il CP_3 che chiedeva il rigetto dell'appello stante l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per
[...] carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Con ordinanza del 30/10/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è infondato e va rigettato per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342
c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in relazione all'art. 348 bis c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito evidenziate.
2 Venendo al merito del gravame, tra i motivi esposti dalle parti, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra doglianza di merito sollevata da tutte le parti in causa assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo dibattuta, facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza.
Al riguardo è, però, intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La puntuale distinzione fra ruolo ed estratto di ruolo era stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite n. 19704 del 2015, la quale aveva precisato:
- che il ruolo, come stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602 del 1973, è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall' ai fini della riscossione a mezzo del concessionario;
è un CP_6 atto amministrativo impositivo tipico che viene consegnato al concessionario, il quale redige la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo (art. 25, comma 2, del d.P.R.
n. 602 del 1973) e provvede alla relativa notificazione;
è un atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento (art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992); è un atto impugnabile (art. 19, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 546 del 1992;
- che l'estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, è un elaborato informatico formato dall'esattore e consegnato al contribuente, a seguito di specifica richiesta, che riporta l'elenco delle cartelle ma che non contiene alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta;
di conseguenza, è un documento non impugnabile per mancanza di interesse. Nondimeno, dopo l'affermazione, in linea generale, della non sussistenza di interesse a impugnare un estratto di ruolo in quanto tale, la Corte di legittimità ha soggiunto che può sussistere un “interesse a impugnare il contenuto dell'estratto di ruolo, ossia gli atti che in esso sono indicati e riportati” invalidamente notificati o non notificati e dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo e non attraverso una valida notifica.
Di conseguenza, la Corte espresse il seguente principio di diritto: “è ammissibile l'impugnazione della cartella
(e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato
3 unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.
Da ciò, quella che è stata definita la “proliferazione” di contestazioni dei crediti riportati in estratti di ruolo per
“far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese,
e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche all'esercizio della tutela” (relazione della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno 2021).
Tanto ha giustificato l'intervento del Legislatore del 2021 sopra riportato, che ha così codificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, stabilendo che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata
è impugnabile solo in poche e tassative ipotesi.
Tale disposizione normativa è stata immediatamente criticata dalla dottrina, assumendo che sottrarrebbe diritti e garanzie di difesa. La questione è giunta in tempi rapidi all'esame delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che, con la sentenza del 2022 ((v. Cass. S.U., n. 26283/2022), ha affermato:
1. che la prima disposizione di cui al primo periodo del sopra riportato comma 4 bis “è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna”;
2. che con la seconda disposizione il legislatore ha innanzitutto regolato “specifici casi tassativi e non esemplificativi di azione diretta” stabilendo “quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale”, trattandosi di una “selezione dei pregiudizi operata dal legislatore che è espressione di discrezionalità non irragionevole, in quanto identifica una coerente serie di rapporti con la pubblica amministrazione”;
3. che, nei suoi contenuti generali, la seconda disposizione incide “sull'interesse ad agire”, che è “condizione dell'azione che ha natura dinamica” e che “può e deve essere valutato anche nei giudizi in corso”; ne consegue che “la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere”.
4. che, in definitiva, occorre considerare che “nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo,
l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace”, per cui la relativa azione
è da qualificarsi di “accertamento negativo” e dunque “improponibile nel giudizio tributario in considerazione della sua struttura impugnatoria”.
In conclusione, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU
e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, ed ha formulato il seguente principio di diritto:
4 “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie.
Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i crediti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'esazione delle imposte dirette.
Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del C.d.S.
La suindicata disposizione, oramai, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione per così dire "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e, pertanto, può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. La nuova previsione, dunque, ammette l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo solamente in ipotesi circostanziate, ancorché il concetto di “perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione” sia astrattamente idoneo ad accogliere molteplici eventualità. Peraltro, poiché la regola generale è quella della non impugnabilità, le eccezioni previste dalla stessa legge saranno suscettibili di applicazione estensiva, ma non analogica. Restano, dunque, escluse le ipotesi in cui il contribuente abbia un concreto interesse all'impugnazione del ruolo, ma diverso da quello che viene in evidenza nei casi espressamente previsti dalla legge.
La nuova previsione normativa si pone, dunque, come già supra evidenziato, in parziale discontinuità con il
“diritto vivente” (cfr. Cass. 9 settembre 2019, n. 22507).
La nuova norma - avendo il legislatore individuato “un interesse qualificato” alla impugnazione immediata da proporre avverso il ruolo e la cartella di pagamento invalidamente notificata, fermo restando l'esclusione tout court dell'impugnazione contro l'estratto di ruolo -, produce, pertanto, l'inammissibilità sopravvenuta in tutti i casi di ricorsi proposti al di fuori delle ipotesi tassative di cui al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 dalla legge n. 215 del 2021. L'interesse ad agire, quindi, pur dovendo anch'esso esistere all'atto della presentazione della domanda giudiziale, può sopraggiungere nel corso del giudizio, purché sussista al momento della decisione. La Corte ha ritenuto che, mancando l'interesse ad agire, il giudice non potrà affrontare il merito del ricorso, ma dovrà dichiarare il difetto di interesse e, quindi, il difetto di azione.
5 L'interesse ad agire serve, quindi, ad evitare che si pervenga all'esame del merito, quando la domanda può anche essere fondata, ma il suo accoglimento non produce alcun effetto utile nella sfera giuridica di chi le ha proposte. Quindi si correla l'interesse ad agire al principio di economia processuale, perché serve ad evitare attività processuali correlate a domande o difese fondate, ma inutili.
Se invece il contribuente viene raggiunto dalla notifica di un pignoramento, di una intimazione di pagamento ovvero di una cartella di pagamento, ovvero di un atto che manifesti la volontà di iniziare una azione esecutiva o che sia prodromico all'inizio di una esecuzione forzata, potrà impugnare direttamente l'atto che si assuma lesivo e ciò vale anche per eccepire la cd. prescrizione successiva, e dunque se è valida la notifica della cartella, andrà impugnata la cartella per far valere tale fattispecie estintiva. Ma il debitore non ha alcun interesse ad agire in difetto di alcuna attività esecutiva da parte dell'Amministrazione. A ben vedere, lo stesso potrebbe perseguire il risultato di eliminare il provvedimento afflittivo (il ruolo), la cui esecuzione a suo avviso non è più esigibile per intervenuta prescrizione del credito dell'Amministrazione, attivandosi in via amministrativa, ad es. limitandosi a chiedere lo sgravio in via di autotutela agli enti impositori. Non è necessario percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo, laddove non vi sia alcuna richiesta esecutiva da parte dei creditori.
Nel caso di specie, l'appellante che ha chiesto in primo grado di giudizio l'accertamento Parte_1 negativo di un credito erariale iscritto a ruolo, assumendone l'omessa o invalida notificazione, non ha provato
– né, invero, allegato – il pregiudizio derivantegli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale, nei sensi prescritti dall'art. 12, c. IV-bis, d.P.R. n. 602/1973; pertanto, l'opposizione proposta dinanzi al
Giudice di Pace di Napoli va dichiarata inammissibile.
Pertanto, il presente appello va dichiarato inammissibile relativamente all'eccezione di prescrizione, dovendo rilevarsi la totale carenza di interesse ad agire in capo all'odierna appellante nell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
3. Va, poi, dichiarata inammissibile anche l'opposizione con funzione recuperatoria ex art. 7 dlgs 150/2011 proposta da in relazione alla dedotta omessa notifica dei verbali di accertamento prodromici, Parte_1 non avendo quest'ultimo rispettato il termine di legge di 30 gg di cui all'art. 7 dlgs 150/2011, decorrente dalla notifica della cartella documentata in atti e risalente al 4.07.2014, notifica effettuata mediante consegna al portiere.
In proposito va rilevato che , in primo grado, ha disconosciuto la conformità della copia dell' Parte_1 avviso di ricevimento prodotto dall'ente di riscossione rispetto all' originale.
In proposito è stato osservato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, è stato affermato dalla Suprema
Corte che, “ laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell' avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva,
6 attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso”(Cass. 23902/17;
Cass. 24323/18; Cass. 2482/2020; Cass. 8297/2020).
Ciò posto, con riferimento al disconoscimento della copia dell' avviso di ricevimento della notifica della cartella, in primo luogo, va rilevato che parte attrice non ha indicato specificamente gli elementi di difformità delle copie prodotte all'originale.
Il Tribunale, dunque, non ha elementi concreti per escludere la valenza probatoria delle copie fotostatiche della relazione di notificazione prodotta da , dovendosi attribuire anche rilevanza al fatto che vi è CP_7 coincidenza tra la data della notificazione della cartella di pagamento riportata sull'estratto di ruolo e quella desumibile dalla copia della relata di notifica.
Gli elementi probatori disponibili consentono di ritenere infondato il motivo con cui si eccepisce l'asserita omessa notificazione della cartella di pagamento.
Dovendosi, dunque, ritenere la ritualità della notifica della cartella per quanto sopra detto, in riforma della sentenza appellata, deve di conseguenza ritenersi la tardività dell'opposizione con funzione recuperatoria.
4. Nonostante la soccombenza di ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle Parte_1 spese sia del primo grado di giudizio che del presente grado di giudizio, in considerazione della novità della questione (applicazione del d.l. 146/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata n. 5051/21- R.G. n. 4349/2020- pubblicata in data
23/02/2021 dal Giudice di Pace di Napoli, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli il 27.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
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