Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1979
TAR
Sentenza 13 giugno 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Accesso negato per segreto professionale e riservatezza

    I pareri legali sono sottratti alla disciplina dell'accesso documentale ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a) L. 241/1990, in ragione del principio di tutela del segreto professionale e della riservatezza del rapporto cliente-professionista. L'unica deroga è configurabile quando il parere abbia avuto una specifica funzione endoprocedimentale, correlata a un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato, circostanza non ravvisata nel caso di specie. Non è provato che il parere fosse già stato divulgato informalmente, né che fosse stato fornito al Comune di Verona in merito alla vigenza del Regolamento Ansaldi.

  • Rigettato
    Erroneità della decisione del TAR

    Il motivo è infondato per le stesse ragioni esposte in relazione al primo mezzo di gravame, in quanto la documentazione non è stata ritenuta accessibile.

  • Inammissibile
    Mancata specificazione dei motivi di appello

    Il motivo è inammissibile per mancata specificazione dei motivi di appello, in violazione dell'art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. L'appello deve contenere una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non potendo limitarsi a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi in primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/03/2026, n. 1979
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1979
    Data del deposito : 11 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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