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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 RG, introdotta da
(MAROCCO, 20/12/1985), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CO NN;
(FIRENZE (FI), 30/03/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CO NN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 11/02/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 735/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
- Ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi, con
esclusione di assegno di mantenimento.
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi
Omessa assegnazione della casa coniugale
In assenza di prole, viene meno la condizione ai fini dell'assegnazione
della casa coniugale presso la quale continuerà a vivere il Sig. opo CP_1
il previo e concordato allontanamento della Sig.ra la quale, ai fini Pt_1
della Separazione Legale, dichiara di aver già ritirato i propri effetti
personali e di lavoro con obbligo del sig. di restituire eventuali CP_1
oggetti di proprietà della moglie se rinvenuti successivamente al presente
accordo.
Reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio I coniugi prestano reciprocamente il consenso per il
rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/02/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rabat in data
11/02/2009 tra (MAROCCO, 20/12/1985) e Parte_1 [...]
FIRENZE (FI), 30/03/1966) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00356, Parte 2, Serie C7A, Anno 2009,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 RG, introdotta da
(MAROCCO, 20/12/1985), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
CO NN;
(FIRENZE (FI), 30/03/1966), con il patrocinio CP_1
dell'avv. CO NN;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
e premesso di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio 11/02/2009, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 735/2025, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“
1- Consenso relativo ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi
- Ai fini economici, entrambi si dichiarano economicamente autonomi, con
esclusione di assegno di mantenimento.
2- Consenso relativo ai rapporti personali tra coniugi
Omessa assegnazione della casa coniugale
In assenza di prole, viene meno la condizione ai fini dell'assegnazione
della casa coniugale presso la quale continuerà a vivere il Sig. opo CP_1
il previo e concordato allontanamento della Sig.ra la quale, ai fini Pt_1
della Separazione Legale, dichiara di aver già ritirato i propri effetti
personali e di lavoro con obbligo del sig. di restituire eventuali CP_1
oggetti di proprietà della moglie se rinvenuti successivamente al presente
accordo.
Reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per
l'espatrio I coniugi prestano reciprocamente il consenso per il
rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e carte d'identità.”
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 11/02/2009, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16001/2024 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Rabat in data
11/02/2009 tra (MAROCCO, 20/12/1985) e Parte_1 [...]
FIRENZE (FI), 30/03/1966) trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Roma al n. 00356, Parte 2, Serie C7A, Anno 2009,
alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 07/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi