Articolo 2 della Legge 15 marzo 1956, n. 238
Articolo 1
Versione
29 aprile 1956
Art. 2.
In deroga al primo comma dell'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , qualora nei trimestri, o in quegli altri periodi di un esercizio finanziario che fossero stabiliti da speciali regolamenti per la presentazione dei rendiconti, l'importo delle spese effettuate per ogni capitolo non superi le lire 5000, i conti delle somme erogate sono presentati al termine dell'esercizio stesso.

Entrata in vigore il 29 aprile 1956