Sentenza 26 gennaio 2011
Massime • 1
È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. nel caso in cui sia sottratto carburante da un veicolo adibito a servizio pubblico, in quanto, e da un lato, detta condotta, incidendo direttamente sull'autonomia operativa del mezzo, ne pregiudica la funzionalità nell'espletamento del predetto servizio e, dall'altro, il carburante, quale parte integrante dell'autoveicolo, ne costituisce una "res cohaerens", condividendone la destinazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2011, n. 10944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10944 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/01/2011
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 270
Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 38600/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di PO BE, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 31.5.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Catania, Sezione distaccata di Acireale, in data 3.3.2009, con la quale PO BE veniva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 700 di multa per il reato di cui all'art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 11 commesso asportando un quantitativo di gasolio dal serbatoio di un autocarro affidatogli nell'espletamento del servizio di nettezza urbana del Comune di Acireale.
Il ricorrente lamenta:
1. carenza di motivazione sull'offensività del fatto;
2. violazione dell'art. 625 c.p., n. 7 e mancanza della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui alla norma citata e sulla conseguente inoperatività della causa di estinzione del reato costituita dalla remissione della querela;
3. inutilizzabilità della deposizione del verbalizzante TO TO laddove riferiva di dichiarazioni dell'imputato. RITENUTO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso nell'ordine logico-giuridico, relativo all'eccepita inutilizzabilità della deposizione del verbalizzante TO TO, è infondato.
Detta eccezione veniva respinta con la sentenza impugnata osservandosi che il verbalizzante riferiva sul tempo e sulla circostanze in cui il reato veniva accertato.
Il ricorrente, premesso che il verbalizzante riportava dichiarazioni del PO nelle quali lo stesso affermava che tutti i dipendenti della società incaricata del servizio riversavano parte del carburante degli autocarri nelle loro autovetture, rileva che tali dichiarazioni, provenendo dall'imputato, non potevano costituire oggetto di deposizione ai sensi dell'art. 62 c.p.p., e che la motivazione della sentenza è sul punto incongrua rispetto alla questione proposta, attinente non al contenuto ma alla fonte delle prova.
Il significato della invero sintetica motivazione della sentenza impugnata sul punto va tuttavia individuato nel corrispondente contenuto della decisione di primo grado;
la quale, nel riportare le dichiarazioni del TO, si soffermava essenzialmente su quanto dallo stesso constatato, ossia l'aver sorpreso l'imputato fra la propria autovettura e l'autocarro, il cui serbatoio aveva il tappo rimosso, con una tanica, un tubo ed un imbuto che emanavano odore di carburante. Il richiamo della sentenza di secondo grado alle circostanze descritte nella deposizione del TO deve essere senz'altro inteso come riferito agli elementi di fatto appena indicati;
ed in tal senso il percorso motivazionale dei giudici di merito appare coerente e logicamente fondato su dati oggettivi. Del tutto ininfluente rispetto a tale argomentazione è l'ulteriore riferimento del TO all'aver l'imputato esclamato nell'occasione "lo facciamo tutti", a fronte dell'autonoma valenza della motivazione fondata sulle circostanze oggettive descritte dal teste;
irrilevante è di conseguenza la questione di inutilizzabilità di tale passaggio dichiarativo. Non senza considerare che quest'ultimo, a ben vedere, ha ad oggetto un'espressione verbale dell'imputato che, in quanto resa nelle forme di un'esclamazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, appare priva del contenuto descrittivo che consenta di qualificarla propriamente fra le dichiarazioni sulle quali l'art. 62 c.p.p., vieta la deposizione testimoniale.
2. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso,
sostanzialmente prospettato dal ricorrente all'interno del motivo che segue con riferimento alla ritenuta inoffensività del fatto, rilevando come la contestata sottrazione, non riguardando parti costitutive del veicolo di cui all'imputazione, non sarebbe tale da arrecare pregiudizio al pubblico servizio, considerato che il PO veniva trovato in possesso di un contenitore della capienza di quindici litri. Al di là della tematica del pregiudizio al pubblico servizio, oggetto per l'appunto del motivo che sarà di seguito trattato, l'interesse offeso dal reato specificamente contestato in questa sede, rispetto al quale va pertanto valutata l'offensività della condotta, pertiene al valore del patrimonio, tutelato dalla previsione incriminatrice di cui agli artt. 624 e 625 c.p.. E, posto che il principio di offensività trova applicazione in presenza di comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa oggetto del furto (Sez. 4, n. 16894 del 22.1.2004, imp. Tassone, Rv.228570), tale non può essere definita l'asportazione da un veicolo di un quantitativo di carburante, che si risolve in un danno patrimoniale contenuto ma comunque apprezzabile.
3. Infondato è infine il terzo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 ed alla conseguente rilevanza dell'intervenuta remissione della querela. Con la sentenza impugnata si osservava che la procedibilità d'ufficio del reato derivava dalla sussistenza di due aggravanti, e che comunque l'aggravante della commissione del fatto su mezzo destinato a pubblico servizio era ravvisabile avendo il veicolo tale operatività nel momento in cui il furto veniva realizzato. Il ricorrente, premesso che la pubblica utilità costituente presupposto dell'aggravante deve inerire specificamente alla cosa sottratta e che la destinazione a pubblico servizio può essere riferita all'automezzo ma non al carburante dello stesso in sè considerato, rileva che la minima quantità di carburante asportata non può ritenersi autonomamente destinata al pubblico servizio di raccolta dei rifiuti, lamentando carenza della motivazione riguardo a tale aspetto.
A sostegno del presupposto giuridico dell'argomentazione difensiva, per la quale l'aggravante non sarebbe configurabile nella sottrazione di componenti della cosa destinata a pubblico servizio perdendo essi tale funzionalità con la separazione dalla cosa principale, il ricorrente fa riferimento ad un indirizzo giurisprudenziale, relativo al caso dell'asportazione di sabbia dal lido marittimo (Sez. 2, n. 968 del 25.5.1965, Imp. Barbaro, Rv.099828; Sez. 2, n. 4397 del 9.1.1985, imp. Malatesta, Rv. 169080), successivamente superato da più recenti pronunce sullo stesso caso per le quali l'asportazione del materiale è in sè lesiva della pubblica funzionalità (Sez. 4, n. 16894 del 22.1.2004, imp. Tassone, Rv.228570; Sez. 4, n. 34360 del 12.6.2002, imp. D'Orta, Rv.222350; Sez. 4, n. 26678 del 26.5.2009, imp. Petino, Rv.244801). Analoghe considerazioni non possono che essere svolte per la sottrazione di carburante da un veicolo adibito a pubblico servizio;
condotta che, incidendo direttamente sull'autonomia operativa del mezzo, ne pregiudica la funzionalità nell'espletamento del servizio stesso. Non va taciuto peraltro che nella situazione strettamente attinente al caso in esame non risulta smentito il principio, a suo tempo affermato, per il quale il carburante, in quanto parte integrante dell'autoveicolo, ne costituisce una res cohaerens, condividendone pertanto la destinazione (Sez. 2, n. 841 del 13.5.1966, imp. Di Sarno, Rv.103540). In questa prospettiva giuridica la sentenza impugnata, richiamando l'attenzione sulla destinazione a pubblico servizio del veicolo nel momento in cui il furto veniva posto in essere, motiva consequenzialmente ed esaustivamente sulla sussistenza dell'aggravante; osservando peraltro correttamente come detta circostanza non sia l'unica a rendere il reato procedibile d'ufficio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011