Articolo 1 della Legge 30 settembre 1992, n. 405
Articolo 2
Versione
17 ottobre 1992
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990 .
2. Il Ministro del tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1992
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