Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990 .
2. Il Ministro del tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
2. Il Ministro del tesoro e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.