Decreto cautelare 17 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 8 novembre 2023
Decreto presidenziale 5 novembre 2025
Sentenza breve 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 05/05/2026, n. 3519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3519 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03519/2026REG.PROV.COLL.
N. 07431/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 35, comma 2, 38 e 79 c.p.a.,
sul ricorso numero di registro generale 7431 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cassiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'economia e delle finanze, Guardia di finanza-Comando generale, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione IV) n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e di Guardia di finanza-Comando generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il consigliere AN IP;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della controversia depositata dalla difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. L’oggetto del giudizio è costituito dalla domanda di annullamento della determinazione prot. 0247713/2022 del 24 maggio 2022, con cui il Comando interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione del -OMISSIS- – già maresciallo capo della Guardia di finanza- con iscrizione d’ufficio del medesimo nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito senza alcun grado (ex art. 2141 del Codice dell’Ordinamento Militare); sanzione disciplinare inflitta a seguito di procedimento disciplinare avviato con nota in data 17 novembre 2021, scaturito dall’intervenire della condanna penale per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. pronunciata dalla Corte d’appello di Roma (cfr. sentenza n. 676 del 21 gennaio 2020, portante condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, divenuta irrevocabile dal 9 luglio 2020).
2. Avverso tale provvedimento espulsivo l’interessato aveva proposto ricorso dinanzi al T.a.r. per il Lazio che, tuttavia, con la sentenza n. -OMISSIS- del 11 aprile 2023, lo aveva rigettato, condannando altresì il ricorrente al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese di lite (complessivamente liquidate nella misura di € 2.000,00).
3. Con atto di appello notificato in data 13 settembre 2023 e depositato il 13 settembre 2023, il -OMISSIS- ha impugnato detta sentenza, riproponendo le censure in tema di tardività dell’avvio del procedimento disciplinare e di difetto di proporzione fra addebito disciplinare e sanzione espulsiva.
4. Le Amministrazioni appellate si sono costituite per resistere al gravame, depositando anche memoria difensiva.
5. Con memoria depositata il 3 novembre 2025 la difesa dell’appellante ha dichiarato in causa l’avvenuto decesso dell’assistito e ha prodotto il certificato di morte del sig. -OMISSIS-deceduto in Artena il 21 maggio 2025, chiedendo dichiararsi “l'avvenuta cessazione della materia del contendere” in relazione all’evento suddetto.
6. Con decreto n. 666 del 5 novembre 2025 il Presidente della Sezione, preso atto della dichiarazione difensiva, ha disposto l’interruzione del giudizio, con decorrenza dalla data del 3 novembre 2025, con l’avviso che, trascorsi novanta giorni dalla comunicazione del decreto medesimo senza l’intervento di istanza di prosecuzione o riassunzione del giudizio, lo stesso sarebbe stato dichiarato estinto.
7. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, sulle difese e conclusioni in atti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
8. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
9. Ai sensi dell’art. 79 c.p.a., la sospensione e l'interruzione del processo sono disciplinate dalle norme del c.p.c. in quanto compatibili; ai sensi dell’art. 305 c.p.c., il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
9.1. Ebbene, nella specie, a fronte della comunicazione di segreteria, effettuata tramite pec del 5 novembre 2025, del decreto presidenziale dichiarativo dell’interruzione del presente giudizio, con decorrenza dalla data del 3 novembre 2025, nessun atto volto alla prosecuzione o riassunzione dello stesso è stato poi compiuto dalla parte interessata.
10. Essendo dunque decorso infruttuosamente il termine trimestrale previsto dalla legge, e comunque fissato dal Presidente di sezione, per la prosecuzione del giudizio, non resta che dichiarare l’estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a) c.p.a..
11. Ricorrono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, dichiara l’estinzione del giudizio. Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche interessate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB RM, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
AN IP, Consigliere, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AN IP | AB RM |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.